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Inchieste spettacolari di Razza politica, le “spalmature” virtuose e travisamenti dei fatti. I dati sui contagi manipolati non per offrire un quadro falso della realtà ma per l’esatto contrario. Alla base di tutto le inefficienze della sanità regionale

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I dati dei contagi e dei morti spalmati (quindi falsificati) per evitare che la Sicilia finisse in zona Rossa e venissero adottati provvedimenti restrittivi delle libertà e dannosi per l’economia.

E’ questo ciò che viene contestato all’assessore (ormai ex) Ruggero Razza, al suo capo di gabinetto Ferdinando Croce e ai tre funzionari dell’assessorato regionale alla sanità finiti ai domiciliari martedì scorso.

E’ questo il messaggio che è stato veicolato, acriticamente (ma questo non stupisce) dai media regionali e nazionali, al servizio delle Procure e non dei cittadini.

Un messaggio davvero succulento nella stagione del terrore, dei terrorizzati, in cui fa audience pensare che i governanti trucchino i dati per squallidi giochi politici infischiandosene della salute dei cittadini.

Ma si tratta di un messaggio, questo si, falso.

Basta leggere l’ordinanza, fondata unicamente su intercettazioni telefoniche  – disposte in un procedimento penale che riguardava cose più serie, ovvero mazzette nelle pubbliche forniture – avere un minimo di cognizioni in campo sanitario e la memoria di quanto è accaduto nell’ultimo anno in Sicilia, per capire che le ragioni per cui si è seguito questo metodo sono opposte a quelle che sono state rappresentate e date in pasto all’opinione pubblica.

I dati dei positivi al Covid venivano spalmati proprio a tutela dei diritti dei cittadini: per evitare, cioè, che gli stessi numeri non rappresentassero la situazione reale. Si, proprio così.

Il motivo è presto detto e riposa nell’inefficienza del sistema sanitario regionale, peggiorata a vista d’occhio negli ultimi anni: di questo è davvero colpevole Razza, avvocato penalista chiaramente inadeguato (la Giunta frutto del peggiore consociativismo siculo del presidente Musumeci peraltro ne è piena zeppa) ad occuparsi del settore che assorbe il 60% della spesa regionale.

A causa di questa inefficienza, di questa disorganizzazione burocratica e informatica, a causa del fatto che il terrore Covid ha svuotato gli uffici di personale che comunque ha continuato a ricevere lo stipendio pur non lavorando, a Palermo affluivano dati a singhiozzo, in notevole ritardo, dalle varie aziende ospedaliere, dai vari laboratori in cui venivano processati i tamponi.

Accadeva così che da Messina, ad esempio, per tre giorni non arrivavano i dati dei positivi, mentre il quarto giorno arrivavano tutti in una volta (quindi, sempre per esempio, invece di 100 positivi al giorno (300  quindi in tre giorni), ne arrivano 400 il quarto giorno, la somma).

Potevano essere comunicati a Roma 400 positivi tutti in una volta come se fossero stati rilevati positivi quel giorno?

E’ evidente che la risposta non possa essere che negativa: se lo si fosse fatto non sarebbe stata rappresentata in maniera veritiera la situazione, ma questa sarebbe stata pericolosamente falsata.

Questo è quello che è accaduto per mesi.

Altro che strategia per evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi.

Stessa cosa per il caso – oggetto specifico dell’inchiesta – dei morti con il covid di Biancavilla: a Palermo arriva la comunicazione di 7 decessi in una sola soluzione. Erano però di vari giorni precedenti.

Si potevano comunicare al ministero della Salute e all’opinione pubblica come se fossero tutti occorsi in quella giornata?

Certo Razza non poteva neppure dire al Governo nazionale: “Sono assessore da tre anni in una delle regioni più grandi di italia che nell’epoca dell’informatizzazione e della tecnologia pervasiva non è in grado di fornire dati in tempi accettabili, benché per contrastare la diffusione del coronavirus abbia fatto assumere centinaia tra educatori professionali, psicologi e addetti stampa (figure essenziali per contrastare l’epidemia, ci mancherebbe altro, ndr)”.

