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IL COMMENTO: Caso Sindoni, il segretario generale Le Donne sotto accusa e denunciato in Procura. L’avvocato Scurria ispira il vice presidente del Consiglio Interdonato. Ma le tesi del legale non stanno in piedi. Come quelle del collega Catalioto. Il caso Buzzanca lo dimostra

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Il segretario generale Antonio Le Donne

Il segretario generale Antonio Le Donne

 

Mancanza di imparzialità e predisposizione di un atto illegittimo per fare fuori un consigliere comunale a cui nel frattempo si è abusivamente impedito di esercitare le sue funzioni.

Per un Segretario generale, custode della legalità nell’ambito dell’amministrazione locale, le accuse che gli ha rivolto pubblicamente Nino Interdonato, il vicepresidente del Consiglio comunale, sono le più gravi e indigeste si possano ricevere. Anche perchè dallo stesso consigliere rimesse alla valutazione della Procura.

Sono indigeste ancor di più se arrivano a qualche ora da quelle della stessa natura che gli ha mosso la consigliera Donatella Sindoni in un esposto in Procura, letto su input del suo legale Antonio Catalioto a pochi minuti del voto fissato sulla delibera che avrebbe sancito la fine della sua lunga avventura da ineleggibile a palazzo Zanca.

L’Ufficio Legale e legislativo della Regione e di recente, a distanza di 8 mesi, una pronuncia del Tribunale di Messina, infatti, hanno stabilito che la biologa prestata alla politica non poteva partecipare alle elezioni di maggio del 2013.

Il consigliere Nino Interdonato con il deputato regionale Beppe Picciolo

Il consigliere Nino Interdonato (a destra) con il deputato regionale Beppe Picciolo

Il giovane politico, pupillo del deputato regionale Beppe Picciolo, avendo firmato la proposta di delibera predisposta dalla Segreteria generale e messa all’ordine del giorno di mercoledì 8 febbraio si è preoccupato e non poco alla lettura dell’esposto che denunciava abusi: “Segretario, mi conferma che la delibera è legittima?”, ha chiesto un paio di volte, prima di tranquillizzarsi e votare: invano, perché non si è raggiunto il numero legale.

Tuttavia, è bastato che qualche ora dopo un avvocato gli fornisse un parere legale perché  lo spavento di Interdonato diventasse terrore: l’esponente di Sicilia Futura non solo ha preso le distanze dalla delibera di decadenza (con il ritiro della firma), ma è arrivato ad accusare il segretario Le Donne di assenza di imparzialità e disonestà, investendo anche lui del caso la Procura.

 Abusi in decadenza

Secondo l’avvocato/consulente di Interdonato, la proposta di delibera è frutto di abusi. Interdonato ha supinamente sposato la tesi del legale.

L’uscita pubblica di Interdonato, unito all’esposto letto in aula  e alla minacce di denunce per chi avesse votato la delibera mosse ai colleghi dalla stessa Sindoni (vedi articolo), ha paralizzato la decisione del Consiglio comunale sul punto.

 

Corsi e ricorsi storici

A fornire il parere a Nino Interdonato è stato Marcello Scurria, l’avvocato che con i suoi consigli giuridici permise tra ricorsi, controricorsi ed eccezioni all’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca di mantenere per due anni la carica di sindaco di Messina e consigliere regionale, nonostante la Corte costituzionale (il 23 aprile del 2010) avesse stabilito che non potessero essere cumulati.

Naturalmente, tutto questo fu possibile grazie alla complicità dell’Ars, che pendente il ricorso non ne volle sapere di votare in sede di verifica dei poteri sull’incompatibilità del collega. Fu il Tribunale amministrativo regionale a ordinargli di discutere e deliberare la decadenza di Buzzanca: esattamente il 26 giugno del 2012, due anni e 3 mesi dopo dalla sentenza della Consulta.

A battersi per l’incompatibilità di Buzzanca fu proprio Antonio Catalioto, che assisteva il primo dei non eletti, Antonio D’aquino: il legale si mostrò più volte indignato per la resistenza del sindaco a tenersi entrambe le poltrone.

 

Le tappe della vicenda Sindoni

Il 22 giugno del 2015 nel servizio giornalistico “Occupa lo scranno di consigliere comunale ma era ineleggibile. Lo strano caso di Donatella Sindoni”, viene sollevato il caso dell’ineleggibilità.

L’1 dicembre 2015 il Segretario generale Antonio Le Donne chiede un parere legale al Dipartimento enti locali della Regione Sicilia.

