Archive for (In)Giustizia

La beffa dei collaboratori di giustizia: la Cassazione mette il sigillo all’inchiesta Vecchia Maniera che portò in carcere l’ex boss di Barcellona Carmelo Bisognano. Passa in giudicato la condanna a 5 anni per Tentata estorsione e Intestazione fittizia di beni

Download PDF

                           Carmelo Bisognano

Per anni boss della mafia, dal 2010, dall’inizio della collaborazione con la giustizia, era protetto dallo Stato ma se ne faceva beffa, commettendo reati.

La Corte di Cassazione mette il sigillo all’inchiesta del commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto che il 16 maggio del 2016 portò in carcere il boss di Barcellona Carmelo Bisognano e l’imprenditore di Gioiosa Marea Tindaro Marino.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dichiarato inammissibile, proposto dai legali dei due imputati.

E’ così passata in giudicato la sentenza della Corte d’appello di Messina che il 26 marzo del 2019 aveva condannato  a 5 anni di reclusione il collaboratore di giustizia per tentata estorsione e intestazione fittizia di beni e a due anni l’imprenditore Marino, accusato però solo (in concorso) di intestazione fittizia.

I reati sono stati commessi tra il 2015 e il 2016 mentre Bisognano, collaboratore di giustizia dal 2010, si trovava sotto la protezione e i contribuenti italiani gli pagavano la scorta, due avvocati, la casa, i viaggi e un assegno mensile di 1600 euro.

Gli arresti scattarono anche per Angelo Lorisco, uomo fidato di Bisognano.

Lorisco ha scelto il rito abbreviato e, per gli stessi reati che hanno portato ora alla condanna dell’ex collaboratore, l’8 gennaio 2017 è stato condannato a tre anni di reclusione.

A cavallo tra il 2015 e il 2016, gli inquirenti del commissariato di Barcellona guidati da Mario Ceraolo scoprirono che Bisognano dalla località protetta, usando proprio Lorisco, aveva costituito una società e aveva iniziato l’attività di imprenditore, sotto mentite spoglie, grazie all’aiuto dell’imprenditore Tindaro Marino, sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale e condannato all’epoca per concorso esterno alla mafia.

Per tornare operativo, Bisognano tramite Lorisco aveva – secondo l’ipotesi accusatoria che ha tenuto in tutti i gradi del processo – strumentalizzato il ruolo di collaboratore e tentato di sottoporre a estorsione i membri della famiglia Torre, titolari di un’azienda, minacciandoli di fare dichiarazioni sul loro conto.

Sull’ex capomafia, la cui collaborazione è stata molto utile per mettere alla sbarra vari esponenti della mafia del Longano e di fare luce su diversi delitti, pendono altri processi, tutti figli dell’inchiesta Vecchia Maniera.

E’ infatti sotto processo per un’altra ipotesi per estorsione consumata sempre ai danni degli imprenditori Torre, inizialmente sfuggita alla direzione distrettuale antimafia di Messina, che dopo averne per anni gestito la collaborazione è stata costretta a chiederne gli arresti.

Carmelo Bisognano, è pure sotto processo a Roma per accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio.

Sempre dalle indagini del commissario di Barcellona era pure emerso che due degli agenti che dovevano proteggerlo e controllarlo, avevano intessuto con il collaboratore un rapporto di complicità che consentiva a quest’ultimo di muoversi e incontrarsi a suo piacimento in violazione di ogni norma regolamentare con i propri avvocati Mariella Cicero e Fabio Repici e con altri collaboratori di giustizia, e, soprattutto, di avere libero accesso al sistema informatico della polizia.

La procura di Roma, guidata all’epoca da Giuseppe Pignatone, a cui erano stati trasmessi gli atti per competenza territoriale, ha declinato l’accusa in termini di violazione abusiva dei sistemi informatici e di violazione del segreto d’ufficio.

Nel frattempo, un anno e due mesi dopo gli arresti, a Bisognano è stato revocato il programma di protezione e, non potendo più godere dei benefici riservati a chi collabora, l’ex boss si trova recluso in un carcere. 

Bisognano, infatti, sta scontando una condanna passata in giudicato a 13 anni di reclusione rimediata nell’ambito del processo Gotha per omicidio e associazione mafiosa. Ora si aggiunge questa a 5 anni.

Lo Stato gli garantisce comunque la tutela.

La legittimità della revoca è stata avallata prima dal Tribunale amministrativo del Lazio e dal Consiglio di Stato, nel giudizio cautelare e poi, di recente, sempre dal Tar, nel giudizio di merito, il 18 gennaio del 2021.

Tuttavia, per il suo legale Fabio Repici, Bisognano è stato vittima di un complotto, ordito tra gli altri dallo stesso commissario Ceraolo.

Per questo ha fatto denunce in diverse sedi,anche pubbliche.

In pratica, volendo trarre le sintetiche conclusioni dal materiale dell’inchiesta, secondo il legale, noto in tutta Italia per le sue battaglie in nome della legalità, Bisognano commetteva reati, per alcuni dei quali ora è stato condannato con sentenza definitiva, per dare un aiutino a coloro che avevano ordito il complotto.

Inchieste spettacolari di Razza politica, le “spalmature” virtuose e travisamenti dei fatti. I dati sui contagi manipolati non per offrire un quadro falso della realtà ma per l’esatto contrario. Alla base di tutto le inefficienze della sanità regionale

Download PDF

 

I dati dei contagi e dei morti spalmati (quindi falsificati) per evitare che la Sicilia finisse in zona Rossa e venissero adottati provvedimenti restrittivi delle libertà e dannosi per l’economia.

E’ questo ciò che viene contestato all’assessore (ormai ex) Ruggero Razza, al suo capo di gabinetto Ferdinando Croce e ai tre funzionari dell’assessorato regionale alla sanità finiti ai domiciliari martedì scorso.

E’ questo il messaggio che è stato veicolato, acriticamente (ma questo non stupisce) dai media regionali e nazionali, al servizio delle Procure e non dei cittadini.

Un messaggio davvero succulento nella stagione del terrore, dei terrorizzati, in cui fa audience pensare che i governanti trucchino i dati per squallidi giochi politici infischiandosene della salute dei cittadini.

Ma si tratta di un messaggio, questo si, falso.

Basta leggere l’ordinanza, fondata unicamente su intercettazioni telefoniche  – disposte in un procedimento penale che riguardava cose più serie, ovvero mazzette nelle pubbliche forniture – avere un minimo di cognizioni in campo sanitario e la memoria di quanto è accaduto nell’ultimo anno in Sicilia, per capire che le ragioni per cui si è seguito questo metodo sono opposte a quelle che sono state rappresentate e date in pasto all’opinione pubblica.

I dati dei positivi al Covid venivano spalmati proprio a tutela dei diritti dei cittadini: per evitare, cioè, che gli stessi numeri non rappresentassero la situazione reale. Si, proprio così.

Il motivo è presto detto e riposa nell’inefficienza del sistema sanitario regionale, peggiorata a vista d’occhio negli ultimi anni: di questo è davvero colpevole Razza, avvocato penalista chiaramente inadeguato (la Giunta frutto del peggiore consociativismo siculo del presidente Musumeci peraltro ne è piena zeppa) ad occuparsi del settore che assorbe il 60% della spesa regionale.

A causa di questa inefficienza, di questa disorganizzazione burocratica e informatica, a causa del fatto che il terrore Covid ha svuotato gli uffici di personale che comunque ha continuato a ricevere lo stipendio pur non lavorando, a Palermo affluivano dati a singhiozzo, in notevole ritardo, dalle varie aziende ospedaliere, dai vari laboratori in cui venivano processati i tamponi.

Accadeva così che da Messina, ad esempio, per tre giorni non arrivavano i dati dei positivi, mentre il quarto giorno arrivavano tutti in una volta (quindi, sempre per esempio, invece di 100 positivi al giorno (300  quindi in tre giorni), ne arrivano 400 il quarto giorno, la somma).

Potevano essere comunicati a Roma 400 positivi tutti in una volta come se fossero stati rilevati positivi quel giorno?

E’ evidente che la risposta non possa essere che negativa: se lo si fosse fatto non sarebbe stata rappresentata in maniera veritiera la situazione, ma questa sarebbe stata pericolosamente falsata.

Questo è quello che è accaduto per mesi.

Altro che strategia per evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi.

Stessa cosa per il caso – oggetto specifico dell’inchiesta – dei morti con il covid di Biancavilla: a Palermo arriva la comunicazione di 7 decessi in una sola soluzione. Erano però di vari giorni precedenti.

Si potevano comunicare al ministero della Salute e all’opinione pubblica come se fossero tutti occorsi in quella giornata?

Certo Razza non poteva neppure dire al Governo nazionale: “Sono assessore da tre anni in una delle regioni più grandi di italia che nell’epoca dell’informatizzazione e della tecnologia pervasiva non è in grado di fornire dati in tempi accettabili, benché per contrastare la diffusione del coronavirus abbia fatto assumere centinaia tra educatori professionali, psicologi e addetti stampa (figure essenziali per contrastare l’epidemia, ci mancherebbe altro, ndr)”.

Che l’obiettivo delle “spalmature” non fosse quello di evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi è confermato dal fatto che nei mesi scorsi la regione Sicilia per bocca del presidente Nello Musumeci ha invocato e ottenuto la dichiarazione di zona rossa quando secondo i dati in possesso del Ministero della sanità non ce ne fossero i presupposti.

Non solo. Musumeci fra i presidenti delle regioni italiane si è segnalato in tutti questi mesi per l’adozione di provvedimenti liberticidi e in sicuro contrasto con la Costituzione.

Che senso avrebbe avuto truccare i dati per non essere zona rossa e contemporaneamente chiederla?

Quale senso farlo per non imporre limitazioni alle libertà (soprattutto economiche) e poi puntualmente restringerle?

D’altro canto, sarebbe stato davvero paradossale che in un paese in cui da un anno si vive di emergenza coronavirus, alimentandola quanto più possibile perché fonte di affari, spesso illeciti, di cui tra qualche mese si comprenderà la vera entità, i governanti siciliani si fossero mossi in senso addirittura opposto.

Che i dati sui contagi fossero sostanzialmente veri e non sottostimati con l’esposizione della popolazione a rischi per la salute, lo si evince da un’altra circostanza di fatto: la Sicilia è una delle regione d’Italia con il minor eccesso di mortalità, l’unico dato veramente attendibile per misurare gli effetti di un’epidemia.

La Sicilia, in altre parole, ha avuto – secondo i dati Istat – un aumento dei morti rispetto alla media degli anni precedenti pari al 5%. La media nazionale registra un eccesso di mortalità pari al 15%, tre volte tanto.

Se il numero dei positivi fosse stato artatamente e sistematicamente sottostimato e per questo non si fossero quindi adottate le misure necessarie al contenimento dell’epidemia non si sarebbero dovuti registrare dati nettamente peggiori?

L’assessore Razza, indagato ma non colpito da misure cautelari, non appena ha ricevuto l’avviso di garanzia si è dimesso.

Il dirigente regionale, Letizia Di Liberti, che attuava le direttive dell’assessore, e i due funzionari Emilio Madonia e Salvatore Cusimano, che materialmente raccoglievano, “spalmavano” e trasmettevano i dati a Roma, sono stati messi ai domiciliari, aggravati  dal controllo del braccialetto elettronico, come si fa per i criminali pericolosissimi.

Per il Gip del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone, che ha sposato l’impianto accusatorio della Procura, c’è il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

Ma perché – si chiederà il cittadino con un minimo di buon senso – la sospensione dalle funzioni non sarebbe stata sufficiente a neutralizzare questi pericoli?

Forse si, ma – è risaputo – gli arresti fanno più notizia.

Sta di fatto che non solo c’è stato bisogno di misure cautelari gravemente limitative della libertà, ma sono state ravvisate ragioni di urgenza straordinarie.