Che l’obiettivo delle “spalmature” non fosse quello di evitare l’adozione di provvedimenti restrittivi è confermato dal fatto che nei mesi scorsi la regione Sicilia per bocca del presidente Nello Musumeci ha invocato e ottenuto la dichiarazione di zona rossa quando secondo i dati in possesso del Ministero della sanità non ce ne fossero i presupposti.

Non solo. Musumeci fra i presidenti delle regioni italiane si è segnalato in tutti questi mesi per l’adozione di provvedimenti liberticidi e in sicuro contrasto con la Costituzione.

Che senso avrebbe avuto truccare i dati per non essere zona rossa e contemporaneamente chiederla?

Quale senso farlo per non imporre limitazioni alle libertà (soprattutto economiche) e poi puntualmente restringerle?

D’altro canto, sarebbe stato davvero paradossale che in un paese in cui da un anno si vive di emergenza coronavirus, alimentandola quanto più possibile perché fonte di affari, spesso illeciti, di cui tra qualche mese si comprenderà la vera entità, i governanti siciliani si fossero mossi in senso addirittura opposto.

Che i dati sui contagi fossero sostanzialmente veri e non sottostimati con l’esposizione della popolazione a rischi per la salute, lo si evince da un’altra circostanza di fatto: la Sicilia è una delle regione d’Italia con il minor eccesso di mortalità, l’unico dato veramente attendibile per misurare gli effetti di un’epidemia.

La Sicilia, in altre parole, ha avuto – secondo i dati Istat – un aumento dei morti rispetto alla media degli anni precedenti pari al 5%. La media nazionale registra un eccesso di mortalità pari al 15%, tre volte tanto.

Se il numero dei positivi fosse stato artatamente e sistematicamente sottostimato e per questo non si fossero quindi adottate le misure necessarie al contenimento dell’epidemia non si sarebbero dovuti registrare dati nettamente peggiori?

L’assessore Razza, indagato ma non colpito da misure cautelari, non appena ha ricevuto l’avviso di garanzia si è dimesso.

Il dirigente regionale, Letizia Di Liberti, che attuava le direttive dell’assessore, e i due funzionari Emilio Madonia e Salvatore Cusimano, che materialmente raccoglievano, “spalmavano” e trasmettevano i dati a Roma, sono stati messi ai domiciliari, aggravati  dal controllo del braccialetto elettronico, come si fa per i criminali pericolosissimi.

Per il Gip del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone, che ha sposato l’impianto accusatorio della Procura, c’è il rischio di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

Ma perché – si chiederà il cittadino con un minimo di buon senso – la sospensione dalle funzioni non sarebbe stata sufficiente a neutralizzare questi pericoli?

Forse si, ma – è risaputo – gli arresti fanno più notizia.

Sta di fatto che non solo c’è stato bisogno di misure cautelari gravemente limitative della libertà, ma sono state ravvisate ragioni di urgenza straordinarie.

Nulla altrimenti ci avrebbe “azzeccato” il Tribunale di Trapani con reati commessi a Palermo, di competenza di quella Procura, a cui il fascicolo è stato trasmesso subito dopo gli arresti.

Se fosse stato trasferito prima di adottare le misure coercitive della libertà dei tre funzionari chissà nel frattempo i pericolosi criminali quali altre nefandezze avrebbero commesso.

 

 

 

 

 

Il RETROSCENA. Competenze & ricatti: La commissaria Covid Maria Grazia Furnari mette i puntini sulle i, Cateno De Luca la minaccia evocando la “debolezza” della “parentela” con il capo della Procura: “Voglio tutti i dati o ti denuncio all’autorità giudiziaria”. La manager si piega. Gli aveva scritto: “Sindaco senza poteri sulla gestione sanitaria”.

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Il sindaco Cateno De Luca e la commissaria emergenza Covid Maria Grazia Furnari

 

La commissaria per l’emergenza Covid Maria Grazia Furnari mette – garbatamente – i puntini sulle i. Per tutta risposta, il sindaco Cateno De Luca minaccia di denunciarla ai magistrati della Procura della Repubblica, guidati dal cognato della manager Maurizio De Lucia, evocando un caso di conflitto di interessi e di imbarazzo istituzionale.

