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“A Messina la scuola non s’ha da fare”: Cateno De Luca continua a negare il diritto all’istruzione e alla socialità dei più giovani alimentando la propaganda del terrore. Eppure, il Tar Calabria esclude la competenza dei sindaci. Ecco cosa ha stabilito

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Prima il sindaco Cateno De Luca: a ottobre, novembre e dicembre; poi, come regalo della Befana, ci ha pensato il Presidente della regione, Nello Musumeci, su richiesta del commissario dell’emergenza Covid, Maria Grazia Furnari. Infine, da oggi 18 gennaio e sino al 31, ancora di nuovo il primo cittadino.

A Messina, “la scuola non s’ha da fare”, di nessun ordine e grado.

Mentre in tutte le altre città d’Italia, i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e della prima media frequentano regolarmente le scuole, anche se la loro regione è inserita in zona rossa, quella di massima allerta e di elevato rischio epidemiologico, nella città dello Stretto, invece, a partire dalla fine di ottobre, le porte delle istituzioni scolastiche sono state serrate e tali sono rimaste anche nei periodi in cui la Sicilia è stata classificata zona arancione.

Tutto merito del sindaco.

Per Cateno De Luca, i diritti costituzionali all’Istruzione, alla socialità e allo sviluppo armonioso dei più giovani, funzionali al principio di uguaglianza, contano zero. Praticamente dal marzo scorso a Messina i ragazzi messinesi hanno trascorso non più di una quindicina di giorni sui banchi della scuola.

Eppure, la legge di emergenza e tutto l’apparato normativo messo in piedi (sulla scorta di valutazione di scienziati ed esperti, nel contemperamento dei valori in gioco) per contenere la diffusione del coronavirus sono chiari.

La scuola, nel rispetto delle regole di sicurezza, anche nelle regioni in cui c’è il massimo grado di rischio sanitario (rosse) devono rimanere aperte: a meno che non si individuino (ci devono essere, non basta siano probabili) dei focolai specifici nelle scuole o nelle classi e non sia possibile contenere il contagio chiudendo le sole classi o gli istituti interessati.

Ma ciò che è vincolo di legge per gli ottomila sindaci di Italia, per Cateno De Luca è soltanto inchiostro sprecato che egli con le sue ordinanze, a suo piacimento, deroga  e cancella. Nessuno protesta se non quando vengono toccati interessi economici; il prefetto Maria Carmela Librizzi lascia correre. 

A novembre per giustificare la chiusura delle scuole ha strumentalizzato le carenze in capo all’Asp 5 di Messina nel tracciare i contagi in città, cosa questa che – come scrive l’Istituto superiore di Sanità – si è verificata in tutta Italia.

Nelle scuole messinesi poi, a dire del sindaco, il fatto che non si trovassero abbastanza positivi era ascrivibile sempre a inefficienze dell’azienda sanitaria. La prova infatti, sarebbe stata nel fatto che la polizia giudiziaria della polizia municipale ha scovato, non si è ben capito come, più positivi di quelli individuati tramite tampone dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp -proprio cosi ha scritto per motivare l’ordinanza “cancellascuole” – : dal 26 ottobre al 21 dicembre 130 positivi in tutte le scuole (tra decine di migliaia di persone, tra studenti docenti e operatori). Davvero un record allarmante.

Oggi, alla base della chiusura c’è il terrore che con l’aiuto dei giornalisti sparge da settimane strumentalizzando l’ aumento del numero delle morti di persone anziane e i numeri della positività al virus. Detto per inciso, si tratta di numeri tutt’altro che più alti – in percentuale – rispetto a quelle di altre città italiane e siciliane dove le scuole sono regolarmente aperte. Ma questo è diverso tema che merita altro spazio.

Nessun sindaco rispettoso delle istituzioni, infatti, si sogna di chiudere tutte le scuole nelle città d’ Italia che hanno dati di contagio e di mortalità molto più allarmanti di Messina, mentre peraltro il Governo con Decreto legge ha previsto la riapertura graduale delle scuole superiori, chiuse (solo quelle) qualunque sia il colore attribuito alle regioni.

Infatti, non si è sognato sinora di chiuderle il sindaco di Palermo (se non per un paio di giorni), né quello di Catania.

Nella vicina Calabria, qualche “sindachetto” in cerca di notorietà ha provato a negare il diritto all’istruzione, forse dopo aver assistito agli show di De Luca in televisione da Barbara D’Urso e nella speranza di essere invitato anch’egli.

