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Il Governatore Nello Musumeci calpesta le libertà fondamentali e la Costituzione e impone un’odissea a chi vuole tornare in Sicilia per Natale. Ma nessuno lo contesta. Lo “stato di diritto” sostituito dal “regime dei muti terrorizzati”. Lo stesso perverso marchingegno del presidente siciliano è stato già bocciato sonoramente dai giudici del Tar Sardegna

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Nello Musumeci

 

C’è chi ha rinunciato a tornare in Sicilia, disdicendo il viaggio prenotato da settimane.

Chi, invece, si è sobbarcato file, stress e spese sanitarie per tamponi in laboratori privati pur di non rinunciare a rivedere magari dopo lunghi mesi parenti e amici.

Sono questi gli effetti dell’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci lo scorso 10 dicembre.

Ma può un presidente di una regione, di una qualunque delle 20 italiane, impedire  o ostacolare la libera circolazione delle persone?

Può, specificamente, come ha fatto Musumeci, subordinare l’ingresso nel territorio regionale siciliano alla registrazione dei propri dati personali a una piattaforma informatica?

Può farlo dipendere da un tampone per la ricerca di un virus (preventivo, al momento dell’ingresso o successivo), imponendone di fatto l’esecuzione?

Può prescrivere, come alternativa, l’auto reclusione ovvero la limitazione della libertà personale (questa è la quarantena) per 10 giorni?

La risposta a tutte queste domande è netta: No.

La risposta anzi dovrebbe essere pure indignata: No!

“No” è la risposta anche nella stagione del terrore che dura in Italia ormai da 9 mesi.

Infatti, a scanso di stupide obiezioni, la risposta è “No” persino sulla base della stessa legislazione di emergenza dettata per contenere la diffusione del covid-19.

Non c’è neppure bisogno di essere laureato in giurisprudenza per cogliere come l’iniziativa del presidente della Regione costituisca un grave attentato ai diritti fondamentali della persona e alle libertà tutelate dalla Carta Costituzionale, quelle cioè che disegnano lo Stato italiano come democratico e liberale.

Basterebbe conoscere un po’ di storia, quella dei primi 50 anni del novecento, per sapere a quali aberrazioni può portare la progressiva erosione dei diritti di libertà.

Il Costituente non ha riconosciuto solennemente le libertà personali circondandole di ampie garanzie per capriccio o diletto, ma proprio per evitare che la storia della prima metà del novecento si potesse ripetere.

E’ per questo che le libertà della persone possono essere – secondo il dettato Costituzionale – limitate in casi determinati e solo con Legge approvata dal Parlamento, unico organo rappresentativo del popolo, cui spetta la sovranità, e comunque sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Questo vale qualunque siano i fini che chi detiene il potere asserisce di perseguire: la tutela della salute oggi, come la difesa della purezza della razza ai tempi di Mussolini o Hitler.

Eppure, la sortita di Musumeci non ha trovato alcuna importante voce critica, alcuna opposizione politica da parte di nessuno.

Questa a ben vedere è la cosa più preoccupante e inquietante.

Tutti muti: giuristi di grido, sindacalisti d’assalto, giornalisti sempre più ventriloqui del potere, professionisti dei diritti civili.

Tutti terrorizzati o impegnati a coltivare il proprio orticello.

Tutti allineati e coperti nella Sicilia del consociativismo in cui opera in Sicilia il Governo dell’ex bancario Musumeci.

E’ “Diventata” senza opposizione la regione Sicilia, altro che “bellissima”, come suggestivamente voleva indicare il nome del movimento guidato dal Governatore.

Il Governo nazionale ha fatto sinora finta di non vedere.

Lo scorso aprile per annullare un’ordinanza di analogo tenore opera del sindaco di Messina Cateno De Luca il Consiglio dei ministri attivò la procedura straordinaria che portò all’annullamento del provvedimento “deluchiano”, per certi versi meno lesivo delle libertà personali rispetto a questo “musumeciano”.

In riva allo Stretto la bocciatura fu accolta da un tripudio di commenti festosi da valentissimi giuristi, ora però tutti silenti, a riprova che non difendevano principi ma erano solo in cerca di rivincite di bassa lega.

Per andare nello specifico, è normale e in linea con la Costituzione e, in specie, con il principio di uguaglianza che se una professoressa che lavora in Liguria (zona gialla) vuole tornare in Sicilia (Zona gialla) debba sottoporsi a un’odissea e la sua collega che torna in Calabria (sino all’altro ieri zona rossa) lo possa fare liberamente?