Alla fine, la Furnari si piega, ma salva le apparenze.

Era prevedibile. E’ stato previsto. E’ accaduto.

La prova di quanto fosse inopportuna la decisione dell’assessore alla sanità Ruggero Razza e del presidente Nello Musumeci di affidare alla vigilia di Natale la gestione dell’emergenza (infinita) coronavirus alla manager palermitana dal legame ingombrante in riva allo Stretto, è arrivata nel giro di poche settimane dall’insediamento.

De Luca, unico sindaco di italia che ritiene di aver diritto di ingerirsi nella gestione dell’emergenza coronavirus, attaccando quotidianamente attraverso face book i vertici della locale azienda sanitaria provinciale, non ha avuto esitazione a fare leva sulla “debolezza” della commissaria, non appena questa si è “ribellata” ai suoi voleri.

Tavoli tecnici, la passione di De Luca

Il casus belli è nato dalla convocazione da parte di Cateno De Luca di un tavolo tecnico per sabato 23 gennaio in cui discutere una serie di problematiche relative all’emergenza Covid in città: l’ennesimo convivio – per molti addetti ai lavori – stucchevole e causa di perdita di tempo.

Rifiuti, dati epidemiologici, istituzione Unità di medici per l’assistenza a casa, e banca dati contagiati: questi alcuni dei temi fissati all’ordine del giorno dal sindaco.

Questione di competenze

La commissaria con tono cortese e misurato ha declinato l’invito provando a spiegare a De Luca che il sindaco non ha competenze operative in materia di misure sanitarie e non ne ha, a maggior ragione, in materia di emergenza Covid:

Sono spiacente di dover declinare l’invito a partecipare al tavolo
tecnico convocato dalla Signoria Vostra per la giornata di domani, sabato 23 gennaio. Sul punto, mi corre l’obbligo di precisare che le attività indicate all’ordine del giorno dei lavori del suddetto tavolo riguardano a ben vedere competenze di organizzazione sanitaria istituzionalmente in capo all’assessorato Regionale della Salute anche per il tramite della scrivente
Commissario ad acta.
Pur apprezzando comunque la disponibilità di codesta Amministrazione comunale, come si è fattivamente dimostrato con la frequentissima celebrazione di tavoli congiunti, le attività di cui si chiede di discutere nella riunione della giornata di domani risultano già avviate e/o poste in essere,  attraverso l’Ufficio commissariale di competenza e in sinergia con l’ASP di Messina e le Aziende del Servizio sanitario regionale della provincia.
A parere della scrivente, emerge dalla suddetta convocazione che l’Amministrazione Comunale di Messina intenderebbe discutere nel merito dello svolgimento di attività che, in disparte l’ordinaria organizzazione amministrativa e il riparto di competenze in materia di sanità pubblica (che, come è noto, in forza della c.d. aziendalizzazione del S.S.N., operata fin dal d.lgs 502/1992, è stata sottratta dalle prerogative degli enti locali), risultano già disciplinate dalla normativa emergenziale e dai protocolli ministeriali e regionali fino a questo momento adottati in materia di  emergenza epidemiologica da Covid-19“, ha precisato Maria Grazia Furnari in una nota datata 22 gennaio.

In nessun comune di Italia e di Sicilia, neanche nelle città che hanno mortalità e percentuali di positivi di gran lunga superiore a Messina, i sindaci indicono quasi quotidianamente tavoli tecnici convocando agli orari a loro più graditi i manager delle aziende ospedaliere per discutere di questioni sanitarie.

La manager ha richiamato alla difesa di questo principio di autonomia anche i vertici delle aziende ospedaliere della città: “La presente è rivolta altresì ai Direttori delle altre Aziende Ospedaliere che a maggior ragione, per le peculiari competenze sanitarie a cui assolvono, appaiono avulse dall’iniziativa in commento“, ha precisato, inviando la lettera alle diverse autorità convocate.

