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Ineleggibilità della consigliera Sindoni: le acrobazie pseudo giuridiche del legale Catalioto nel circo politico mediatico messinese, sguarnito di specchi. I ritardi annosi del segretario generale Le Donne

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Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Le circolari di un assessore possono abrogare, derogare o mettere nel nulla una legge emanata dal Parlamento o dall’Assemblea regionale siciliana?

La domanda, tanto è semplice la risposta, non viene posta neppure agli studenti degli istituti tecnici che si vuole aiutare a raggiungere una sufficienza striminzita in diritto.

Eppure, l’avvocato Antonio Catalioto, ex assessore tra il 2005 e il 2007 della Giunta del sindaco Francantonio Genovese, ha convocato una conferenza stampa per sostenere che la consigliera del comune di Messina Donatella Sindoni, da lui patrocinata, era perfettamente eleggibile.

Il motivo? “Ci sono due circolari assessoriali che dicono che la legge che stabilisce l’ineleggibilità della Sindoni non si applica”, ha detto il legale con il pallino per la politica davanti a una decina di giornalisti che prendevano appunti come gli alunni di scuola elementare davanti al maestro che racconta che “il ciuccio vola”.

L’avvocato, alla presenza di un nutrito gruppo di colleghi della Sindoni, appositamente convocati, se l’è presa così con il segretario generale del Comune di Messina.

Antonio Le Donne – secondo Catalioto – è   colpevole di non aver subito detto che c’erano queste circolari e di non avere così stoppato sul nascere il lungo procedimento, nato dal un servizio giornalistico a firma di Michele Schinella  (vedi servizio del 22 giugno del 2015), sfociato nel parere dell’Ufficio legale della Regione, che un anno dopo si è trovato d’accordo con le argomentazioni giuridiche persino dell’ultimo dei giornalisti, dichiarando l’ineleggibilità della Sindoni.

GLI SCIVOLONI DI CATALIOTO

“Le Donne guadagna 200mila euro all’anno e anche per il ruolo che riveste non poteva non sapere che c’erano le circolari”, accusa Catalioto raggiunto telefonicamente.

Il legale, però, vacilla non appena il giornalista, non presente alla conferenza stampa, gli pone due domande.

La prima: “Ma le circolari – secondo lei – derogano o possono dichiarare inapplicabile la legge?” “No, assolutamente no”, precisa Catalioto.

La seconda domanda, conseguente: “Il segretario generale – domanda ancora il solito giornalista – è obbligato ad applicare la legge oppure le circolari assessorali”.

A questa domanda, il legale si attorciglia: “La legge”. Poi, però, nel tentativo di risolvere le contraddizioni rispetto a quanto detto in conferenza stampa, aggiunge: “Il segretario generale se ne deve fregare delle circolari, ma se ne deve fregare sempre”, conclude mostrando la fragilità delle sue argomentazioni.

Come dire, siccome Le Donne di solito applica le circolari, in questo caso doveva farlo egualmente senza porsi neppure il problema che le circolari, come spesso capita, possano essere illegittime.

LE ELUCUBRAZIONI ANTIGIURICHE DELL’AVVOCATO

Non che ci fosse la necessità di porgli due domande per capire quanto le (mutevoli, peraltro) tesi del legale, destinatario di una serie di incarichi da parte di enti pubblici e di esponenti politici in materia elettorale, siano fondate su un vacuo arzigogolare antigiuridico finalizzato, al massimo, a un po’ di pubblicità gratuita.

Infatti, le circolari – come sanno tutti e come la Corte di Cassazione ha sempre precisato – non hanno alcuna efficacia normativa. Non possono innovare l’ordinamento giuridico. Non possono stabilire se una norma vigente dell’ordinamento non si applichi.

I pubblici funzionari come i giudici sono tenuti ad applicare la Legge.