Ma il Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Giancarlo Pennetti, cui si sono rivolti un gruppo di genitori, ha spazzato via questi provvedimenti stabilendo che in materia di misure di contenimento del Covid e in specie di chiusura delle scuole il sindaco ha poteri di manovra limitatissimi.

Si trattava, nella specie, dell’ordinanza di chiusura delle scuole di Paola fondata sulle stesse argomentazioni con cui De Luca ha chiuso le scuole a Messina a novembre e lo fa oggi.

Ecco cosa ha spiegato con sentenza del 18 dicembre il Tar (n° 02077/2020 Reg.Provv.Coll; n°. 01346/2020 Reg. Ric.), vigente la stessa normativa di oggi:

“(….) Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

– In altre parole, il Sindaco non può sostituire il proprio apprezzamento, per quanto prudente e ponderato, alla valutazione epidemiologica e al bilanciamento degli interessi operato dall’Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni.

Innanzitutto perché, contrariamente opinando, la naturale pluralità di misure adottate dai sindaci minerebbe la risposta unitaria e organica a una crisi sanitaria di carattere planetaria; non a caso, proprio con riferimento all’emergenza sanitaria attualmente in atto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “in presenza di emergenze di carattere nazionale (…), pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali” (Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735).

Ma soprattutto perché, sul piano strettamente normativo, non sussistono quegli ambiti di “vuoto ordinamentale” nel contesto del quale è ammissibile l’esercizio di poteri contingibili e urgenti.

Invero, come è stato acutamente osservato dalla dottrina costituzionalistica, nell’odierno contesto emergenziale, una volta intervenuti i decreti governativi, non è preclusa l’adozione di ordinanze sindacali, ma il potere di ordinanza non può sovrapporsi ai campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati scoperti (ancorché con il limite del necessario rispetto del bilanciamento tra principi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale) e in presenza di specifiche esigenze locali.

– In sintesi, nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza contingibile e urgente è adottabile dal sindaco a fronte di situazioni proprie del territorio comunale, che, per la loro specificità o per la loro improvvisa manifestazione non sono state considerate in sede di adozione delle misure a carattere nazionale o regionale.

Va da sé che a monte dell’adozione di tale provvedimento extra ordinem vi deve essere un’istruttoria adeguata, basata su dati oggettivi e scientificamente attendibili, e una motivazione congrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580).

 – Ciò è ancor più vero con riferimento alle modalità di istruzione scolastica, laddove vi è a monte la decisione, contenuta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di continuare a consentire lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, anche nelle Regioni con il più alto rischio epidemiologico.

E laddove vi è una puntigliosa regolamentazione delle modalità di svolgimento delle lezioni, intesa a minimizzare il rischio di contagi.

In questa materia, dunque, i vari interessi coinvolti, quello alla salute, quello all’istruzione, quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità, sono stati bilanciati e ricomposti a livello nazionale, peraltro con modalità tali da garantire una flessibile risposta ai diversi gradi di emergenza epidemiologica.

 – In proposto, il Tribunale deve ricordare che, se è innegabile che il diritto alla salute è al vertice dei diritti sociali, perché consente all’individuo di godere delle libertà e degli altri diritti che la Repubblica riconosce, nondimeno il diritto all’istruzione si colloca poco dietro.

Esso è il principale strumento con cui lo Stato provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, a rimuovere, specie nei territori più svantaggiati, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Attraverso l’istruzione, inoltre, si hanno più ampie prospettive di accesso al lavoro su cui la Repubblica è fondata.

– Dunque, il bilanciamento tra i due diritti in un contesto di epidemia non può essere demandato all’intervento, per sua natura episodico e frammentario, dei Sindaci, i quali avranno potere di emettere ordinanza contingibile e urgente negli scarsi “spazi liberi” la sciati dalla regolamentazione nazionale e con i limiti già sottolienati.

– Peraltro, non si può omettere di ricordare che il principio di precauzione, cui pure questo Tribunale ha riconosciuto un rilievo primario (cfr. la già citata sentenza del maggio 2020, n. 841), non può essere invocato oltre ogni limite, ma secondo il principio di proporzionalità, come ricordato tanto dall’insegnamento, nelle materie di competenza dell’Unione europea, dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, Sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), tanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell’ambiente e della salute da un lato e della libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall’altro).

Dunque, la doverosa necessità di tutelare la salute non può risolversi in una tirrania di questo diritto rispetto alle altre libertà e agli altri diritti fondamentali, dovendosi ricordare che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (ancora Corte cost. n. 85 del 2013) (…..)”.