Ciò detto, con riferimento alle prerogative di cui all’incarico che rivesto, confermo la mia piena disponibilità a svolgere un attento monitoraggio della gestione dell’attuale Emergenza da parte di tutti gli attori coinvolti”,ha comunque ribadito al sindaco.

L’ira funesta del sindaco esperto di emergenze

Non appena De Luca ha letto la nota del commissario è andato su tutte le furie, come traspare dalle pesanti espressioni usate nella lettera che le ha indirizzato il giorno dopo, 23 gennaio.

Un profluvio di accuse e contestazioni lunghe 6 pagine fitte, fitte: “Prendo atto della Sua rivendicazione di assoluta ed esclusiva competenza sulla gestione dell’emergenza sanitaria, laddove la Signoria sua decide arbitrariamente di escludere l’Amministrazione comunale dal confronto (…) e non posso esimermi dal rilevare che con la sua dichiarazione ha manifestato il totale dispregio nei confronti di questo Sindaco e della sua autorità e dei suoi compiti sicché – a Suo parere – l’avvenuta disciplina delle attività emergenziali impedirebbe a questa Amministrazione di entrare nel merito delle modalità con le quali l’Asp di Messina e il Suo Ufficio Commissariale hanno gestito l’emergenza”, ha polemizzato De Luca. 

Il sindaco non ha potuto contestare il principio di autonomia ma ha insistito su un punto: il diritto a conoscere i dati dei contagi e della situazione degli ospedali:”Forse Lei ha trascurato di considerare, mentre redigeva la nota di rifiuto alla convocazione al tavolo, che i dati relativi all’andamento epidemiologico che si era già impegnata a fornire ed aggiornare, non possono essere omessi al Sindaco che ha adottato una Ordinanza che ha superato per ben due volte il vaglio del giudizio monocratico da parte del Tar  Sicilia, che ha ritenuto che proprio i dati relativi all’andamento del contagio contenuti nelle motivazioni dell’Ordinanza ne legittimassero le disposizioni più restrittive rispetto a quelle di carattere nazionale e regionale. Omettere i  dati che si era impegnata a comunicare, e che Le vengono richiesti anche con la presente, significa impedire al Sindaco di valutare l’efficacia delle misure adottate, impedire al Sindaco di valutare l’eventuale proroga delle stesse o la loro rimodulazione. Significa, in poche parole, impedire al Sindaco di esercitare i propri poteri, privandolo illegittimamente di dati che non possono e non devono essere taciuti”, ha sottolineato De Luca il 23 gennaio, riconvocando comunque il tavolo tecnico per il giorno successivo di domenica 24 gennaio. 

Il primo cittadino ha così diffidato la commissaria a fornirgli giornalmente i dati dei positivi, dei posti letto occupati in degenza ordinaria e in terapia intensiva, concludendo minaccioso:

Si avvisa che la mancata trasmissione dei suddetti dati, che dovranno essere trasmessi entro lunedì 25 gennaio 2021, costituirà espressione di rifiuto che, in quanto tale, verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria competente territorialmente anche in applicazione dei principi di cui alla Legge n. 248/2002“. 

 

Il ricatto strisciante

La legge che cita De Luca è quella che ha modificato alcune norme del codice di Procedura penale in materia di rimessione: ovvero quell’istituto in forza del quale per legittimo sospetto di non imparzialità del giudice competente il processo debba essere spostato ad altra sede.

De Luca conosce bene la materia perché quando era sotto processo a Messina per una serie di ipotesi di abuso di ufficio e tentata concussione (processo poi finito con l’assoluzione nel merito per alcuni capi di imputazione e per prescrizione per quello più grave) avanzò appunto  richiesta di rimessione, rigettata dalla Corte di Cassazione.

Il messaggio benché cifrato è chiaro e può essere sintetizzato in questi termini grossolani: tu mi contrasti e io ti denuncio e porto il tuo operato davanti alla valutazione dell’ufficio di Procura diretto da tuo cognato, facendo così diventare concreto il conflitto di interessi e creando un problema allo stesso capo della Procura e ai suoi colleghi di Palazzo piacentini, perché tutti potranno dubitare della loro imparzialità.