Ebbene, la Legge che stabilisce che Donatella Sindoni non poteva essere eletta è vigente, tanto nell’ordinamento nazionale quanto in quello regionale, nell’identica formulazione: “Non è eleggibile il legale rappresentante delle strutture convenzionate per il Consiglio del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con quello dell’ Azienda sanitaria provinciale con cui sono convenzionate”, stabiliscono l’articolo 9 della legge regionale 31 del 1986 e l’articolo 30 del Testo unico Enti locali.

La norma parla di “legale rappresentante”, non di direttore sanitario o direttore generale, come sostiene, o per ignoranza o in mala fede, tertium non datur, la consigliera gridando alla persecuzione, quasi fosse Berlusconi.

Donatella Sindoni era azionista di maggioranza (95% delle quote), legale rappresentante e direttore del laboratorio di analisi “Studio diagnostico Sindoni di Donatella Sindoni Snc” accreditato e convenzionato con l’Asp 5. E non solo nel 2013, al momento dell’ultima tornata elettorale, ma anche tra il 2005 e il 2008, quando occupò la poltrona a palazzo Zanca benché fosse egualmente ineleggibile.

Il legislatore e la Corte costituzionale sono più volte intervenute negli ultimi anni sulla materia e mai hanno modificato o abrogato l’indigesta norma che la sapienza giuridica di Catalioto vorrebbe inapplicabile, come avrebbero fatto se l’avessero ritenuta incostituzionale o priva di ragion d’essere.

Dunque, la presenza formale di questa norma nell’ordinamento giuridico ne impone l’applicazione, come il legale sa bene.

Questo dato da solo sarebbe stato sufficiente a non perdere altro tempo con una vicenda divenuta penosa.

Tuttavia, Catalioto si è superato arrampicandosi sugli specchi. A ben pensarci, la presenza di qualche specchio nella sala della conferenza stampa forse avrebbe consentito alla consigliera e al suo avvocato di tenere a freno la lingua e a non avventurarsi in argomentazioni e dietrologie false quanto ridicole.

Se Catalioto lo scorso anno è arrivato a sostenere che “la norma nazionale era stata abrogata dalla Corte costituzionale (circostanza falsa) e quindi a cascata anche la norma regionale che l’aveva recepita doveva ritenersi abrogata (non si è mai capito in base a quale principio giuridico), durante la conferenza stampa ha (ri) spiegato alla platea perché la norma non si applica, spiegando non senza enfasi la ratio che l’aveva ispirata.

Dice, in sintesi, Catalioto: “La norma fu dettata nel 1986 quando le ausl erano dirette da un comitato di gestione i cui componenti erano in parte nominati dal Consiglio comunale e aveva come ratio evitare i conflitti di interesse in capo ai consiglieri/titolari di strutture sanitarie convenzionati con le stesse aziende sanitarie. Duqnue, non ha più ragione d’essere da quando le Asp hanno cambiato forma giuridica e nulla hanno a che fare con i Comuni, ma sono emanazione delle Regioni”.

Ora, il venir meno della ratio originaria di una norma non può essere mai motivo per stabilire che una norma non si applichi, perché se così fosse si dovrebbe sostenere che migliaia di norme dettate decenni fa non siano applicabili, perché all’avvocato di turno magari non piacciono.

Ma c’è di più. Sulla ratio della norma, che – è bene ribadire – il legislatore e la Corte costituzionale non hanno mai toccato, si è pronunciata la Corte di Cassazione nel 2001, in un caso identico a quello che riguarda Donatella Sindoni.

La Corte di cassazione con sentenza 13878 del 2001 (sentenza ineleggibilità) ha ritenuto legittima la decadenza del primo degli eletti al Consiglio del comune di Guidonia Montecelio perché legale rappresentante di 4 laboratori di analisi convenzionati con la locale Asp.

Nell’occasione la Cassazione ha stabilito che la ratio della norma è “la captatio voti da parte del titolare di strutture sanitarie private (che trattano un bene delicato come la salute e incassano soldi pubblici, ndr), che la condizione di ineleggibilità in esame tende ad evitare”.