Il 30 giugno del 2016 l’Ufficio legale e legislativo della Regione, massimo organo di consulenza giuridica degli enti locali siciliani, dichiara Donatella Sindoni ineleggibile.

Il 4 agosto 2016 il Consiglio comunale discute e si pronucia sulla delibera di decadenza. 11 assenti, 8 favorevoli, 1 contrario, 20 astenuti. Le proposta non viene approvata.

Il 2 febbraio del 2017 il Tribunale di Messina si pronuncia sull’ineleggibilità. E dispone: “Il Tribunale dichiara Donatella Sindoli ineleggibile. Sostituisce la stessa con il primo dei non eletti”. Ordinanza Tribunale Messina Sindoni

Il 3 febbraio 2017 la Sindoni si presenta a palazzo Zanca e partecipa comunque ai lavori.

Il 6 febbraio 2017 la Sindoni torna a Palazzo Zanca ma su disposizione del Segretario generale le viene impedito di partecipare ai lavori

Il 6 febbraio 2017 alle ore 17 e 55 il legale della Sindoni, Antonio Catalioto, comunica al Segretario generale che è stato proposto appello.

Il 6 febbraio 2017 la Segreteria generale predispone una nuova delibera di decadenza, fondata sempre sul parere dell’Ufficio legale della Regione ora però corroborato dalla pronuncia dei giudici. La proposta di delibera, per conto dell’Ufficio di Presidenza è firmata dal vicepresidente Nino Interdonato.

L’8 febbraio 2017 la delibera approda in aula: il legale della Sindoni a pochi minuti dal voto annuncia che è stata presentato esposto in Procura Esposto procura Sindoni, per denunciare gli abusi del Segretario generale e della Presidenza del Consiglio. Scoppia la bagarre, non si raggiunge il numero legale di 16 per poter votare. Solo 15 i presenti, tutti favorevoli. 25 gli assenti su 40 consiglieri.

Il 9 febbraio 2017 il vicepresidente del Consiglio Nino Interdonato ritira la firma sulla proposta di delibera, si dimette, e attacca il segretario generale accusandolo di mancanza di imparzialità e di illegalità. Trasmette la nota alla Procura della Repubblica, cui chiede di verificarne la condotta.Nota di Interdonato

 

Antonio Catalioto

Antonio Catalioto

 

La confusione di Catalioto

Antonio Catalioto, subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale, aveva sostenuto in dichiarazioni al giornale on line Tempostretto che l’ordinanza non fosse immediatamente esecutiva citando la norma del codice di procedura civile che disciplina gli effetti in caso di mancato appello, ovvero il divenire della stessa cosa giudicata: “L’art.702 quater dispone che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art.702 ter produce gli effetti esecutivi dell’articolo 2909 codice civile se non è appellata entro i 30 giorni dalla sua comunicazione”, ha detto Catalioto al giornalista.

Invece, la norma che disciplina l’efficacia dell’ordinanza è il comma 8 dell’articolo 22 della Dlgs 150/2011 che stabilisce. “L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale è sospesa in pendenza di appello”articolo 22 dlgs 150-2011.

La lettera della norma è chiara. L’ordinanza è esecutiva; nel momento in cui viene incardinato l’appello (che quindi da quel momento pende) l’efficacia è sospesa.  

L’avvocato Catalioto, così, dopo aver letto la norma giusta e dopo averla interpretata, ha cambiato rotta, e per sostenere che Le Donne ha commesso un abuso nell’impedire a Donatella Sindoni di partecipare ai lavori prima della proposizione dell’appello si è inventato un’altra teoria.

Nella nota di diffida inviata al Segretario generale (Diffida di Catalioto a Le Donne)  poi ripresa nell’esposto inviato in Procura, ha sostenuto che l’ordinanza del Tribunale non potesse impedire alla Sindoni di svolgere sino al momento della proposizione dell’appello la sua attività di consigliere “perché sancisce l’ineleggibilità e non dichiara la decadenza che spetta al Consiglio comunale”.

Ripasso di diritto amministrativo

Tuttavia, le argomentazione del legale si scontrano con un principio elementare per gli studenti di giurisprudenza che hanno sostenuto l’esame di diritto amministrativo. In presenza di un’ordinanza che dichiara l’ineleggibilità (e porta alla nullità con effetto retroattivo dell’elezione come se mai ci fosse stata) non impugnata in appello (appello nel caso di specie che appunto non c’è sino alla sera del 6 febbraio) al Consiglio comunale spetta la sola mera presa atto dell’ineleggibilità dichiarata dai giudici e la sostituzione con il primo dei non eletti. Null’altro. La decadenza non c’entra nulla.