Nulla altrimenti ci avrebbe “azzeccato” il Tribunale di Trapani con reati commessi a Palermo, di competenza di quella Procura, a cui il fascicolo è stato trasmesso subito dopo gli arresti.

Se fosse stato trasferito prima di adottare le misure coercitive della libertà dei tre funzionari chissà nel frattempo i pericolosi criminali quali altre nefandezze avrebbero commesso.

 

 

 

 

 

“Il fatto (della corruzione) non sussiste”: assolti il presidente del Tribunale fallimentare Giuseppe Minutoli, l’imprenditore Gianfranco Colosi e l’ex capo della Dia Lillo Romeo. Le ombre di un’inchiesta che attesta sia lecito per un magistrato propiziare affari ad un amico usando il suo ruolo.

Download PDF

 

Assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

E’ finito così il processo di primo grado celebrato in abbreviato che vedeva sul banco degli imputati il presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Messina Giuseppe Minutoli, l’amico imprenditore Gianfranco Colosi e l’ex capo della Dia di Messina Letterio Romeo.

Il fatto che – secondo il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, Alessandra Borselli –  non sussiste è quello inquadrato in termini giuridici dalla Procura di Reggio Calabria nella fattispecie di Corruzione in atti giudiziari.

Non è stato ritenuto sussistente o comunque non provato il pactum sceleris a tre, in forza del quale – secondo il capo di imputazione elaborato dal sostituto Roberto Di Palma – Minutoli aveva accettato la promessa dall’amico (ex compagno di classe e testimone di nozze) Colosi, titolare del ritrovo “Casaramona” di viale San Martino, dell’assunzione della moglie in una sua società. In cambio il presidente della sezione Fallimentare l’avrebbe aiutato per permettergli di entrare nella gestione dei servizi relativi alle vendite forzate del Tribunale di Messina, previo esautoramento dell’Istituto vendite giudiziarie della famiglia Attinà, che per conto del Tribunale di Messina, in regime di concessione, si occupa da decenni della vendita all’asta dei beni mobili espropriati.

Il patto illecito – stando al capo di imputazione – era stato sostenuto dall’allora capo della Dia di Messina Romeo, che in cambio della promessa di assunzione della convivente “ha messo a disposizione di Colosi e Minutoli i suoi rapporti con l’ambiente messinese”.

 

Parole in libertà e assenza di prova del patto corruttivo

A provare – secondo l’impianto accusatorio – la sussistenza di questo patto corruttivo, essenziale per configurare il reato contestato, c’erano due intercettazioni. 

Due intercettazioni peraltro contraddittorie tra di loro, che avevano ad oggetto racconti che Colosi faceva ai figli e alla moglie in automobile.

Ho chiuso una bella operazione. Bella. Ottima. Fantastica. Mi ha dato l’ok…“, afferma Colosi il 19 settembre del 2015. “Per cosa“, gli chiede il figlio che sta viaggiando insieme a lui e agli altri familiari in auto di ritorno da una cena con Minutoli e famiglia. “Per fare una certa cosa lì al Tribunale. L’Ivg ora lui glielo svuota. Dopo questa chiacchierata sono molto contento perché vuole che faccia lavorare pure a lei, ad Ersilia (moglie di Minutoli, ndr)”.

Qualche mese dopo, è stata registrata un’altra conversazione, dal tenore molto meno netto e più ipotetico.

E’ il 20 novembre del 2015. Colosi è in auto con la moglie. L’argomento è sempre quello delle vendite giudiziarie. “Secondo me l’anello per questo lavoro è Ersilia…Se tu gli trovi….“, dice Colosi. “Un posto ad Ersilia tu dici….quello si p….ma non in questa cosa…in questa cosa no..perché non lo fa…non glielo farebbe fare“, sottolinea la moglie Immacolata Caserta.

Potevano mai queste due intercettazioni costituire la prova di un patto corruttivo (io ti favorisco e tu mi assumi la moglie), in mancanza della quale il reato contestato dalla Procura sarebbe stato inevitabilmente ritenuto insussistente? 

Da quanto si può dedurre dal dispositivo della sentenza e in attesa delle motivazioni – per il giudice reggino Borselli – no: le due intercettazioni non sono sufficienti.

La difesa del magistrato…. stupito

Sul punto è prevalsa facilmente la versione difensiva di Minutoli.

Il giudice interrogato nel corso delle indagini dai pm di Reggio titolari delle indagini ha negato seccamente di aver avuto alcuna intenzione di far assumere la moglie da Colosi: “Non ho mai chiesto di far lavorare mia moglie, né ciò mi è stato mai prospettato. Mia moglie ha tre bambine piccole e addirittura in una società che lavorava per il Tribunale…no… e poi non avrebbe mai voluto lavorare con Colosi, non gradisce molto il tipo di modalità, anche lavorativa. Sono stupito delle affermazioni intercettate di Colosi“, ha spiegato.

Le manovre spericolate di un giudice

Eppure, negli atti delle indagini svolte dai carabinieri c’era una mole notevole di materiale investigativo che indicava come possibile una diversa ricostruzione e valorizzazione dei fatti. Di quelli provati.

Mostrava in maniera chiara che il giudice Minutoli aveva sicuramente messo al corrente Colosi delle problematiche relative alla vendite giudiziarie, benché si trattasse di questioni attinenti al proprio ufficio e Colosi non avese alcuna esperienza e competenza in materia.  

Ancora, le investigazioni avevano evidenziato che lo stesso giudice aveva posto in essere una serie di atti propedeutici a far dichiarare l’Istituto vendite giudiziarie non più idoneo ai servizi svolti per conto del Tribunale fallimentare e che nel frattempo aveva ipotizzato e messo in allarme (quali possibili sostituti) altri operatori del settore delle aste on line, che già lavoravano per il Tribunale fallimentare da lui diretto, individuati prima in Astelegali.net e, successivamente, in Edicom Srl.

Soprattutto, è emerso che, nel contempo, il presidente della Fallimentare ha messo in contatto l’amico Colosi con i rappresentanti legali di quest’ultime società, colossi delle aste giudiziarie immobiliari.

E’ stato accertato, infine, che Colosi ha trovato un accordo con il titolare della società Edicom srl, Alessandro Arlotta, per costituire una società a cui la stessa Edicom srl si sarebbe dovuta appoggiare per le attività in loco. 

Dubbi… al di sopra di ogni sospetto

E’ in linea con il codice penale la condotta di un giudice che mette in contatto un suo amico imprenditore ignorante del settore con uno invece già addentrato ed esperto e “lavora” per l’ufficio che dirige, in modo che entrino in affari?

Se non fosse stato per l’intercessione del presidente del Tribunale, Arlotta, amministratore di una delle società leader del settore, avrebbe mai realizzato un accordo di affari con l’imprenditore amico dello stesso giudice Colosi, che di aste giudiziarie non sapeva assolutamente nulla?

A queste due domande nessun giudice ha dovuto rispondere poiché la procura di Reggio Calabria ha contestato il fatto/reato di Corruzione in atti giudiziari, che richiede la prova del patto tra corrotto e corruttore, vincolando così il giudice e non ha, per esempio, contestato quello che le indagini e i fatti documentati indicavano come il più fondato di Induzione indebita a dare o promettere utilità. 

La configurazione di quest’ultimo reato, infatti, richiede che “un pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri (in ipotesi astratta, un giudice), induce taluno (in ipotesi egualmente astratta, un imprenditore) a dare o promettere indebitamente a se o ad altri (in ipotesi sempre astratta, un amico), denaro o altra utilità (infine in ipotesi massimamente astratta, la costituzione di una società per entrare in un settore molto remunerativo)”.

La prudenza del Csm

Giuseppe Minutoli ha scoperto di essere indagato nel 2016. Subito dopo, il caso è arrivato al Consiglio superiore della magistratura.

La sezione disciplinare ha sospeso il giudizio in attesa che si definisse il procedimento penale, benché la responsabilità disciplinare sia fondata su presupposti diversi da quella penale. 

Minutoli, sotto inchiesta per un grave reato commesso nell’esercizio delle sue funzioni, non solo è rimasto in servizio al Tribunale di Messina ma è rimasto da allora sempre al suo posto di presidente della sezione fallimentare del Tribunale, nella stessa stanza in cui i carabinieri avevano piazzato le videocamere nascoste.

 

Le carte cantano… in pochi ascoltano e qualcuno 

Il materiale probatorio dell’inchiesta scattata all’inizio del 2015 è costituito da una fitta rete di intercettazioni tra i tre imputati: specie tra Colosi e Minutoli.

Tutta la vicenda si snoda tra la viglia dell’estate del 2015, quando le telefonate tra il magistrato e l’imprenditore fanno emergere l’interesse comune, e il gennaio del 2016, quando improvvisamente i protagonisti della vicenda diventano prudentissimi e l’idea di defenestrare l’Istituto vendite giudiziarie subisce un brusco stop.

Il programma d’azione…. per favorire l’amico

Il 28 giugno del 2015 Minutoli informa Colosi della faccenda “Istituto vendite giudiziarie”, usando il pronome personale plurale “noi”, come se parlasse di una questione di comune interesse: “Per quanto riguarda quel discorso delle vendite…si. Conviene per il momento fermarci perché io volevo chiamare l’amministratore di quella società (….) Deve essere convertito entro sessanta giorni un decreto legge in cui si dice che è possibile istituire nuovi commissionari al posto dell’Istituto vendite giudiziarie con determinate caratteristiche….quindi in questo momento iniziare a fare affinità o ipotizzare qualcosa se prima non sappiamo le regole, certo non conviene (….) però sicuramente visto che tu sei una persona di supporto, ci siamo detti, e quindi attendiamo…“, comunica il giudice.

Qualche settimana dopo Minutoli è ancora al telefono con Colosi: “A Reggio cosa è accaduto? Il Tribunale ha fatto un’ispezione e si è accorto c’erano una serie irregolarità. Ha invitato a sanarle, quelli non l’hanno fatto e allora ha revocato la concessione. Ora nel momento in cui il Tribunale ordina..si rende conto che i beni non sono sistemati, che c’è confusione…perchè l’Ivg (di Messina, ndr) in questo momento è una Snc…Forse lui e la figlia…il padre è vecchissimo (….) Se quando uno ordina la sistemazione dei beni e questi non sono in grado di farlo allora potrebbe esserci l’immissione di un nuovo socio“, ipotizza il presidente della sezione fallimentare il 17 luglio del 2015.

Il semplice contributo di un estraneo ignorante

Il magistrato, interrogato il 21 luglio del 2016 dai procuratori reggini titolari delle indagini che gli hanno letto e contestato le intercettazioni (in quel momento a lui ancora ignote), non ha potuto negare di aver coinvolto  l’amico nella questione dell’Istituto vendite giudiziarie, la cui inadeguatezza peraltro gli era stata segnalata dallo stesso Colosi benché l’imprenditore non avesse un ruolo istituzionale: “Il suo doveva essere solo un contributo”, ha però minimizzato. Ma non ha convinto i colleghi calabresi.

Anche perché Colosi parlando con la moglie riconosce candidamente di essere un ignorante della materia: “Non ne capisco e cerco di prendere acqua, per capire il meccanismo perché mi viene complicato, (….) non capisco come si prendono gli incarichi….”, ammette il 20 novembre del 2015.

 

Presentazioni di peso

Colosi non sa nulla del settore. Da solo non potrebbe mai operare: non all’inizio almeno. Ecco allora che ha bisogno di creare sinergie con chi invece opera da anni e già lavora per conto della sezione fallimentare di Messina per l’offerta all’asta dei beni immobili espropriati: le società Astelegali.net. Spa ed Edicom srl, i due colossi (tra di loro concorrenti) delle vendite telematiche.

Il titolare di Casaramona non conosce i vertici delle due società.

E’ Minutoli a creare il contatto.

Il primo amore… non sboccia

Il 23 settembre 2015 Minutoli chiama Colosi: “Ti devo dire una cosa al volo”. Dopo il fugace incontro, Colosi si mette in moto. Ma ha capito male il cognome della persona che gli ha fornito il giudice da contattare.