Donatella Sindoni e il suo legale Antonio Catalioto, hanno sicuramente letto la sentenza che è stata loro segnalata (vedi corsivo del 2 luglio 2015) e fanno finta di non sapere.

Tuttavia, hanno ragione.

LE COLPE DI LE DONNE.

Il segretario generale è colpevole. Colpevole di aver perso tempo chiedendo pareri a destra e manca e di non aver messo rapidamente all’ordine del giorno del Consiglio comunale la decadenza della consigliera. Indugia ancora adesso che ha dal primo luglio 2016 sul tavolo il parere richiesto il primo dicembre del 2015, a sei mesi dalla pubblicazione dell’articolo che sollevava il caso.

La questione da un punto di vista giuridico è di una semplicità solare.

Da un punto di vista del rispetto della democrazia e della legge anche penale, si va facendo sempre più grave.

Sugli scranni del Consiglio comunale siede un consigliere ineleggibile che da tre anni percepisce indennità di funzioni e rappresenta i cittadini pur non avendone titolo.

La stessa consigliera sugli stessi scranni c’è stata seduta pure in passato, tra il 2005 e il 2008, pur egualmente ineleggibile.

LE DICHIARAZIONI FALSE

Donatella Sindoni al momento delle elezioni ha dichiarato, come tutti i candidati, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità: dichiarazione che se è falsa potrebbe integrare gli estremi del reato di falso ideologico in atti pubblici e truffa.

Eppure, intervistata nell’ambito del servizio che sollevava il caso, ha dichiarato di essere a conoscenza della norma sull’ineleggibilità ma di non essere stata sfiorata dal dubbio, salvo poi un attimo dopo chiedere al giornalista se “a sto punto arrivati” si dovesse dimettere (vedi video/intervista).

 

Il consigliere comunale Donatella Sindoni era ineleggibile. E’ arrivato il responso dell’Ufficio legale della Regione. Un anno prima un servizio giornalistico aveva denunciato il caso

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Donatella Sindoni

Donatella Sindoni

C’ è voluto un anno, ma alla fine l’Ufficio legale e legislativo della Presidenza della regione Sicilia si è trovato d’accordo con la legge e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Donatella Sindoni non poteva ricoprire la carica di consigliera comunale. Al momento delle ultime elezioni di maggio del 2013 era infatti ineleggibile. Per l’esponente politico eletto sotto le insegne del Pd, promotrice subito dopo le lezioni, insieme al collega Santi Zuccarello del gruppo Missione Messina e passata di recente a Grande sud, adesso dovrebbe scattare la decadenza.

Il tema della sua ineleggibilità fu sollevato da un’inchiesta giornalistica pubblicata sul blog www.micheleschinella.it il 22 giugno del 2015, in cui ne venivano spiegati i motivi di fatto e di diritto.

A seguito della pubblicazione del servizio, Giovanni Cocivera, il primo dei non eletti del Pd, inviò, due giorni dopo, il 24 giugno del 2015 una lettera al presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile, chiedendo di “verificare il fondamento del fatto denunciato nell’articolo di stampa”.

Il presidente Barrile girò la patata bollente al segretario generale Antonino Le Donne; questi, dopo aver acquisito le deduzioni del legale di Donatella Sindoni, Antonio Catalioto, non se la sentì di decidere e, a sua volta, passò la palla, in data 1 dicembre del 2015, al Dipartimento regionale Autonomie locali. Tre mesi e 20 giorni dopo, il 21 marzo del 2016, della questione fu investito l’Ufficio legale della Presidente della Regione che alla fine ha deciso per l’ineleggibilità.