Marcello Scurria su questa conclusione  è concorde.

L'avvocato Marcello Scurria

L’avvocato Marcello Scurria

L’interpretazione Scurresca nostalgica del passato

Ma per il legale/consulente di Interdonato il segretario generale ha commesso comunque un abuso a impedire alla Sindoni di partecipare ai lavori perché l’ordinanza non era immediatamente esecutiva.

“E’ vero la lettera della norma sembra dire che l’efficacia è esecutiva”, dice Scurria. “Ma la norma va interpretata. In passato era principio pacifico che la pronuncia non avesse efficacia immediata”.

La norma infatti (abrogata nel 2011) stabiliva: “L’ esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla corte d’appello”.

“Il legislatore del 2011 non ha saputo copiare”, conclude Scurria.

Marcello Scurria è molto affezionato al passato e allergico alle innovazioni legislative.

Dimentica, infatti, che il Dlgs 150 è stato fatto per unificare i vari procedimenti civili speciali, ben 33 per la precisione, che pullulavano nell’ordinamento creando lungaggini e difficoltà interpretative, e ricondundurli ai tre principali: quello ordinario di cognizione, quello del lavoro e quello sommario di cognizione (cui viene ricondotto quello elettorale).

Basta leggere la relazione illustrativa della legge delega (sfociata poi nel dlgs del 2011) e i lavori della dottrina sul punto.

Principio comune da decenni dei tre riti è che tutte le pronunce di primo grado sono immediatamente esecutive: la parte soccombente può però a certe condizioni fare istanza di sospensione della provvisoria esecutività.

La dottrina così è unanime, partendo dalla lettera della norma e dalla ratio del legislatore, nel dire che la nuova formulazione è da intendere nel senso che l’ordinanza ha efficacia esecutiva immediata come tutte gli altri (vedi, ad esempio, lavoro sul punto di Luca Andreassi)

L’eccezione sancita dall’articolo 22, comma 8,  rispetto alla regola generale sta ne fatto che l’appello sospende automaticamente l’efficacia esecutiva della pronuncia senza che sia necessario apposita istanza di sospensione ai giudici, come prevede la regola generale.

Il primo abuso di Le Donne non c’è

Dunque anche la tesi di Scurria sull’efficacia dell’ordinanza presa per oro colato da Interdonato, è una mera opinione di Scurria, smentita dall’interpretazione unanime della dottrina. Così come quella di Catalioto.

Le Donne dunque ha fatto bene a impedire alla Sindoni di prendere parte ai lavori del 6 febbraio.

La Sindoni, dal canto suo, abusivamente ha partecipato ai lavori del 3 febbraio e illegalmente voleva partecipare a quelli del 6 febbraio.

 

La consigliera torna in carica: il secondo abuso di Le Donne secondo i due legali

A partire dalla serata del 6 febbraio la Sindoni è tornata nella pienezza delle sue funzioni.

Per i due legali il Consiglio comunale non poteva pronunciarsi sulla delibera di decadenza della Sindoni preparata dalla segreteria generale, votando favorevolmente o in senso contrario. Dunque, Le Donne ha fatto un altro abuso.

Il motivo?

Scurria (nella nota di Interdonato)  e Catalioto (nella diffida e nell’esposto) sostengno, senza citare né norma giuridica né precedente, né dottrina, che siccome c’è una causa pendente davanti ai giudici al Consiglio è precluso pronunciarsi contemporanemante sulla stessa vicenda finchè pende il giudizio.

Smentiti dalla Corte costituzionale

Questa tesi non solo non è fondata su nessuna norma giuridica né precedente né lavoro dottrinale. Ma è stata smentita più volte dalla Corte costituzionale (vedi, ad esempio, sentenza 357 del 1996), a sua volta più volte richiamata dai giudici amministrativi e dalla Cassazione, che ha stabilito esattamente il contrario.

E cioè che i due porocedimenti scorrono su binari diversi e che l’uno è autonomo rispetto all’altro.

Ha infatti stabilito la Corte Costituzionale: “La procedura di verifica dei poteri davanti al Consiglio e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda”.

La Consulta ha ancora precisato: “Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte”.

Giuseppe Buzzanca e Marcello Scurria

Giuseppe Buzzanca e Marcello Scurria

A proposito di …. memoria coerenza e imparzialità

Marcello Scurria, il principio della concorrenza e autonomia del procedimento amministrativo di verifica dei poteri dal giudizio davanti al Tribunale lo conosce molto bene.