Manda un sms a Minutoli. Che risponde: “Il cognome è Raco, avvocato Daniela Raco“.

Colosi si procura così il numero dello studio ma il telefono squilla a vuoto.

Chi sia Daniela Raco e quale la ragione della telefonata lo si scopre qualche ora dopo. Colosi telefona infatti a Claudio Palazzetti, amministratore delegato della società di vendite telematiche Astelegali.net Spa: “Sono Colosi. Si ricorda? Ci siamo visti dal dottore Minutoli“, esordisce. “Si certo…certo“, risponde l’interlocutore. “Vediamo se possiamo andare avanti per quel discorso che ci eravamo detti….”, incalza Colosi. “Il progetto lo dobbiamo portare avanti (…..) L’idea sarebbe quella di poter avere un’operatività sul posto, quindi verrebbe benissimo avere un appoggio tipo…penso insomma a quello che potrebbe dare lei….“, precisa Palazzetti. Colosi aggiunge: “Mi diceva il dottore Minutoli che mi cercava Daniela Raco. Non è la vostra….?Si. E’ la nostra dipendente sul posto…quindi parla tranquillamente a nome dell’azienda”, conferma l’amministratore di Astelegali.net, che fornisce all’imprenditore il numero di cellulare della referente a Messina.

Passano poche ore e Colosi telefona all’avvocato Raco: “Sono Colosi. Ci siamo incontrati dal dottore Minutoli. Il dottore Palazzetti mi ha dato il suo numero. Mi diceva il dottore Minutoli che appunto le aveva detto un attimino se potevamo incontrarci ..non so per vedere se quel discorso è…è possibile portarlo avanti“, spiega Colosi. L’avvocato Raco dichiara la sua disponibilità. Da quel giorno in poi, vengono registrati diversi incontri tra Colosi, Raco e Palazzetti. L’oggetto è sempre lo stesso.

La liaison va avanti alcune settimane.

Il tradimento

A novembre il nuovo colpo di fulmine.

Colosi raffredda i rapporti con i vertici di Astelegali.net Spa e inizia febbrili contatti con i vertici di Edicom Srl, con cui imbastisce i contatti più seri e più concreti.

Il presidente della fallimentare nel corso dell’interrogatorio ha negato di aver fatto da tramite.

Sul punto però le intercettazioni lo smentiscono.

In effetti, il primo contatto telefonico tra Alessandro Arlotta il legale rappresentante di Edicom Srl e Colosi è telefonico ed è finalizzato a un incontro.

E’ il 12 novembre del 2015. I due non si sono mai visti, ma la ragione della telefonata è chiara come è chiaro chi sia stato indirettamente a favorire il contatto. “Avevo parlato con la mia collaboratrice Daniela Bottari e….volevamo parlare un attimo per quel discorso della vendita telematica del Tribunale (….) volevo parlare con lei perché so che insomma c’era questo interesse“, spiega Arlotta a Colosi.

Si, c’era questo interesse”, ribatte subito Colosi. “Ci possiamo vedere dove la sua collaboratrice ha preso il cocktail assieme al dottore Minutoli, da Casaramona“, sottolinea.

Minutoli d’altro canto è entusiasta di Daniela Bottari, distaccata, quale referente a Messina di Edicom srl, in una stanza del Tribunale e del suo capo Arlotta e viene a sapere da subito che Colosi è entrato in contatto con quest’ultimo.

Il giorno dopo, il 13 novembre 2015, infatti, Colosi è nell’ufficio di Minutoli: “Adesso c’è un buon feeling con la Bottari…“, osserva Colosi. “Questa della Edicom“, completa Minutoli. “E’una persona intelligente.Che tra l’altro il suo capo, Arlotta, è bravo. Un cervellone“, aggiunge Colosi. “Sono in gamba questi, me ne sono accorto che sono persone attive“, rincara Minutoli. Che si spinge oltre gli apprezzamenti: “Chissà se un domani si può….“. “Certo“, risponde Colosi.

I rapporti si raffreddano e subentra la delusione

Lo scemare dell’interesse di Colosi e delle sollecitazioni di Minutoli viene registrato dai referenti di Astelegali.net Spa, che però non immaginano sia frutto dell’intensificarsi dei rapporti con la concorrenza: “Minutoli inizialmente voleva che mettessimo a suo compare, poi ha fatto marcia indietro“, afferma Daniela Raco l’11 novembre del 2015 al telefono con un collega. Qualche ora dopo è a colloquio con altra collega. Che attacca: “L’interesse che aveva Minutoli era circoscritto perché….“. “Adesso se ne sta sbattendo, cioè loro avevano interesse a fare entrare l’amico…“, conferma la Raco. “Adesso è rimasto tutto come prima…non ha dato neanche impulso..cioè non ha fatto nient’altro….“, rilancia la collega.

Ma in realtà non c’era stato alcuno stop.

Dal notaio…operazione quasi in porto

Negli stessi giorni di novembre infatti i contatti tra Arlotta e Colosi si fanno intensi.

L’imprenditore messinese è certo che l’operazione possa andare in porto.

Si attiva, infatti, per cercare un locale da adibire a deposito dei beni da mettere all’asta e soprattutto si reca dal commercialista prima e dal notaio poi per costituire una società ad hoc (cui era stato già trovato un nome: Servizi vendite giudiziarie Srl).

I “non ricordo” di un giudice

“Sa se Colosi si sia recato dal notaio per costituire una società?”, chiedono a Minutoli i magistrati reggini. “Non me lo ricordo”, ha risposto il giudice nell’interrogatorio del 21 luglio del 2016, a pochi mesi dai fatti.

Eppure, Colosi il 20 novembre del 2015 nel corso di un colloquio con la moglie riferisce: “Giuseppe mi ha detto..se trovi un dottore commercialista che ti fa da amministratore è meglio, io non so niente, non voglio sapere niente”.

Sinergie fruttifere

Tutti i passaggi per la creazione della nuova società sono concordati proprio con l’amministratore di Edicom Srl, Arlotta, con il quale sono registrati contatti continui.

“Con l’anno nuovo si può partire tranquillamente”, si sbilancia Arlotta in una telefonata intercorsa con Colosi il  23 novembre del 2015.

Nelle stesse ore in cui Colosi e Arlotta (mai iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di questa inchiesta) congegnano la forma della nuova società che deve approdare al Tribunale, Minutoli chiama l’amministratore di Edicom srl. E’ il 3 dicembre.

La società da tempo si era impegnata a pagare le spese di organizzazione della sala dove si sarebbe tenuto un convegno organizzato da Minutoli e allietato dalla presenza di un giudice della Corte di Cassazione.

Ma ci sono da definire dei dettagli. Tra questi le spese per il pranzo tra Minutoli e il giudice ospite e le rispettive famiglie.

Offro io…un contributo è necessario

“Lei ha sistemato per quanto riguarda il pranzo?”, chiede a un certo punto Arlotta. “Per il pranzo avevo pensato se era possibile fare riferimento a voi…”, risponde il presidente della Fallimentare. “Si”, afferma subito Arlotta. “Si metta d’accordo con Gianfranco Colosi… per la fatturazione elettronica…(…) ma anche di essere limitato nelle pretese…”, suggerisce Minutoli. “Non si preoccupi. Avevamo appuntamento per domani… E’ una persona generosa”, lo rassicura Arlotta. “E’ una persona in gamba“, ribadisce il giudice. “Ci siamo trovati….Per qualsiasi cosa mi chiami, sono a sua disposizione“, lo congeda Arlotta.

Com’è andata?“, chiede per sms Colosi a Minutoli non appena gli ospiti lasciano Casaramona. “Complimenti per il pranzo…Abbiamo mangiato benissimo…Me lo ha ripetuto più volte e lui (il giudice della Cassazione, ndr) gira molto“, risponde Minutoli qualche ora dopo. “Meno male – esclama Colosi – Domattina poi ci vado lì… a che ora parte?“. Minutoli suggerisce: “Se gli vuoi portare qualche cosettina gli fa piacere“. Detto, fatto.

Il Romeo innamorato ma ignaro

Chi invece è sicuramente in attesa dell’assunzione è la compagna dell’allora capo della Dia “Lillo” Romeo.

L’ufficiale è convinto che Colosi da un momento all’altro avrebbe iniziato la nuova attività.

Dall’attività di indagine è emerso che Colosi lo ha tenuto costantemente informato sugli incontri e le trattative con i vertici delle due società di vendita telematica.

Ad alcuni, documentati con appostamenti, ha partecipato lo stesso ufficiale che poi ha intrattenuto relazioni telefoniche con l’amministratore di Edicom Srl Arlotta.

A dicembre del 2015 la sua convivente Maria Laura Pulejo è in fibrillazione: ha problemi lavorativi; Gianfranco Colosi le ha prospettato la possibilità di lavorare nella nuova società e la necessità di fare prima tirocinio nella sede Edicom Srl di Reggio calabria, ma cerca qualche certezza in più.

Romeo tenta di offrirgliela: “La cosa di Gianfranco mi pare la più concreta. Perché la farà..questa cosa lui la farà…si deve vedere quando…se a gennaio, a febbraio…ma la farà sicuramente“, afferma l’ufficiale il 15 dicembre del 2015. “Appena questo (il riferimento è ad Arlotta, ndr) capita a Messina te lo fa incontrare cosi tu da quel momento puoi andare a Reggio (alla sede Edicom, ndr) a vedere come funziona il lavoro…“, sottolinea Il tenente colonnello dei carabinieri Romeo. Che nel frattempo è finito nella rete dell’inchiesta su Antonello Montante, uno dei (tanti) paladini dell’antimafia della Sicilia, ed è sotto processo a Caltanissetta accusato di aver distrutto una relazione di servizio in cui dava atto che l’allora presidente di Confindustria Sicilia l’aveva minacciato.

Il cambio di rotta e il naufragio

Nonostante le certezze di Romeo, l’avventura di Colosi viene stoppata.

D’improvviso, subito dopo l’epifania del 2016, altro colpo di scena.

Minutoli prende le distanze da Edicom srl. Colosi dal canto suo sospende ogni attività diretta a realizzare il progetto. Non vengono più registrate telefonate scottanti. L’Istituto vendite giudiziarie della famiglia Attinà stipula una convenzione con la società concorrente Astelegali.net Spa e da allora, anche con il placet del presidente Minutoli, continua a lavorare per la sezione fallimentare del Tribunale di Messina.

Misteri irrisolti

Cos’è accaduto? 

Qualcuno – per puro caso – ha avvisato il magistrato che c’erano indagini in corso?

E’ questa un’altra domanda a cui l’inchiesta non ha dato sinora risposta.

 

IL CASO: La “polizia politica” fuorilegge di Cateno De Luca e gli inviti “abnormi” del capo della Procura Maurizio De Lucia al sindaco di Messina. Cronaca di un cortocircuito istituzionale. Il magistrato smentisce La Gazzetta del Sud che insiste: chi mente?

Download PDF

 

Può esistere in un ordinamento liberale e democratico un organo denominato di polizia giudiziaria che svolga la sua attività alle dirette dipendenze e sotto la direzione di autorità diverse dalla Procura della Repubblica?

La risposta è no. Assolutamente no. Certo che no.

La ragione è semplice ed ha a che fare con la tutela delle libertà fondamentali dei cittadini: si tratta di impedire che, in barba al principio di separazioni dei poteri, un soggetto politico, per sua natura non imparziale, possa usare uno strumento, quello delle indagini (magari create o orientate ad arte) svolte da un organo di polizia sottoposto al suo potere gerarchico, per porre in essere ritorsioni o ricatti.

Un pò quello che capitava – con le dovute proporzioni – con la polizia politica di stampo dittatoriale.