Donatella Sindoni reagì al servizio giornalistico con una nota stampa diffusa dal suo collega Santi Zuccarello che ipotizzava complotti a suoi danni e sprizzava la tranquillità che le aveva trasmesso il suo legale Catalioto, per il quale l’articolo era fondato sul nulla: “Una bufala”, la definì. La nota fu ripresa acriticamente da giornalisti avvezzi al ruolo di addetti stampa.

L’autore del servizio giornalistico fu così costretto a tornare sulla vicenda con un corsivo  (vedi servizio) del 2 luglio del 2015.

Donatella Sindoni non era eleggibile perché all’epoca delle lezioni era (proprietaria) e rappresentante legale di una struttura sanitaria (laboratorio di analisi) convenzionato con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

Infatti, l‘articolo 9 della legge regionale 31 del 1986 (articolo 9) stabilisce “l’ineleggibilità del rappresentate legale della struttura convenzionata con l’Asp”. 

In realtà, Donatella Sindoni, già in precedenza (tra il 2005 e il 2008) ha esercitato le funzioni di consigliere comunale pur trovandosi nella stessa identica situazione di ineleggibilità.

Nel frattempo, Giovanni Cocivera, l’aspirante consigliere comunale, ginecologo dell’azienda “Papardo” è finito sotto inchiesta penale e agli arresti domiciliari con l’accusa di aver praticato aborti illegali.

IL CORSIVO: La consigliera Sindoni grida al complotto e si vanta di scoprire e denunciare il malaffare, ma sulla sua ineleggibilità scambia lucciole per lanterne. E il suo legale Antonio Catalioto le dà una mano

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Donatella Sindoni e Santi Zuccarello

Donatella Sindoni e Santi Zuccarello

L’ineleggibilità di Donatella Sindoni? E’ frutto di un complotto teso a zittire una consigliera comunale che dà troppo fastidio. Di più, è opera dei suoi avversari politici all’interno del Pd (e del primo dei non eletti Giovanni Cocivera ridestatosi  a distanza di due anni dalle elezioni), che per toglierla di mezzo usano “comportamenti discutibili”. A sostenerlo è la stessa biologa prestata alla politica, in una nota inviata a tutta la stampa dal collega Santi Zuccarello.

I comportamenti “discutibili” – pare di capire – coinvolgono come attore il giornalista autore del servizio “ad orologeria” – per usare le parole della consigliera del gruppo Missione Messina – con cui è stato sollevato il tema della sua ineleggibilità (vedi articolo), inducendo Cocivera a chiedere al presidente del Consiglio comunale di verificare se quanto raccontato nell’articolo sia vero.

Volendo semplificare, secondo la consigliera il giornalista è stato imbeccato e ha scritto per fare una cortesia a suoi avversari: come se per chiedere la decadenza ci fosse bisogno di un articolo di giornale.

Simile insinuazione, perché di questo di tratta, aggravata dall’essere espressa in maniera indiretta e subdola, è smentita dalla logica e non meriterebbe neppure un rigo di commento, tanto è penosa.

Ma poiché più che il giornalista chiama in causa l’intera professione giornalistica (o quel che ne rimane) qualche rigo è bene sprecarlo. Almeno per rassicurare e i lettori.

Donatella Sindoni e i signori che la (mal) consigliano possono stare tranquilli.

L’autore del servizio indigesto non conosce le dinamiche interne al Pd; non è informato dei giochetti  di corrente; non frequenta nessun esponente politico (di nessuna formazione); non ha nemmeno i loro numeri di cellulare. Non l’ha mai avuto neppure del signore che sul Pd ha regnato incontrastato per un decennio, nella cui segreteria non ha mai fatto anticamera. Non sapeva neppure chi si sarebbe avvantaggiato dell’ eventuale decadenza della Sindoni. Non ha mai avuto rapporti di nessun tipo, né diretti né indiretti, con Giovanni Cocivera, che per puro caso ha incrociato per qualche secondo a Palazzo Zanca, l’ultima volta non meno di 4 anni fa.