E’ in linea con la Costituzione che un presidente di Regione obblighi a un cittadino di registrare i propri dati personali e sensibili su una piattaforma informatica, prescrivendo una prestazione personale che secondo l’articolo 23 della Costituzione può essere imposta solo per Legge dello Stato, ovvero quella emanata dal Parlamento?

Risulta – domanda retorica – a Musumeci o ai suoi validissimi collaboratori che esista questa Legge dello Stato?

E’ in linea con la Costituzione imporre ad opera di un presidente di Regione di fatto il tampone, ovvero un vero e proprio trattamento sanitario che secondo l‘articolo 32 della Costituzione si può essere obbligati a subire solo per disposizione di Legge?

L’obbligo del tampone non si è azzardato a invocarlo in tutti questi mesi neppure il Governo della propaganda del terrore guidato da Giuseppe Conte.

E’ in linea con la Costituzione prevedere come alternativa la quarantena, ovvero gli arresti domiciliari, in spregio all’articolo 13 della Costituzione che stabilisce che la libertà personale possa essere limitata solo nei casi previsti dalla Legge e con provvedimento dell’autorità giudiziaria?

Al bancario Musumeci è stato comunicato che questa Legge esista ed egli è autorità giudiziaria?

E’ l’ordinanza di Musumeci quindi rispettosa della libertà di circolazione tutelata dall’articolo 16 della Costituzione che stabilisce possa essere limitata solo con Legge e per motivi di sanità e sicurezza?

E’ rispettosa se la stessa Legge di emergenza, nello specifico  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, all’articolo 1, comma 3,  ha stabilito che “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”, laddove i provvedimenti di cui all’art 2 del decreto legge 19/2020 sono – basta andare a vederlo – solo e soltanto i famosi Dpcm?

Inutile dire che artatamente questa norma non è stata richiamata nel preambolo dell’ordinanza del 10 dicembre.

Insomma, Musumeci, è autore di un capolavoro: in un colpo solo è riuscito a violare 4 norme fondamentali della Costituzione, un record.

Qualcuno potrebbe dire: ma chi caz.. è questo che scrive per sostenere queste tesi? Chi caz… pensa di essere?

Non è un professore universitario, non è uno di quegli scienziati del diritto in cerca di incarichi, non è nessuno.

Uno a caso, per esempio Ferdinando Croce, avvocato in forza al gabinetto dell’assessore alla sanità Ruggero Razza, giurista nipote d’arte di un altissimo magistrato, nonché dottore di ricerca di diritto amministrativo dell’Università di Messina, potrebbe consigliargli di studiare, come ha già fatto in precedenza in occasione di analoga ordinanza illegittima di Musumeci.

Di studiare la nuova Costituzione, quella non scritta, nota solo a chi vuole abusare del suo potere, contando sulla propaganda del terrore.

Una nuova Costituzione che però non conoscono – Musumeci, Razza e vari collaboratori dei rispettivi Gabinetti se ne faranno una ragione – neppure i giudici del Tribunale amministrativo di Cagliari, i quali due mesi or sono hanno bocciato, su richiesta del Governo nazionale (lo stesso Governo ora silente), in maniera netta lo stesso perverso marchingegno creato dal presidente della Sardegna per limitare l’ingresso in quell’isola, ora riproposto come regalo di Natale dal presidente della regione Sicilia.

Un marchingegno perverso e illegale, contrario alla Costituzione che non potrebbe fondare alcuna valida sanzione: se irrogata verrebbe annullata da qualsiasi giudice.

Ecco i passaggi salienti del provvedimento di giudici del Tar Sardegna (Ordinanza n° 368 del 8 ottobre del 2020).

(….) le disposizioni impugnate devono ritenersi effettivamente limitative della circolazione delle persone tenuto conto che, oltre a prevedere per tutti coloro che, anche in assenza di sintomi della malattia, intendono fare ingresso nel territorio regionale (con esclusione dei soggetti indicati all’articolo 12), la presentazione, all’atto dell’imbarco, dell’esito di un test (sierologico o molecolare o antigenico rapido), effettuato nelle 48 ore precedenti, costringono coloro che non avessero effettuato preventivamente il test ad effettuarlo, a mezzo di tampone, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, in strutture pubbliche o private accreditate presenti nella regione, prevedendo per gli stessi “l’isolamento domiciliare”, fino all’esito negativo degli stessi esami e salvo ulteriori diverse disposizioni dell’Azienda sanitaria competente”;

“(….) tali disposizioni riservano, dunque, allo strumento del D.P.C.M., previsto dall’art. 2 del Decreto legge n. 19 del 2020, eventuali interventi limitativi della circolazione delle persone sia tra le varie regioni italiane che da e verso l’estero”;

“(….) le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.