Non può esistere questo organo di polizia giudiziaria, al di là dell’attività che svolge, neppure sotto il profilo formale: per l’ovvia ragione che usando questa denominazione (presente anche sulla carta intestata), che evoca indagini di rilievo penale ordinati dalla magistratura, si esercita sui cittadini e sui rappresentati delle altre istituzioni con cui interloquisce un’indebita pressione.

Eppure, ciò che è proprio dei regimi fascisti, a Messina è stato ideato e messo nero su bianco in una delibera della Giunta guidata dal Sindaco Cateno De Luca.

Precisamente la  “Sezione operativa di polizia giudiziaria” altra e parallela a quella legale “Aliquota di Polizia municipale” posta alle dirette dipendenze della Procura, è stata istituita dalla delibera di Giunta 435 del 28 giugno del 2019.

In precedenza, infatti, negli organigrammi del Comune non si trova traccia di questa Sezione speciale.

Basta dare una lettura allo stralcio della delibera del 2019 per comprendere l’aberrazione messa nero su bianco: 

Vengono citate alcune norme del Codice di procedura penale per attribuire a questo corpo speciale la possibilità di svolgere addirittura “di propria iniziativa”  attività diretta all’accertamento di illeciti e responsabilità penali.

Ma le norme del codice di procedura penale richiamate stabiliscono esattamente l’opposto: questo tipo di attività può essere svolta solo esclusivamente da un organo posto alle dipendenze e sotto la direzione della Procura.

Ovvero soltanto dall’organo individuato al punto successivo, il 10. , della stessa Delibera di Giunta:

 

Che qualcosa non andasse nel modo di agire di questo organismo fuorilegge lo ha rilevato di recente finanche il capo della Procura della Repubblica di Messina, Maurizio De Lucia, al quale questa “Sezione di polizia giudiziaria della polizia municipale” che agiva autonomamente dall’organo giudiziario da mesi faceva giungere informative di reato.

De Lucia ha scritto al sindaco Cateno De Luca “per invitarlo a adeguare il comportamento della polizia municipale di Messina (ovvero di questa Sezione speciale” ai canoni di legge”.

Da quanto scrive il procuratore De Lucia, a Messina quello che la legge voleva impedire si è verificato.

E’ accaduto che un organo politico, quale il sindaco, abbia indotto o meglio “ordinato” a questa polizia alle sue dipendenze gerarchiche di fare indagini su fatti che ha ritenuto penalmente rilevanti riguardanti cittadini, in ipotesi astratta – giusto per fare un esempio utile a capire la gravità di quanto accaduto – suoi avversari politici.

L’escamotage usato dal sindaco – sempre sulla base della lettera del magistrato De Lucia – sarebbe stato quello della denuncia o della querela da parte del sindaco non all’autorità giudiziaria deputata a riceverla, come prevede la legge, ma alla “sua” Sezione speciale di polizia giudiziaria.

Tuttavia, l’iniziativa del procuratore Maurizio De Lucia per certi versi è inquietante quanto, se non di più, della stessa esistenza di questa sorta di polizia giudiziaria fuorilegge.

Non si ha notizia, infatti, di vertici della Procura che, muovendosi nell’alveo della legalità, invitano un sindaco, cioè un organo politico, a fare o non fare delle cose.

La Procura istituzionalmente e per dettato costituzionale, apprende le notizie di reato, coordina le indagini per accertarne la sussistenza, individua i presunti responsabili, esercita l’azione penale e, in caso di rinvio a giudizio, rappresenta la pubblica accusa in giudizio. Stop.

Il resto significa travalicare le proprie competenze.

Sono individuabili nei comportamenti degli agenti di questo organismo di polizia giudiziaria fatti penalmente rilevanti. E in caso positivo, la loro condotta è stata posta in essere su ordine o richiesta del sindaco o di qualche assessore, che a quel punto sarebbero concorrenti nel reato?

Perché un sindaco invece di presentare le sue (legittime, in ipotesi) denunce agli organi deputati per legge a riceverle, si rivolge a un corpo di polizia municipale fuorilegge e sottoposto al suo controllo?

Queste sono le domande a cui la Procura dovrebbe dare risposta. Questo è ciò che hanno diritto di sapere i cittadini messinesi.

Invece, De Lucia si è avventurato in una lettera di invito.

E’ come se un pubblico ministero, venuto a conoscenza che i secondini di un istituto penitenziario calpestano i diritti fondamentali dei detenuti, scriva al direttore del carcere per invitarlo a farli smettere.

Nel caso di specie, poi, la lettera di invito al sindaco inviata da De Lucia tramite protocollo generale (e quindi conoscibile da chicchessia) ha determinato una sorta di cortocircuito mediatico/politico/giudiziario. 

Se c’erano delle indagini in corso, infatti, De Lucia con la sua lettera ne ha rilevato l’esistenza agli interessati, in spregio al segreto d’ufficio.

Il giornalista della Gazzetta del sud Nuccio Anselmo, infatti, qualche giorno dopo ha dato notizia di vigili sotto inchiesta per i reati gravi di abuso d’ufficio e falso.

Lo stesso giorno però De Lucia – non appena ha letto il giornale – ha smentito categoricamente la notizia con una nota all’Ansa, la più importante agenzia di stampa italiana.

Il perché un magistrato debba preoccuparsi di smentire una notizia falsa (delle decine pubblicate ogni giorno) rimane un mistero.

Il giornalista Anselmo tuttavia ha ribadito che di vigili sotto procedimento penale – checchè ne dica De Lucia – ce ne sono. Eccome, se ce ne sono. 

Dunque – secondo il migliore dei giornalisti della Gazzetta del Sud –  o De Lucia dice una cosa falsa o non sa quello che fanno i suoi sostituti procuratori, magari gli stessi con cui ha parlato Anselmo.

Secondo De Lucia, invece, chi non ha cognizione di ciò che scrive è Anselmo.

In attesa che Anselmo e De Lucia si mettano d’accordo, Cateno De Luca – da par suo –  ne ha approfittato per abbozzare la sua vittimistica e scontata difesa: “Contro di me si sta preparando una nuova lupara giudiziaria”. 

Poco manca si giustifichi sostenendo che aveva creato questo speciale corpo di polizia (non a caso, “giudiziaria”) proprio per prevenirla. 

Il RETROSCENA. Competenze & ricatti: La commissaria Covid Maria Grazia Furnari mette i puntini sulle i, Cateno De Luca la minaccia evocando la “debolezza” della “parentela” con il capo della Procura: “Voglio tutti i dati o ti denuncio all’autorità giudiziaria”. La manager si piega. Gli aveva scritto: “Sindaco senza poteri sulla gestione sanitaria”.

Download PDF

Il sindaco Cateno De Luca e la commissaria emergenza Covid Maria Grazia Furnari

 

La commissaria per l’emergenza Covid Maria Grazia Furnari mette – garbatamente – i puntini sulle i. Per tutta risposta, il sindaco Cateno De Luca minaccia di denunciarla ai magistrati della Procura della Repubblica, guidati dal cognato della manager Maurizio De Lucia, evocando un caso di conflitto di interessi e di imbarazzo istituzionale.

Alla fine, la Furnari si piega, ma salva le apparenze.

Era prevedibile. E’ stato previsto. E’ accaduto.

La prova di quanto fosse inopportuna la decisione dell’assessore alla sanità Ruggero Razza e del presidente Nello Musumeci di affidare alla vigilia di Natale la gestione dell’emergenza (infinita) coronavirus alla manager palermitana dal legame ingombrante in riva allo Stretto, è arrivata nel giro di poche settimane dall’insediamento.

De Luca, unico sindaco di italia che ritiene di aver diritto di ingerirsi nella gestione dell’emergenza coronavirus, attaccando quotidianamente attraverso face book i vertici della locale azienda sanitaria provinciale, non ha avuto esitazione a fare leva sulla “debolezza” della commissaria, non appena questa si è “ribellata” ai suoi voleri.

Tavoli tecnici, la passione di De Luca

Il casus belli è nato dalla convocazione da parte di Cateno De Luca di un tavolo tecnico per sabato 23 gennaio in cui discutere una serie di problematiche relative all’emergenza Covid in città: l’ennesimo convivio – per molti addetti ai lavori – stucchevole e causa di perdita di tempo.

Rifiuti, dati epidemiologici, istituzione Unità di medici per l’assistenza a casa, e banca dati contagiati: questi alcuni dei temi fissati all’ordine del giorno dal sindaco.

Questione di competenze

La commissaria con tono cortese e misurato ha declinato l’invito provando a spiegare a De Luca che il sindaco non ha competenze operative in materia di misure sanitarie e non ne ha, a maggior ragione, in materia di emergenza Covid:

Sono spiacente di dover declinare l’invito a partecipare al tavolo
tecnico convocato dalla Signoria Vostra per la giornata di domani, sabato 23 gennaio. Sul punto, mi corre l’obbligo di precisare che le attività indicate all’ordine del giorno dei lavori del suddetto tavolo riguardano a ben vedere competenze di organizzazione sanitaria istituzionalmente in capo all’assessorato Regionale della Salute anche per il tramite della scrivente
Commissario ad acta.
Pur apprezzando comunque la disponibilità di codesta Amministrazione comunale, come si è fattivamente dimostrato con la frequentissima celebrazione di tavoli congiunti, le attività di cui si chiede di discutere nella riunione della giornata di domani risultano già avviate e/o poste in essere,  attraverso l’Ufficio commissariale di competenza e in sinergia con l’ASP di Messina e le Aziende del Servizio sanitario regionale della provincia.
A parere della scrivente, emerge dalla suddetta convocazione che l’Amministrazione Comunale di Messina intenderebbe discutere nel merito dello svolgimento di attività che, in disparte l’ordinaria organizzazione amministrativa e il riparto di competenze in materia di sanità pubblica (che, come è noto, in forza della c.d. aziendalizzazione del S.S.N., operata fin dal d.lgs 502/1992, è stata sottratta dalle prerogative degli enti locali), risultano già disciplinate dalla normativa emergenziale e dai protocolli ministeriali e regionali fino a questo momento adottati in materia di  emergenza epidemiologica da Covid-19“, ha precisato Maria Grazia Furnari in una nota datata 22 gennaio.

In nessun comune di Italia e di Sicilia, neanche nelle città che hanno mortalità e percentuali di positivi di gran lunga superiore a Messina, i sindaci indicono quasi quotidianamente tavoli tecnici convocando agli orari a loro più graditi i manager delle aziende ospedaliere per discutere di questioni sanitarie.

La manager ha richiamato alla difesa di questo principio di autonomia anche i vertici delle aziende ospedaliere della città: “La presente è rivolta altresì ai Direttori delle altre Aziende Ospedaliere che a maggior ragione, per le peculiari competenze sanitarie a cui assolvono, appaiono avulse dall’iniziativa in commento“, ha precisato, inviando la lettera alle diverse autorità convocate.

Ciò detto, con riferimento alle prerogative di cui all’incarico che rivesto, confermo la mia piena disponibilità a svolgere un attento monitoraggio della gestione dell’attuale Emergenza da parte di tutti gli attori coinvolti”,ha comunque ribadito al sindaco.

L’ira funesta del sindaco esperto di emergenze

Non appena De Luca ha letto la nota del commissario è andato su tutte le furie, come traspare dalle pesanti espressioni usate nella lettera che le ha indirizzato il giorno dopo, 23 gennaio.

Un profluvio di accuse e contestazioni lunghe 6 pagine fitte, fitte: “Prendo atto della Sua rivendicazione di assoluta ed esclusiva competenza sulla gestione dell’emergenza sanitaria, laddove la Signoria sua decide arbitrariamente di escludere l’Amministrazione comunale dal confronto (…) e non posso esimermi dal rilevare che con la sua dichiarazione ha manifestato il totale dispregio nei confronti di questo Sindaco e della sua autorità e dei suoi compiti sicché – a Suo parere – l’avvenuta disciplina delle attività emergenziali impedirebbe a questa Amministrazione di entrare nel merito delle modalità con le quali l’Asp di Messina e il Suo Ufficio Commissariale hanno gestito l’emergenza”, ha polemizzato De Luca. 