Si può capire che tutto questo, visti gli esempi mirabili di giornalismo che ogni giorno toccano con mano, per la consigliera comunale e per i suoi accoliti, sia molto difficile da credere. Ma, purtroppo per loro, è la pura e semplice verità.

Il giornalista aveva avuto l’intuizione dell’ineleggibilità al momento delle amministrative ma non fu lui ad occuparsene per il giornale per cui scriveva e quindi non approfondì la vicenda; gli tornò in mente occupandosi del contenzioso tra la Regione e i laboratori di analisi; controllò l’intuizione almeno 8 mesi fa e, libero da mesi da impegni di lavoratore dipendente, l’ha scritta sul suo blog 10 dieci giorni fa, giusto perché è riuscito a concentrarsi per due giornate di fila. Con un unico obiettivo, il solo che ha sempre avuto: informare i pochissimi che lo leggono.

Donatella Sindoni grida ai complotti e perde tempo in vacue elucubrazioni, pensando così di eludere la sostanza del tema che rimane sul tappetto.

Era o non era ineleggibile?

La biologa si dice serena perché il suo legale le ha detto che “era perfettamente eleggibile”.

Chi è il suo legale? Lei non lo vuole dire, ma scoprirlo è un gioco da ragazzi: Antonio Catalioto, l’avvocato che sollevò con successo l’illegittimità costituzionale del cumulo di incarichi di sindaco e deputato regionale di Giuseppe Buzzanca. 

Più precisamente, la Sindoni scrive che la norma ostativa alla sua elezione è stata dichiarata incostituzionale, quindi non esiste nell’ordinamento giuridico.

Se è così, dunque, il giornalista ha preso una cantonata e il problema è risolto. Di cosa si deve ancora discutere?

Fatta da chi si vanta di andare spesso in Procura (in compagnia del collega Zuccarello) a denunciare il malaffare, questa affermazione preoccupa. E non poco.

Leggere e comprendere una norma e, soprattutto, verificare se la Corte costituzionale l’abbia annullata per un esponente politico normodotato e abituato come la Sindoni a studiare atti amministrativi con tale perizia da trovarvi il marcio, non dovrebbe essere così difficile.

Eppure, la Sindoni non è riuscita nell’impresa di fare questa cosa semplicissima (a dispetto della straordinaria attività ispettiva quotidiana). E non ci sono riusciti neppure i giornalisti (o meglio, addetti stampa) che hanno portato-voce a simile sciocchezza senza controllarne la fondatezza, come pure richiede (rebbe) la legge professionale.

La norma della legge regionale 31 del 1986 (articolo 9), che stabilisce “l’ineleggibilità del rappresentate legale della struttura (non della responsabile, come scrive la Sindoni) convenzionata con l’Asp” è assolutamente vigente come un qualunque studente delle scuole medie può verificare (vedi norma).

Non c’è stata nessuna sentenza della Corte costituzionale che l’abbia annullata.

Antonio Catalioto, invece, da quanto riferisce lo stesso avvocato telefonicamente, ha tranquillizzato la Sindoni con argomentazioni diverse. Ad essere annullata nel 2009 dalla Corte Costituzionale è stata la norma nazionale, recepita integralmente da quella regionale; dunque, quest’ultima, egualmente in contrasto con la Carta costituzionale, a cascata – secondo il legale – finirebbe per essere caducata. Non solo: la norma, emanata negli anni 80′, quando i Consigli comunali nominavano i componenti del comitato di gestione delle Ausl, avendo come ratio evitare i conflitti di interesse in capo ai consiglieri/titolari di strutture sanitarie convenzionati con le stesse aziende sanitarie,  non ha più ragione d’essere da quando quest’ultime hanno cambiato forma giuridica e nulla hanno a che fare con i Comuni.

Tuttavia, se la tesi tranquillizzante è questa, la Sindoni ha molto da agitarsi.