Come lo conosce molto bene l’avvocato Antonio Catalioto.

Lo conoscono bene entrambi perché lo hanno sperimentato nella vicenda che ha portato alla decadenza del sindaco Buzzanca. Ma forse se ne sono dimenticati,

Scurria tentò di usare l’argomentazione dell’efficacia preclusiva del giudizio pendente davanti al Tribunale per evitare che l’Assemblea regionale siciliana, cui si era rivolto Antonio Catalioto (che allora sosteneva il contrario e adesso ha cambiato opinione), si pronunciasse sulla decadenza di Buzzanca.

Il Tar di Palermo, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fu netto ad ordinare all’Ars di pronunciarsi riaffermando il principio che la circostanza che ci fosse un giudizio ordinario pendente non avesse rilevanza (vedi sentenza Tar di Palermo)

 

Se Scurria supera Catalioto

L’avvocato Marcello Scurria va oltre le argomentazioni di Catalioto. Sostiene infatti, sempre per fondare l’accusa di abuso a Le Donee, che nel caso di specie il Consiglio comunale si è già pronunciato sulla sua ineleggibilità e, dunque, secondo il legale una volta che ha già votato ha consumato il potere di farlo, ovvero di pronunciarsi nuovamente.:

Questa conclusione dell’avvocato Marcello Scurria non è sostenuta da nessuna norma giuridica, da nessun precedente giurisprudenziale, da nessuna opionine della dottrina.

E’ semplicemente una tesi (rispettabilissima) dell’avvocato Scurria che, a precisa e ripetuta domanda, infatti, non sa indicare né un precedente, né una norma né tantomeno un lavoro della dottrina.

Scurria si rifiugia “nei principi”. Ma quali sono questi principi?, chiede il giornalista all’avvocato Scurria. Nessuna risposta.

In realtà, basterebbe questo per giungere a conclusioni opposte a quelle che Scurria ha suggerito a Interdonato.

Ma c’è di più. In realtà, i principi che informano la Costituzione liberal democratica italiana sono di segno contrario e portano a conseguenze opposte a quelle che vorrebbe Scurria.

 

Il secondo abuso di Le Donne non c’è

Basterebbe allora osservare che secondo un principio generalissimo dell’ordinamento giuridico tutto ciò che non è vietato è permesso.

L’attività amministrativa, poi, in generale è fondata sul principio che l’amministrazione possa sempre rivalutare gli atti compiuti.

C’è una norma dello stesso Regolamento del Consiglio comunale di Messina, l’articolo 32, che infatti prevede il potere del Consiglio di modificare, revocare, integrare e sostituire le proprie deliberazioni (vedi regolamento).

In questo caso, tra l’altro, non si tratta neppure di sostituire una delibera precedente.

La delibera neppure c’è.

Il Consiglio non ha votato contro l’ineleggibilità e quindi per l’eleggibilità della Sindoni: il 4 agosto 2016, infatti, 11 consiglieri erano assenti e 20 si sono astenuti. Otto dei 9 consiglieri superstiti hanno votato per la decadenza.

Come ha precisato la Corte costituzionale in più occasioni la verifica dei poteri è attività amministrativa “volta alla verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione”.

Ora se c’è il sospetto, in questo caso è fondato persino su una decisione dei giudici, che un l’organo non è regolarmente costituito è mai sostenibile che l’organo rimanga irregolarmente costituito per anni (perché nessuno si rivolge ai giudici) in presenza di un’evidente causa di ineleggibilità e solo perchè il Consiglio si è pronunciato?

E’ mai sostenibile che il consigliere ineleggibile determini per anni con il proprio voto l’approvazione di atti solo perchè il Consiglio non ha deliberato la sua decadenza perché il giorno fissato per il voto magari la maggior parte dei consiglieri colpita, ad esempio, da un’influenza virale o bloccata nel traffico nato da un ‘incidente, era assente? Oppure perchè si era astenuta non avendo avuto il tempo di esaminare bene la questione?

E’ ovvio che queste conclusioni sono assurde e in contrasto con i principi costituzionali, i quali impongono che un organo che rappresenta i cittadini deve essere formato da chi poteva partecipare alle elezioni.

Il Consiglio incontra solo un limite nel potere di potersi pronunciare sulla decadenza di un consigliere: un provvedimento passato in giudicato della magistratura.

Il consigliere dichiarato decaduto dai colleghi ha sempre uno strumento di tutela: rivolgersi ai giudici impugnando la delibera di decadenza.