Il sindaco non ha potuto contestare il principio di autonomia ma ha insistito su un punto: il diritto a conoscere i dati dei contagi e della situazione degli ospedali:”Forse Lei ha trascurato di considerare, mentre redigeva la nota di rifiuto alla convocazione al tavolo, che i dati relativi all’andamento epidemiologico che si era già impegnata a fornire ed aggiornare, non possono essere omessi al Sindaco che ha adottato una Ordinanza che ha superato per ben due volte il vaglio del giudizio monocratico da parte del Tar  Sicilia, che ha ritenuto che proprio i dati relativi all’andamento del contagio contenuti nelle motivazioni dell’Ordinanza ne legittimassero le disposizioni più restrittive rispetto a quelle di carattere nazionale e regionale. Omettere i  dati che si era impegnata a comunicare, e che Le vengono richiesti anche con la presente, significa impedire al Sindaco di valutare l’efficacia delle misure adottate, impedire al Sindaco di valutare l’eventuale proroga delle stesse o la loro rimodulazione. Significa, in poche parole, impedire al Sindaco di esercitare i propri poteri, privandolo illegittimamente di dati che non possono e non devono essere taciuti”, ha sottolineato De Luca il 23 gennaio, riconvocando comunque il tavolo tecnico per il giorno successivo di domenica 24 gennaio. 

Il primo cittadino ha così diffidato la commissaria a fornirgli giornalmente i dati dei positivi, dei posti letto occupati in degenza ordinaria e in terapia intensiva, concludendo minaccioso:

Si avvisa che la mancata trasmissione dei suddetti dati, che dovranno essere trasmessi entro lunedì 25 gennaio 2021, costituirà espressione di rifiuto che, in quanto tale, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria competente territorialmente anche in applicazione dei principi di cui alla Legge n. 248/2002“. 

 

Il ricatto strisciante

La legge che cita De Luca è quella che ha modificato alcune norme del codice di Procedura penale in materia di rimessione: ovvero quell’istituto in forza del quale per legittimo sospetto di non imparzialità del giudice competente il processo debba essere spostato ad altra sede.

De Luca conosce bene la materia perché quando era sotto processo a Messina per una serie di ipotesi di abuso di ufficio e tentata concussione (processo poi finito con l’assoluzione nel merito per alcuni capi di imputazione e per prescrizione per quello più grave) avanzò appunto  richiesta di rimessione, rigettata dalla Corte di Cassazione.

Il messaggio benché cifrato è chiaro e può essere sintetizzato in questi termini grossolani: tu mi contrasti e io ti denuncio e porto il tuo operato davanti alla valutazione dell’ufficio di Procura diretto da tuo cognato, facendo così diventare concreto il conflitto di interessi e creando un problema allo stesso capo della Procura e ai suoi colleghi di Palazzo piacentini, perché tutti potranno dubitare della loro imparzialità.

La lettera di De Luca reca in calce (stampato) anche il nome e cognome dell’assessore con delega all’emergenza Covid Dafne Musolino, ma risulta firmata solo dal sindaco.

Se la manager….incassa e si prepara a vacillare

La missiva di De Luca ha prodotto i risultati voluti.

Maria Grazia Furnari, sempre nella giornata di sabato 23, incassata la dura rampogna del sindaco, ha ripreso penna e carta e ha riscontrato la nota.

Dopo aver fornito una serie di precisazioni su temi oggetti del tavolo tecnico, la manager ha concluso conciliante ma ferma : “Da ultimo, quale spunto metodologico per la utile prosecuzione delle interlocuzioni istituzionali tra questo ufficio commissariale e il Comune di Messina, rilevo per il futuro che le convocazioni ai tavoli debbono essere preferibilmente celebrate – come già avvenuto il 15 gennaio scorso – dinanzi al Prefetto di Messina e, in ogni caso, condivise e preventivamente concordate sia quanto alla data e all’orario di celebrazione che quanto agli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Per dette medesime ragioni, preso atto della ulteriore convocazione di cui alla nota prot. n. 19465 di data odierna, faccio presente che non potrò prendere parte all’incontro fissato unilateralmente per domani, domenica 24 gennaio, manifestandomi disponibile per un ulteriore incontro, ribadisco, da concordare congiuntamente”.

Il ripensamento immediato

Detto e sottolineato, ma non fatto.

Maria Grazia Furnari, infatti, domenica 24 gennaio si è regolarmente presentata al tavolo tecnico convocato unilateralmente da De luca.

E il 25 gennaio, nel termine fissato minacciosamente dal primo cittadino, sul tavolo del sindaco sono arrivati i dati dei contagiati e la situazione dei posti letto.

Caso Bisognano: Il Tribunale amministrativo del Lazio avalla la revoca del programma di protezione e “condanna” l’ex boss di Barcellona a rimanere in carcere. Da collaboratore di giustizia si faceva beffa dello Stato e commetteva reati. Per il suo legale Fabio Repici è però vittima di un complotto

Download PDF

Carmelo Bisognano

Il suo legale Fabio Repici, al contempo legale di varie associazioni e di familiari di vittime della mafia, denuncia da anni a destra e manca sia stato vittima di un complotto.

Ma anche per il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Carmelo Bisognano, il boss della mafia di Barcellona, autore di crimini efferati, dal 2010 collaboratore di giustizia, deve rimanere in carcere.

Più specificamente, l’organo di giustizia amministrativa di primo grado con sentenza depositata il 18 gennaio 2021 ha ritenuto giustificata e legittima la revoca del programma di protezione.

Questo, infatti, in concreto significa per il collaboratore di giustizia non poter godere dei benefici economici e delle misure alternative al carcere (ovvero a vivere pressoché libero e protetto benché riconosciuto colpevole di efferati delitti), obiettivo principale di chi, sicuro di essere condannato a lunghissimi periodi di detenzione, decide di “pentirsi” .

Bisognano, infatti, sta scontando una condanna passata in giudicato a 13 anni di reclusione rimediata nell’ambito del processo Gotha per omicidio e associazione mafiosa. E attende l’esito di altri processi che lo vedono imputato di reati molto gravi, alcuni commessi mentre da collaboratore di giustizia godeva di stipendio e protezione dello Stato, che gli pagava pure i due legali.

Una revoca ritardata

La revoca del programma di protezione fu decisa dalla Commissione centrale su richiesta della Direzione nazionale e della Direzione distrettuale antimafia di Messina l’1 agosto del 2017, a distanza di quasi un anno mezzo dagli arresti scattati il 16 maggio del 2016.

Bisognano, invece, era stato arrestato su richiesta degli stessi magistrati della direzione distrettuale antimafia, Vito Di Giorgio e Angelo Cavallo, che ne curarono sin dall’inizio la collaborazione importante per fare luce su delitti rimasti impuniti e mettere alla sbarra decine di affiliati al clan.

Era indiziato dei gravissimi reati di intestazione fittizia di beni, di tentata estorsione, di accesso abusivo al sistema informatico, violazione del segreto d’ufficio false dichiarazioni ai difensori nell’ambito di indagini difensive.

Tuttavia, dal giorno degli arresti e per 15 mesi Bisognano mantenne il programma di protezione nonostante per legge la semplice violazione degli obblighi di condotta assunti dal collaboratore ne debba determinare la revoca, anche se gli inadempimenti dello stesso non sfocino in reati penali.

I giudici del Tribunale amministrativo in un passaggio della sentenza spiegano: “Ciò che appare accertato, e non contestabile, è che le condotte poste in essere dal ricorrente integrano fatti di rilevante gravità (…) Non vi è dubbio che sia imputabile al ricorrente il venire meno, reiteratamente, agli obblighi assunti, perseverando in condotte criminali anche nella vigenza di un programma di protezione che rappresenta un costo elevato per la comunità sia in termini economici che di impiego di personale, oltre a metterne a rischio la sicurezza“.

In precedenza, lo stesso Tar e il Consiglio di Stato avevano rigettato l’istanza cautelare degli avvocati di Bisognano, Biagio Parmaliana e dello stesso Repici.

Bisognano, rimasto senza programma di protezione e recluso quindi in carcere, in attesa che si pronunciassero i giudici penali e amministrativi, ha continuato a collaborare.

Il ministero degli Interni, a tutela della sua incolumità gli garantisce la scorta e speciali misure di protezione.

 

Incastrato alla Vecchia Maniera

Tra il 2015 e il 2016, gli inquirenti del commissariato di Barcellona guidati da Mario Ceraolo scoprirono che Bisognano dalla località protetta, in cui peraltro si muoveva a suo piacimento, usando il fidato collaboratore Angelo Lorisco, aveva costituito una società e, sotto mentite spoglie, aveva ripreso l’attività di impresa, grazie all’aiuto di Tindaro Marino. Quest’ultimo,imprenditore di Gioiosa Marea era sottoposto anch’egli alla misura di prevenzione patrimoniale ed era già condannato in secondo grado per concorso esterno alla mafia.

Per tornare operativo poi – secondo gli accertamenti investigativi – Bisognano, tramite lo stesso Lorisco, strumentalizzando il ruolo di collaboratore, aveva preso di mira i membri della famiglia Torre, titolari di un’azienda: nei loro cantieri cominciò a presentarsi assiduamente Lorisco, che spendendo il nome di Bisognano e minacciando dichiarazioni sul loro conto chiedeva utilità di varia natura.

La Procura, oltre all’intestazione fittizia di beni, infatti, a Bisognano e Lorisco contestò il tentativo di estorsione, consistito nell’aver preteso di far lavorare i propri mezzi negli appalti che i Torre avevano in corso di esecuzione.

Qualche tempo dopo Bisognano è stato riconosciuto colpevole del reato di intestazione fittizia di beni e di tentata estorsione in primo e secondo grado e condannato a 5 anni di reclusione: attende di giocarsi le ultime carte in Cassazione.

Nel frattempo, è finito sotto processo a Barcellona per un’altra ipotesi di estorsione, questa volta consumata, sempre ai danni degli stessi imprenditori Torre e sempre commessa da collaboratore di giustizia. Sfuggita in un primo tempo alla Procura, è oggetto di un giudizio pendente in primo grado.

Ancora, al Tribunale di Rieti Bisognano è alla sbarra per accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto d’ufficio.

Sempre dalle indagini del commissariato di Barcellona emerse che due degli agenti (Domenico Tagliente e Enrico Abbina) che dovevano proteggerlo e controllarlo, avevano intessuto con il collaboratore un rapporto di complicità che consentiva a quest’ultimo di muoversi e incontrarsi a suo piacimento con i suoi due legali Fabio Repici e Mariella Cicero e anche con altri collaboratori di giustizia, in violazione di ogni norma regolamentare e, soprattutto, di avere libero accesso al sistema informatico della polizia.

 

La “truffa” a Tindaro Marino

Le intercettazioni dell’Inchiesta Vecchia Maniera disvelarono che Bisognano in cambio dell’aiuto economico di Tindaro Marino, si era impegnato nell’ambito di indagini difensive a fare nuove e diverse dichiarazioni favorevoli all’imprenditore di Gioiosa Marea, in modo da alleggerirne la posizione in vista del giudizio della Cassazione per concorso esterno alla mafia e di quello diretto al sequestro di tutti i beni nel procedimento di prevenzione patrimoniale pendente in appello.

Al momento della richiesta di misura cautelare, i due sostituti Di Giorgio e Cavallo dopo aver confrontato le dichiarazioni rese da Bisognano in precedenza sul conto di Marino con quelle rese il 30 settembre del 2015 al difensore di Marino, Salvatore Silvestro (presenti i difensori del collaboratore Fabio Repici e la collega di studio Mariella Cicero) si erano convinti che questi avesse cambiato effettivamente le dichiarazioni, depositate effettivamente in Cassazione e nel giudizio di prevenzione dal legale di Marino.

Dello stesso avviso Monica Marino, il Gip che accolse la richiesta di misure cautelari.