La norma nazionale (articolo 60,co 1,n°9 Testo unico Enti locali ) che disciplina l’ineleggibilità dei consiglieri comunali nel resto d’Italia, infatti, è perfettamente vigente.

Una pronuncia della Corte costituzionale, in effetti, nel 2009 c’è stata. La sentenza numero 27 , però, ha soltanto dichiarato la norma nazionale (articolo 60, appunto) incostituzionale nella parte in cui era prevista l’ineleggibilità anche “del direttore sanitario delle strutture sanitarie convenzionate con l’Asp”. Causa di ineleggibilità questa, che la norma regionale mai ha previsto.

Ma c’è di più. Secondo l’ultima giurisprudenza della Cassazione la ratio della norma non è quella declinata dal legale Catalioto. Come scrivono gli ermellini nella sentenza 13878 del 2001, che ha ritenuto legittima la decadenza del primo degli eletti al Consiglio del comune di Guidonia Montecelio titolare di 4 laboratori di analisi convenzionati, la ratio è ” la captatio voti da parte del titolare di strutture private, che la condizione di ineleggibilità in esame tende ad evitare”. Scrivono ancora i giudici, rendendo ancora più fragile la tesi del legale della Sindoni: “(….) è stato del resto già sottolineato come l’ineleggibilità dei rappresentanti delle strutture private convenzionate trovi precipua ragione nel fatto in sè della operatività territoriale della concessione, in correlazione alla operatività “locale” della struttura sanitaria (che è rimasta, a sua volta, immutata anche nel quadro della nuova organizzazione delle U.S.L., che le ha convertite in aziende che agiscono come entità strumentali della Regione (…)”.

Donatella Sindoni era azionista di maggioranza (95% delle quote), legale rappresentante e direttore del laboratorio di analisi “Studio diagnostico Sindoni di Donatella Sindoni Snc” convenzionato con l’Asp 5. E non solo nel 2013, al momento dell’ultima tornata elettorale, ma anche tra il 2005 e il 2008, quando occupò la poltrona a palazzo Zanca benché fosse egualmente ineleggibile.

Forse la Sindoni ha fatto confusione, forse ha fatto confusione il suo legale. Quello che è certo è che i cittadini, da coloro che hanno eletto e retribuiscono, più che denunce in Procura, conferenze e comunicati stampa veicolati acriticamente da (pseudo) giornalisti più o meno amici e videoreportage populistici, si aspettano fatti concreti e comportamenti coerenti.   

Occupa lo scranno del Consiglio comunale, ma era ineleggibile. Lo strano caso di Donatella Sindoni, titolare di un laboratorio di analisi convenzionato con l’Asp 5 di Messina

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Dei 40 consiglieri comunali della città di Messina è tra le più attive e le meno costose per le casse pubbliche.

Proposte per risolvere i problemi della città ne ha avanzate poco e niente, ma in coppia fissa e stabile con il collega Santi Zuccarello, insieme al quale ha formato il gruppo Missione Messina, è autrice quotidiana di rumorose denunce, ognuna delle quali è veicolata al pubblico con apposita conferenza stampa.

Donatella Sindoni, di professione biologa, gli scranni di consigliere comunale però – a leggere la normativa – non avrebbe mai potuto occuparli.

Eppure, siede sulla poltrona di Palazzo Zanca dal maggio del 2013, mese in cui si tennero le ultime elezioni amministrative che hanno donato alla città il sindaco Renato Accorinti.

Nonostante sia stata tra le più votate all’ultima tornata elettorale (1417 preferenze), la sua elezione e la carica che conseguentemente ricopre, infatti, si pone in contrasto con la norma regionale (sul punto identica a quella nazionale) che disciplina l’ineleggibilità a consigliere comunale.

INELEGGIBILITA’… NASCOSTA

Non è eleggibile il legale rappresentante delle strutture convenzionate per il Consiglio del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con quello dell’ Azienda sanitaria provinciale con cui sono convenzionate”, stabilisce l’articolo 9 della legge regionale  31 del 1986.

Azionista (al 95% delle quote) e direttore sanitario dello “Studio diagnostico Sindoni di Donatella Sindoni Snc”, la consigliera comunale sino ad aprile del 2014 è stata anche legale rappresentante del laboratorio di analisi di Provinciale, struttura sanitaria convenzionata con l’Azienda provinciale 5 di Messina. Esattamente ciò che vieta la legge.

Nella veste di rappresentante legale del laboratorio di analisi, alla fine di gennaio del 2014, ha chiesto all’Asp l’autorizzazione a consorziare il suo laboratorio con “La Diagnostica”, società che da quel momento è divenuta titolare della convenzione con l’Asp 5.

L’operazione, imposta dalla legge regionale di razionalizzazione della rete regionale dei laboratori, si è perfezionata nell’aprile 2014, un anno dopo la sua elezione.

L’ineleggibilità, al contrario dell’incompatibilità, non può essere sanata con la rimozione della causa e determina la decadenza dalla carica.

Di questa situazione nessuno si è accorto né prima né dopo gli scrutini, neppure in sede di convalida dell’elezione.

Donatella Sindoni risulta fosse stata ininterrottamente legale rappresentate della società convenzionata con l’Asp sin dal 2001: quindi, sin da questa data era ineleggibile al Consiglio comunale di Messina.

STORIA POLITICA

Nel 2013 per lei è stato un ritorno a Palazzo Zanca: era stata consigliere tra il 2005 e il 2008, all’epoca del sindaco Francantonio Genovese, alla cui area politica del Pd apparteneva.

Nel periodo in cui era consigliera era anche direttore sanitario del suo laboratorio ma non ha mai chiesto gli oneri riflessi cui avrebbe potuto avuto avere diritto: non ha mai domandato, cioè, che il Comune rimborsasse alla sua società lo stipendio, come accade per tutti i consiglieri che per adempiere al loro mandato si assentano dal lavoro.

Nel 2008 invece pur candidata sempre nelle fila del centrosinistra, nella lista capeggiata da Elio Sauta, che 5 anni dopo ha patito la stessa sorte giudiziaria di Genovese, non fu eletta.

Nell’ultima tornata si è ricandidata nel Pd ancora governato da Genovese, ma dopo l’elezione e i guai giudiziari del leader politico si è defilata: con lei, Santi Zuccarello, sino a quel momento fedele a Genovese che qualche anno prima l’ aveva designato amministratore di Feluca Spa, società partecipata dal Comune.

SOSTIENE L’INTERESSATA

“Non sapevo di questa causa di ineleggibilità. Nessuno ha mai sollevato il problema”, dice la biologa prestata alla politica.

Che poi precisa e si contraddice: “Conosco le norme sull’ineleggibilità, le ho controllate certo: io non lo ero”. E poi ancora aggiunge: “Non so, mi informerò”.

IN PUNTO DI DIRITTO… AMATORIALE

L’ articolo 9 legge 31 del 1986, la cui ratio è impedire che taluni candidati si avvantaggino nella competizione elettorale del potere derivante dal gestire strutture che fanno sanità con fondi pubblici, è stata oggetto nel 1995 di una sentenza della Corte costituzionale.

La Consulta con questa pronuncia ha adeguato la legge regionale alla disciplina nazionale del 1981, che a sua volta nel 1991 aveva eliminato l’ineleggibilità per i titolari di farmacie.

La giurisprudenza della Corte Cassazione sul punto è ferma nel sancire l’ineleggibilità e quindi la decadenza del consigliere comunale che è rappresentate legale di uno o più laboratori di analisi: è del 11 luglio del 2001, ad esempio, una sentenza della Cassazione che ha ritenuto in linea con la legge la dichiarazione di decadenza del primo degli eletti al consiglio comunale di Guidonia Montecelio in quanto titolare di 4 laboratori di analisi convenzionati con la locale Asp.