E’ stato lo stesso collaboratore di giustizia nell’interrogatorio di garanzia ad ammettere: “Mi sono messo d’accordo per modificare le dichiarazioni, ma poi non l’ho fatto”.

Proprio a seguito di questa giustificazione, i due pubblici ministeri cambiarono idea chiedendo per questo capo di accusa l’archiviazione.

Il Gip Monica Marino rimase della sua idea. Ha rigettato e ordinato l’imputazione coattiva: “Le dichiarazioni sono state cambiate per interessi economici”, scrisse il Gip Marino dopo aver messo ancora una volta a confronto le dichiarazioni.

Tre mesi dopo, il 17 novembre del 2017, un altro Gip del Tribunale di Messina Simona Finocchiaro accolse la richiesta di archiviazione ribadita dai due sostituti della Dda.

In conclusione, a seguire le conclusioni dell’inchiesta su questa imputazione, Bisognano “truffò” il suo “socio finanziatore” Tindaro Marino.

 

In attesa di novità da Reggio Calabria

 

L’ex boss di Barcellona attende pure l’esito del giudizio di appello del processo Sistema, nato dalle dichiarazioni di Maurizio Marchetta, l’imprenditore di Barcellona che nel 2008 inizio a collaborare con gli inquirenti della squadra mobile, spiegando tra le altre cose di essere vittima del clan guidato da Bisognano.

Fu a seguito degli arresti nell’ambito dell’inchiesta Sistema fondata sulle dichiarazioni di Marchetta che Bisognano decise di collaborare con la giustizia. 

In primo grado, Bisognano fu condannato a 8 anni di reclusione in abbreviato. In appello fu assolto in quanto Marchetta fu ritenuto non attendibile.

Ma la Corte di cassazione ritenendo che sul punto della inattendibilità di Marchetta i giudici messinesi non avessero motivato logicamente e adeguatamente, ha annullato con rinvio a Reggio Calabria, dove verrà celebrato il processo d’appello. 

 

Il complottismo da operetta

Tuttavia, per il legale Fabio Repici che, insieme alla collega di studio Mariella Cicero, sin dall’inizio della collaborazione lo ha assistito, Bisognano è vittima di un complotto ordito dal commissario Ceraolo, dall’avvocato Ugo Colonna, da Saro Cattafi, l’avvocato di Barcellona accusato da Bisognano di essere stato il capo della mafia di Barcellona sino al 2012 e tuttavia assolto, e dal legale di quest’ultimo, Salvatore Silvestro.

Il collaboratore – a tirare le fila delle accuse di Repici – violava la legge – come hanno stabilito decine di giudici penali e amministrativi – per fare una cortesia ai protagonisti del complotto. 

Repici ha indicato una delle possibili finalità del complotto: “E’ stata un’operazione tesa a fare conseguire a Cattafi l’impunità”, ha ripetuto più volte, anche sfidando la logica, senza offrire né fatti, né elementi di prove.

 

Il complottismo alla prova della cronologia

Le dichiarazioni accusatorie Bisognano su Cattafi sono state ritenute non riscontrate né credibili dalla Corte d’appello di Messina che, riformando la condanna di primo grado, ha assolto Cattafi dall’accusa di essere stato non solo capo della mafia ma anche semplice affiliato dal 2000 in poi.

La sentenza della Corte d’appello, che successivamente ha avuto l’avallo della Corte di Cassazione, è del 24 novembre del 2015, di 7 mesi prima che Bisognano fosse arrestato nell’ambito di Vecchia Maniera e si conoscessero le imprese che realizzava mentre era collaboratore di giustizia.

 

“A Messina la scuola non s’ha da fare”: Cateno De Luca continua a negare il diritto all’istruzione e alla socialità dei più giovani alimentando la propaganda del terrore. Eppure, il Tar Calabria esclude la competenza dei sindaci. Ecco cosa ha stabilito

Download PDF

 

Prima il sindaco Cateno De Luca: a ottobre, novembre e dicembre; poi, come regalo della Befana, ci ha pensato il Presidente della regione, Nello Musumeci, su richiesta del commissario dell’emergenza Covid, Maria Grazia Furnari. Infine, da oggi 18 gennaio e sino al 31, ancora di nuovo il primo cittadino.

A Messina, “la scuola non s’ha da fare”, di nessun ordine e grado.

Mentre in tutte le altre città d’Italia, i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e della prima media frequentano regolarmente le scuole, anche se la loro regione è inserita in zona rossa, quella di massima allerta e di elevato rischio epidemiologico, nella città dello Stretto, invece, a partire dalla fine di ottobre, le porte delle istituzioni scolastiche sono state serrate e tali sono rimaste anche nei periodi in cui la Sicilia è stata classificata zona arancione.

Tutto merito del sindaco.

Per Cateno De Luca, i diritti costituzionali all’Istruzione, alla socialità e allo sviluppo armonioso dei più giovani, funzionali al principio di uguaglianza, contano zero. Praticamente dal marzo scorso a Messina i ragazzi messinesi hanno trascorso non più di una quindicina di giorni sui banchi della scuola.

Eppure, la legge di emergenza e tutto l’apparato normativo messo in piedi (sulla scorta di valutazione di scienziati ed esperti, nel contemperamento dei valori in gioco) per contenere la diffusione del coronavirus sono chiari.

La scuola, nel rispetto delle regole di sicurezza, anche nelle regioni in cui c’è il massimo grado di rischio sanitario (rosse) devono rimanere aperte: a meno che non si individuino (ci devono essere, non basta siano probabili) dei focolai specifici nelle scuole o nelle classi e non sia possibile contenere il contagio chiudendo le sole classi o gli istituti interessati.

Ma ciò che è vincolo di legge per gli ottomila sindaci di Italia, per Cateno De Luca è soltanto inchiostro sprecato che egli con le sue ordinanze, a suo piacimento, deroga  e cancella. Nessuno protesta se non quando vengono toccati interessi economici; il prefetto Maria Carmela Librizzi lascia correre. 

A novembre per giustificare la chiusura delle scuole ha strumentalizzato le carenze in capo all’Asp 5 di Messina nel tracciare i contagi in città, cosa questa che – come scrive l’Istituto superiore di Sanità – si è verificata in tutta Italia.

Nelle scuole messinesi poi, a dire del sindaco, il fatto che non si trovassero abbastanza positivi era ascrivibile sempre a inefficienze dell’azienda sanitaria. La prova infatti, sarebbe stata nel fatto che la polizia giudiziaria della polizia municipale ha scovato, non si è ben capito come, più positivi di quelli individuati tramite tampone dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp -proprio cosi ha scritto per motivare l’ordinanza “cancellascuole” – : dal 26 ottobre al 21 dicembre 130 positivi in tutte le scuole (tra decine di migliaia di persone, tra studenti docenti e operatori). Davvero un record allarmante.

Oggi, alla base della chiusura c’è il terrore che con l’aiuto dei giornalisti sparge da settimane strumentalizzando l’ aumento del numero delle morti di persone anziane e i numeri della positività al virus. Detto per inciso, si tratta di numeri tutt’altro che più alti – in percentuale – rispetto a quelle di altre città italiane e siciliane dove le scuole sono regolarmente aperte. Ma questo è diverso tema che merita altro spazio.

Nessun sindaco rispettoso delle istituzioni, infatti, si sogna di chiudere tutte le scuole nelle città d’ Italia che hanno dati di contagio e di mortalità molto più allarmanti di Messina, mentre peraltro il Governo con Decreto legge ha previsto la riapertura graduale delle scuole superiori, chiuse (solo quelle) qualunque sia il colore attribuito alle regioni.

Infatti, non si è sognato sinora di chiuderle il sindaco di Palermo (se non per un paio di giorni), né quello di Catania.

Nella vicina Calabria, qualche “sindachetto” in cerca di notorietà ha provato a negare il diritto all’istruzione, forse dopo aver assistito agli show di De Luca in televisione da Barbara D’Urso e nella speranza di essere invitato anch’egli.

Ma il Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Giancarlo Pennetti, cui si sono rivolti un gruppo di genitori, ha spazzato via questi provvedimenti stabilendo che in materia di misure di contenimento del Covid e in specie di chiusura delle scuole il sindaco ha poteri di manovra limitatissimi.

Si trattava, nella specie, dell’ordinanza di chiusura delle scuole di Paola fondata sulle stesse argomentazioni con cui De Luca ha chiuso le scuole a Messina a novembre e lo fa oggi.

Ecco cosa ha spiegato con sentenza del 18 dicembre il Tar (n° 02077/2020 Reg.Provv.Coll; n°. 01346/2020 Reg. Ric.), vigente la stessa normativa di oggi:

“(….) Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

– In altre parole, il Sindaco non può sostituire il proprio apprezzamento, per quanto prudente e ponderato, alla valutazione epidemiologica e al bilanciamento degli interessi operato dall’Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni.

Innanzitutto perché, contrariamente opinando, la naturale pluralità di misure adottate dai sindaci minerebbe la risposta unitaria e organica a una crisi sanitaria di carattere planetaria; non a caso, proprio con riferimento all’emergenza sanitaria attualmente in atto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “in presenza di emergenze di carattere nazionale (…), pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali” (Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735).

Ma soprattutto perché, sul piano strettamente normativo, non sussistono quegli ambiti di “vuoto ordinamentale” nel contesto del quale è ammissibile l’esercizio di poteri contingibili e urgenti.

Invero, come è stato acutamente osservato dalla dottrina costituzionalistica, nell’odierno contesto emergenziale, una volta intervenuti i decreti governativi, non è preclusa l’adozione di ordinanze sindacali, ma il potere di ordinanza non può sovrapporsi ai campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati scoperti (ancorché con il limite del necessario rispetto del bilanciamento tra principi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale) e in presenza di specifiche esigenze locali.

– In sintesi, nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza contingibile e urgente è adottabile dal sindaco a fronte di situazioni proprie del territorio comunale, che, per la loro specificità o per la loro improvvisa manifestazione non sono state considerate in sede di adozione delle misure a carattere nazionale o regionale.

Va da sé che a monte dell’adozione di tale provvedimento extra ordinem vi deve essere un’istruttoria adeguata, basata su dati oggettivi e scientificamente attendibili, e una motivazione congrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580).

 – Ciò è ancor più vero con riferimento alle modalità di istruzione scolastica, laddove vi è a monte la decisione, contenuta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di continuare a consentire lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, anche nelle Regioni con il più alto rischio epidemiologico.

E laddove vi è una puntigliosa regolamentazione delle modalità di svolgimento delle lezioni, intesa a minimizzare il rischio di contagi.

In questa materia, dunque, i vari interessi coinvolti, quello alla salute, quello all’istruzione, quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità, sono stati bilanciati e ricomposti a livello nazionale, peraltro con modalità tali da garantire una flessibile risposta ai diversi gradi di emergenza epidemiologica.

 – In proposto, il Tribunale deve ricordare che, se è innegabile che il diritto alla salute è al vertice dei diritti sociali, perché consente all’individuo di godere delle libertà e degli altri diritti che la Repubblica riconosce, nondimeno il diritto all’istruzione si colloca poco dietro.

Esso è il principale strumento con cui lo Stato provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, a rimuovere, specie nei territori più svantaggiati, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Attraverso l’istruzione, inoltre, si hanno più ampie prospettive di accesso al lavoro su cui la Repubblica è fondata.

– Dunque, il bilanciamento tra i due diritti in un contesto di epidemia non può essere demandato all’intervento, per sua natura episodico e frammentario, dei Sindaci, i quali avranno potere di emettere ordinanza contingibile e urgente negli scarsi “spazi liberi” la sciati dalla regolamentazione nazionale e con i limiti già sottolienati.

– Peraltro, non si può omettere di ricordare che il principio di precauzione, cui pure questo Tribunale ha riconosciuto un rilievo primario (cfr. la già citata sentenza del maggio 2020, n. 841), non può essere invocato oltre ogni limite, ma secondo il principio di proporzionalità, come ricordato tanto dall’insegnamento, nelle materie di competenza dell’Unione europea, dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, Sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), tanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell’ambiente e della salute da un lato e della libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall’altro).

Dunque, la doverosa necessità di tutelare la salute non può risolversi in una tirrania di questo diritto rispetto alle altre libertà e agli altri diritti fondamentali, dovendosi ricordare che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (ancora Corte cost. n. 85 del 2013) (…..)”.

Anziani “carne da macello” nel business delle case di riposo: se il “colpevole” si traveste da Pubblico ministero. Il sindaco Cateno De Luca accusa anche per questo l’Asp 5. Ma le vere responsabilità si annidano proprio a Palazzo Zanca

Download PDF

 

Il sindaco/ufficiale giudiziario Cateno De Luca sfratta Il manager dell’Asp 5 Paolo La Paglia

 

L’Asp 5 di Messina a tutela degli anziani chiese all’allora sindaco di Messina, l’unica autorità competente in materia, di chiuderle immediatamente e i Nas dei carabinieri depositarono in Procura circostanziate informative di reato a carico dei titolari.

Otto anni dopo, l’emergenza Covid 19 ha disvelato il segreto di Pulcinella.

Le stesse case di riposo private per anziani da chiudere (22 secondo l’elenco trasmesso a Palazzo Zanca nel 2012), erano ancora tranquillamente aperte. A queste se ne sono aggiunte via via altre, egualmente fuorilegge, eppure operative, complice la distrazione del Comune.

Questi in sintesi i fatti.

Ma i fatti e i dati – come sta mostrando la propaganda del terrore – possono essere manipolati facilmente.

E’ accaduto allora che chi dovrebbe essere messo sul banco degli accusati,  si è travestito da tribuno della plebe.  

Il “colpevole”, cioè, ha vestito la toga di pubblico ministero di un processo tenuto nel teatro dell’assurdo.

 

Teatro dell’assurdo

Protagonista dell’opera d’arte il sindaco di Messina.

Per Cateno De Luca, procuratore generale dell’accusa appunto, la responsabilità di quanto è accaduto e sta accadendo nelle strutture per anziani è dei vertici dell’Asp 5 di Messina.

Dovrebbero essere fanculizzati”,  ha scritto, giusto per fare un esempio, in un forbito post di qualche settimana fa. “Se avessi avuto un genitore in quella casa di riposo abbandonato dalla maledetta burocrazia non so come avrei reagito. E Voi?“, ha domandato per arringare (istigare) la folla virtuale degli abitanti di face book, come fece contro i famigerati sciatori colpevoli di aver diffuso il contagio in città, che infatti non ci fu.

Ringrazio il mio assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore e Valeria Asquini presidente della nostra Messina social city per aver impedito che questi anziani diventassero carne da macello“, ha sottolineato.

Nonostante non era nostra competenza ci siamo occupati anche di questa vergognosa vicenda che stava per trasformarsi in tragedia“, ha concluso la sua requisitoria.

II pubblico (virtuale) al termine dell’invettiva ha pure applaudito.

La stampa ventriloqua del potere all’unanimità ha approvato.

Gli accusati – i vertici attuali dell’Asp 5 –  vittime della loro inadeguatezza hanno subito, silenti.

De Luca, svestita la toga e assunte le sembianze di ufficiale giudiziario,  alla vigilia di Natale ha notificato l’avviso di sfratto al direttore generale Paolo La Paglia, anche ma non solo per le presunte colpe sulle case di riposo.

La requisitoria di De Luca è chiaramente mistificatoria.

E’ infatti il Comune che per legge ha la vigilanza sulla case di riposo private, iscritte giustappunto ad apposito albo comunale. 

E’ al Comune che si propone la domanda per l’iscrizione all’albo.

E’ il Comune a dover disporre la verifica del possesso degli standards: questi ultimi sono previsti proprio a garanzia della sicurezza e della salute degli stessi anziani.

Più gli anziani vengono ammassati in strutture fatiscenti e meno personale è presente e maggiori sono i rischi per la salute degli ospiti.

E’ il sindaco ad avere la responsabilità politica e amministrativa dell’operato degli organi del Comune: De Luca è sindaco da due anni e mezzo, non da un giorno.

L’Asp 5, invece, non ha alcuna competenza, se non quella di rilasciare i pareri igienico sanitari ove richiesti dal privato o, su richiesta del Comune, di partecipare ai controlli.

Altra cosa – in  molti fanno confusione – sono le Residenze sanitarie assistite (Rsa), strutture sanitarie per anziani convenzionate con l’Asp 5 che ne ha la vigilanza e il controllo.

Segreto di pulcinella 

Che a Messina gli anziani fossero “carne da macello” – come ha scritto il sindaco De Luca – funzionali al business di privati che si lanciano in spericolate operazioni imprenditoriali, aprendo case di riposo prive dei requisiti strutturali e di personale imposti dalla legge, non è una scoperta dell’era dell’emergenza Coronavirus.

Il Covid 19 e la correlata propaganda del terrore che tiene in ostaggio da 9 mesi l’intera italia hanno avuto solo l’effetto di fare deflagrare il fenomeno.

Gli anziani, soggetti comunque fragili si sono ammalati, come accade ogni anno soprattutto nel periodo invernale. Nel clima di terrore, non appena uno di loro ha manifestato sintomi riconducibili al virus, il personale della case di riposo, nella stragrande maggioranza dei casi sottopagato e con scarsa preparazione, è entrato in fibrillazione ed è “scappato”.

I titolari sono stati così costretti a lanciare l’allarme. 

L’intervento delle pubbliche autorità a quel punto ha fatto emergere che la casa di riposo o non è iscritta all’albo o non rispetta gli standard.

Tra i 70 ospiti della casa di riposo, “Come d’incanto di Donatella Martinez,  si sono contati nella scorsa primavera 34 morti. 

Tra il 2010 e il 2012 il settimanale Centonove pubblicò una serie di inchieste a firma di Michele Schinella con tanto di nomi e cognomi per raccontare le illegalità che costellavano la giungla selvaggia della case di riposo e degli interessi che gravitavano attorno.

Le reazioni? Politici, sindacalisti, intellettuali (ora più che mai impegnati su face book) si mobilitarono preoccupati non per gli anziani ma per chi avrebbe potuto perdere il lavoro, peraltro sottopagato. Gli stessi familiari degli anziani manifestarono la preoccupazione per la chiusura delle strutture benché queste non garantissero la salute i loro cari.

I giornalisti, ora indignati, diedero loro ampio spazio.

A un dirigente del Comune, Salvatore De Francesco, incaricato di disporre una serie di chiusure venne un’idea geniale, che esplicitò pure in alcune interviste: “I titolari delle strutture se vogliono evitare la chiusura  presentino una Scia, Segnalazione di inizio attività, con cui dichiarino di iniziare ora l’attività e di possedere gli standards e il problema è risolto”.

Insomma, una sorta di invito a dichiarare cose false. Alcuni lo raccolsero: tanto i funzionari del Comune mai sarebbero andati a controllare se quanto dichiarato nella Scia fosse vero. 

Altri accettarono la cancellazione dall’albo, ma sicuri che nessun funzionario comunale sarebbe andato mai a controllarli hanno continuato a rimanere aperti. Nuovi imprenditori hanno investito nel settore, garantiti dalla stessa sicurezza.

Dell’inchiesta della Procura di Messina, innescata dalle informative dei Nas, si è persa ogni traccia.

Uno specchio per il sindaco

Se il pubblico ministero/tribuno della plebe De Luca volesse davvero capire come sia stato possibile che ci siano case di riposo che dovevano essere cancellate dall’albo nel 2012 e sono ancora iscritte nel 2020, o cancellate che hanno continuato ad operare o di nuova apertura e mai controllate, e di chi sia la responsabilità non ha bisogno di fare blitz a destra e manca, né di notificare avvisi di sfratto.

Basta che rimanga seduto alla sua scrivania di Palazzo Zanca, convochi qualche dirigente e, magari con l’ausilio dell’interprete per sordomuti, si domandi: “Ma il sindaco sapeva e ha fatto finta di non sapere o colpevolmente non si è occupato della questione?”

IL CORSIVO. Il capolavoro dei “gattopardi” e la credibilità dei magistrati: il sindaco De Luca attacca il manager La Paglia e il Governo regionale. Il presidente Musumeci e l’assessore Razza inviano a Messina il super commissario Covid Maria Grazia Furnari, cognata di Maurizio De Lucia, capo della Procura.

Download PDF

L’assessore Ruggero Razza e Maria Grazia Furnari

 

Il sindaco di Messina Cateno De Luca ne ha chiesto con la solita violenza verbale la rimozione per manifesta incapacità nella gestione sanitaria dell’ emergenza Covid 19, denunciando inefficienze e disservizi dell’Asp 5: alcune sono già finite sul tavolo dei magistrati della Procura di Messina e altre sono state usate arbitrariamente dal primo cittadino per negare per settimane il diritto all’istruzione ai ragazzi della città.

Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Sanità Ruggero Razza, a loro volta già destinatari di attacchi, non hanno accolto il diktat del sindaco/sceriffo ma non si sono neppure esposti per difendere il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale 5 Paolo La Paglia, pur avendo la responsabilità politica dell’operato del manager.

Governatore e assessore, su richiesta dello stesso La Paglia, hanno percorso la terza via: una sorta di compromesso al ribasso dai risvolti inquietanti degno della migliore tradizione “gattopardesca”  siciliana.

A distanza di 10 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale hanno inviato in riva allo Stretto un commissario straordinario, plenipotenziario in materia di Covid-19. Sostituisce Carmelo Crisicelli, voluto nel marzo scorso dallo stesso direttore La Paglia.

Su chi è caduta la scelta?

Maria Grazia Furnari.

E’ questo il nome e il cognome della manager che dovrà coordinare tutta l’attività di contrasto all’emergenza Covid, un’emergenza che – detto per inciso, non essendo questo il tema – a Messina e in Sicilia (e nel sud italia) nella realtà non c’è. E’ virtuale. Indotta. Sottovuoto spinto.

Viene infatti alimentata da chi, complici i media, attraverso la propaganda del terrore mira ad aumentare le clientele e il consenso facendo assunzioni di personale inutile e, con enorme spreco di denaro pubblico, affari (magari in famiglia) non proprio “puliti”, ciò che – è facile prevederlo – si scoprirà nei prossimi mesi.

Maria Grazia Furnari ha però una caratteristica che ne avrebbe dovuto sconsigliare la nomina e indurre la stessa manager a non accettarla: è la cognata del capo della Procura di Messina.

E’ legata da uno stretto rapporto di affinità, infatti, a Maurizio De Lucia, a colui cioè che coordina i sostituti procuratori che sull’Asp 5 di Messina, sull’operato dei suoi vertici e funzionari e sullo stesso sindaco Cateno De Luca, a cui La Paglia ha pure promesso una querela, devono per legge indagare e nei confronti dei quali esercitare eventualmente l’azione penale.

D’ora innanzi anche il futuro operato della super commissaria, magari sottoposto alle dure critiche dello stesso De Luca, potrebbe finire sotto la loro lente.

E’ una questione di opportunità, di rispetto delle regole fondamentali che presiedono l’esercizio della funzione giudiziaria.

Non è certo in discussione, sino a prova contraria, l’onestà o la competenza delle persone.

Ma è in gioco la credibilità delle Istituzioni e degli uomini che le impersonano.

Considerato il contesto, la decisione del’assessore Razza di nominare la Furnari potrebbe legittimamente essere interpretata anche come vagamente intimidatoria. Stupisce perché opera di un avvocato, presuntivamente pregno di cultura giuridica e istituzionale; non sorprende di certo perché atto incoerente rispetto all’azione politica spartitoria e consociativa con cui Musumeci governa (si fa per dire) ogni giorno la Sicilia.

La nomina cade mentre la Procura di Messina ha diverse indagini in corso sulla gestione dell’emergenza Covid a Messina. E altre potrebbe aprirne quando l’allegra gestione dei fondi per l’emergenza che non c’è verrà alla luce.

Basti pensare, per fare qualche esempio, a quella sulle responsabilità per la morte, avvenuta nella scorsa primavera, di 40 anziani, ospiti (paganti) della casa di Riposo Come d’incanto di proprietà della signora Donatella Martinez.

Ancora, si pensi all’inchiesta sulla miriade di case di riposo per anziani abusive della città. O, ai fascicoli che nascono dalle denunce e querele che va collezionando il sindaco Cateno De Luca, protagonista di una serie di sortite amministrative abnormi (alcuni bocciati dagli organi della giurisdizione amministrativa) e di attacchi denigratori personali, strumentali o propagandistici: tra queste la minaccia, senza precedenti, di occupare l’Asp se non verrà rimosso La Paglia.

De Luca comunque è ancora sotto processo nell’ambito dell’inchiesta per l’evasione fiscale della Fenapi, il potente ente di assistenza fiscale che ha fondato.

Scriveva il grande giurista Piero Calamandrei che i magistrati non solo devono essere imparziali ma anche apparire di esserlo.

Per apparire imparziali, perché la loro azione non possa essere letta come ispirata a principi diversi da quelli stabiliti dalla Costituzione o dalla legge, è necessario che non si pongano in condizioni tali che agli occhi dei cittadini generino il naturale sospetto che il loro agire sia ispirato da logiche ritorsive o, per contro, omissive o di insabbiamento.

E’ possibile che tra le decine di tecnici in forza all’assessorato alla Sanità, di manager che figurano negli elenchi degli idonei a direttore generale o sanitario, tra le decine di epidemiologi siciliani la scelta del super commissario non potesse cadere, ammesso che fosse necessaria, su altra persona?

Giocoforza, d’ora in poi qualunque atto dei sostituti della Procura di De Lucia riguardante la gestione passata e futura dell’emergenza Covid verrà letta con gli occhi e la mente della dietrologia e del sospetto.

Qualsiasi provvedimento giudiziario anche non attinente al Covid potrà essere interpretato o strumentalizzato da De Luca (o dai suoi fans), se a lui indigesto, come una nuova “lupara giudiziaria”.

A fare gli onori di casa a Maria Grazia Furnari all’arrivo a Messina è stato Ferdinando Croce.

Avvocato e capo del Gabinetto dell’assessore Razza, Croce è da giorni in pianta stabile negli uffici della sede dell’Asp 5: una sorta di agente diplomatico distaccato a Messina.

Croce, candidato a sostegno di Musumeci alle ultime elezioni regionali del 2017 pur non essendo eletto ha ottenuto l’allettante incarico all’assessorato: ciò gli ha impedito di tornare a Fratelli di Italia di Giorgia Meloni, come invece ha fatto – dopo lo strappo del 2015 – il gruppo Vento dello Stretto, cui ha sempre appartenuto.

Con la Furnari ha in comune la parentela/affinità a un alto magistrato.

E’ infatti il nipote di Luigi Croce, precedessore di De Lucia alla Procura di Messina, che conta ancora oggi tra i suoi componenti alcuni pm che lo zio all’epoca coordinò.

Mentre lo zio magistrato dirigeva la Procura di Messina, l’altro zio, il fratello del procuratore Eugenio Croce (il cui figlio Maurizio il presidente Musumeci ha confermato Commissario per il dissesto idrogeologico della Sicilia), fu messo a capo dell’azienda ospedaliera Piemonte, sulla cui attività i sostituti di Palazzo Piacentini erano tenuti al controllo di legalità.

Insomma, un ritorno al passato. Che si ripete con puntualità svizzera.

Il Governatore Nello Musumeci calpesta le libertà fondamentali e la Costituzione e impone un’odissea a chi vuole tornare in Sicilia per Natale. Ma nessuno lo contesta. Lo “stato di diritto” sostituito dal “regime dei muti terrorizzati”. Lo stesso perverso marchingegno del presidente siciliano è stato già bocciato sonoramente dai giudici del Tar Sardegna

Download PDF

Nello Musumeci

 

C’è chi ha rinunciato a tornare in Sicilia, disdicendo il viaggio prenotato da settimane.

Chi, invece, si è sobbarcato file, stress e spese sanitarie per tamponi in laboratori privati pur di non rinunciare a rivedere magari dopo lunghi mesi parenti e amici.

Sono questi gli effetti dell’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci lo scorso 10 dicembre.

Ma può un presidente di una regione, di una qualunque delle 20 italiane, impedire  o ostacolare la libera circolazione delle persone?

Può, specificamente, come ha fatto Musumeci, subordinare l’ingresso nel territorio regionale siciliano alla registrazione dei propri dati personali a una piattaforma informatica?

Può farlo dipendere da un tampone per la ricerca di un virus (preventivo, al momento dell’ingresso o successivo), imponendone di fatto l’esecuzione?

Può prescrivere, come alternativa, l’auto reclusione ovvero la limitazione della libertà personale (questa è la quarantena) per 10 giorni?

La risposta a tutte queste domande è netta: No.

La risposta anzi dovrebbe essere pure indignata: No!

“No” è la risposta anche nella stagione del terrore che dura in Italia ormai da 9 mesi.

Infatti, a scanso di stupide obiezioni, la risposta è “No” persino sulla base della stessa legislazione di emergenza dettata per contenere la diffusione del covid-19.

Non c’è neppure bisogno di essere laureato in giurisprudenza per cogliere come l’iniziativa del presidente della Regione costituisca un grave attentato ai diritti fondamentali della persona e alle libertà tutelate dalla Carta Costituzionale, quelle cioè che disegnano lo Stato italiano come democratico e liberale.

Basterebbe conoscere un po’ di storia, quella dei primi 50 anni del novecento, per sapere a quali aberrazioni può portare la progressiva erosione dei diritti di libertà.

Il Costituente non ha riconosciuto solennemente le libertà personali circondandole di ampie garanzie per capriccio o diletto, ma proprio per evitare che la storia della prima metà del novecento si potesse ripetere.

E’ per questo che le libertà della persone possono essere – secondo il dettato Costituzionale – limitate in casi determinati e solo con Legge approvata dal Parlamento, unico organo rappresentativo del popolo, cui spetta la sovranità, e comunque sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Questo vale qualunque siano i fini che chi detiene il potere asserisce di perseguire: la tutela della salute oggi, come la difesa della purezza della razza ai tempi di Mussolini o Hitler.

Eppure, la sortita di Musumeci non ha trovato alcuna importante voce critica, alcuna opposizione politica da parte di nessuno.

Questa a ben vedere è la cosa più preoccupante e inquietante.

Tutti muti: giuristi di grido, sindacalisti d’assalto, giornalisti sempre più ventriloqui del potere, professionisti dei diritti civili.

Tutti terrorizzati o impegnati a coltivare il proprio orticello.

Tutti allineati e coperti nella Sicilia del consociativismo in cui opera in Sicilia il Governo dell’ex bancario Musumeci.

E’ “Diventata” senza opposizione la regione Sicilia, altro che “bellissima”, come suggestivamente voleva indicare il nome del movimento guidato dal Governatore.

Il Governo nazionale ha fatto sinora finta di non vedere.

Lo scorso aprile per annullare un’ordinanza di analogo tenore opera del sindaco di Messina Cateno De Luca il Consiglio dei ministri attivò la procedura straordinaria che portò all’annullamento del provvedimento “deluchiano”, per certi versi meno lesivo delle libertà personali rispetto a questo “musumeciano”.

In riva allo Stretto la bocciatura fu accolta da un tripudio di commenti festosi da valentissimi giuristi, ora però tutti silenti, a riprova che non difendevano principi ma erano solo in cerca di rivincite di bassa lega.

Per andare nello specifico, è normale e in linea con la Costituzione e, in specie, con il principio di uguaglianza che se una professoressa che lavora in Liguria (zona gialla) vuole tornare in Sicilia (Zona gialla) debba sottoporsi a un’odissea e la sua collega che torna in Calabria (sino all’altro ieri zona rossa) lo possa fare liberamente?

E’ in linea con la Costituzione che un presidente di Regione obblighi a un cittadino di registrare i propri dati personali e sensibili su una piattaforma informatica, prescrivendo una prestazione personale che secondo l’articolo 23 della Costituzione può essere imposta solo per Legge dello Stato, ovvero quella emanata dal Parlamento?

Risulta – domanda retorica – a Musumeci o ai suoi validissimi collaboratori che esista questa Legge dello Stato?

E’ in linea con la Costituzione imporre ad opera di un presidente di Regione di fatto il tampone, ovvero un vero e proprio trattamento sanitario che secondo l‘articolo 32 della Costituzione si può essere obbligati a subire solo per disposizione di Legge?

L’obbligo del tampone non si è azzardato a invocarlo in tutti questi mesi neppure il Governo della propaganda del terrore guidato da Giuseppe Conte.

E’ in linea con la Costituzione prevedere come alternativa la quarantena, ovvero gli arresti domiciliari, in spregio all’articolo 13 della Costituzione che stabilisce che la libertà personale possa essere limitata solo nei casi previsti dalla Legge e con provvedimento dell’autorità giudiziaria?

Al bancario Musumeci è stato comunicato che questa Legge esista ed egli è autorità giudiziaria?

E’ l’ordinanza di Musumeci quindi rispettosa della libertà di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione che stabilisce possa essere limitata solo con Legge e per motivi di sanità e sicurezza?

E’ rispettosa se la stessa Legge di emergenza, nello specifico  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, all’articolo 1, comma 3,  ha stabilito che “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, laddove i provvedimenti di cui all’art 2 del decreto legge 19/2020 sono – basta andare a vederlo – solo e soltanto i famosi Dpcm?

Inutile dire che artatamente questa norma non è stata richiamata nel preambolo dell’ordinanza del 10 dicembre.

Insomma, Musumeci, è autore di un capolavoro: in un colpo solo è riuscito a violare 4 norme fondamentali della Costituzione, un record.

Qualcuno potrebbe dire: ma chi caz.. è questo che scrive per sostenere queste tesi? Chi caz… pensa di essere?

Non è un professore universitario, non è uno di quegli scienziati del diritto in cerca di incarichi, non è nessuno.

Uno a caso, per esempio Ferdinando Croce, avvocato in forza al gabinetto dell’assessore alla sanità Ruggero Razza, giurista nipote d’arte di un altissimo magistrato, nonché dottore di ricerca di diritto amministrativo dell’Università di Messina, potrebbe consigliargli di studiare, come ha già fatto in precedenza in occasione di analoga ordinanza illegittima di Musumeci.

Di studiare la nuova Costituzione, quella non scritta, nota solo a chi vuole abusare del suo potere, contando sulla propaganda del terrore.

Una nuova Costituzione che però non conoscono – Musumeci, Razza e vari collaboratori dei rispettivi Gabinetti se ne faranno una ragione – neppure i giudici del Tribunale amministrativo di Cagliari, i quali due mesi or sono hanno bocciato, su richiesta del Governo nazionale (lo stesso Governo ora silente), in maniera netta lo stesso perverso marchingegno creato dal presidente della Sardegna per limitare l’ingresso in quell’isola, ora riproposto come regalo di Natale dal presidente della regione Sicilia.

Un marchingegno perverso e illegale, contrario alla Costituzione che non potrebbe fondare alcuna valida sanzione: se irrogata verrebbe annullata da qualsiasi giudice.

Ecco i passaggi salienti del provvedimento di giudici del Tar Sardegna (Ordinanza n° 368 del 8 ottobre del 2020).

(….) le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale (con esclusione dei soggetti indicati all’articolo 12), la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare”, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente”;

“(….) tali disposizioni riservano, dunque, allo strumento del D.P.C.M., previsto dall’art. 2 del Decreto legge n. 19 del 2020, eventuali interventi limitativi della circolazione delle persone sia tra le varie regioni italiane che da e verso l’estero”;

“(….) le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.