La lettera di De Luca reca in calce (stampato) anche il nome e cognome dell’assessore con delega all’emergenza Covid Dafne Musolino, ma risulta firmata solo dal sindaco.

Se la manager….incassa e si prepara a vacillare

La missiva di De Luca ha prodotto i risultati voluti.

Maria Grazia Furnari, sempre nella giornata di sabato 23, incassata la dura rampogna del sindaco, ha ripreso penna e carta e ha riscontrato la nota.

Dopo aver fornito una serie di precisazioni su temi oggetti del tavolo tecnico, la manager ha concluso conciliante ma ferma : “Da ultimo, quale spunto metodologico per la utile prosecuzione delle interlocuzioni istituzionali tra questo ufficio commissariale e il Comune di Messina, rilevo per il futuro che le convocazioni ai tavoli debbono essere preferibilmente celebrate – come già avvenuto il 15 gennaio scorso – dinanzi al Prefetto di Messina e, in ogni caso, condivise e preventivamente concordate sia quanto alla data e all’orario di celebrazione che quanto agli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Per dette medesime ragioni, preso atto della ulteriore convocazione di cui alla nota prot. n. 19465 di data odierna, faccio presente che non potrò prendere parte all’incontro fissato unilateralmente per domani, domenica 24 gennaio, manifestandomi disponibile per un ulteriore incontro, ribadisco, da concordare congiuntamente”.

Il ripensamento immediato

Detto e sottolineato, ma non fatto.

Maria Grazia Furnari, infatti, domenica 24 gennaio si è regolarmente presentata al tavolo tecnico convocato unilateralmente da De luca.

E il 25 gennaio, nel termine fissato minacciosamente dal primo cittadino, sul tavolo del sindaco sono arrivati i dati dei contagiati e la situazione dei posti letto.

Emergenza Covid ingigantita e trovate “ridicole”: il sindaco di Messina Cateno De Luca supera persino il presidente della Regione Nello Musumeci

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Cateno De Luca e Nello Musumeci

Attività sportiva limitata solo nelle fasce orarie tra le 8 e le 10 di mattino o le 18 e le 20 di sera, ricevimento dei clienti negli studi professionali concentrato entro le ore 16.

Facciamo pure finta, dando retta agli spargitori di terrore travestiti da giornalisti, che a Messina si sia in presenza di un’emergenza sanitaria inattesa (a dieci mesi all’inizio dell’emergenza) che richieda misure ancora più drastiche di quelle della zona Rossa in cui si trova la Sicilia. Ma non è assolutamente così: i dati dei contagi, della mortalità e dei ricoveri ad oggi sono migliori di quelli di tutte le altre più grandi città siciliane. 

Facciamo pure finta che un qualunque sindaco di uno degli ottomila comuni italiani possa dettare regole più restrittive delle libertà personali di quelle emanate con l’ausilio di tecnici e comitati scientifici dal Governo per contenere il virus. Ma non è esattamente così: la giurisprudenza di tutti i Tar d’Italia, tranne quelli siciliani (chissà perché), è approdata a conclusioni esattamente opposte.

Qualcuno riesce a spiegare, a lume di buon senso e logica, perché – come stabilisce l’ultima ordinanza del sindaco Cateno De Luca – far giungere negli studi professionali decine di persone entro le 16 e farli poi aspettare tutti insieme sino alle 20 in modo da poterle ricevere riduca la possibilità di contagio?

Qualcuno riesce a spiegare perché correre da soli ma tutti di mattino presto o alla sera, nelle ore più fredde della giornata o mentre piove, riduca le (nulle) possibilità di contagio in ipotesi (per De Luca) esistenti invece se ciascuno decidesse di correre nei momenti più caldi della giornata o più propizi?

Forse Cateno De Luca oltre a fruire dello straordinario aiuto degli scienziati del diritto gode anche della consulenza di inarrivabili luminari della medicina e dell’epidemiologia, pronti a giustificare queste (ennesime) misure bislacche?

La cosa in terra sicula non stupirebbe.

Nello Musumeci la primavera scorsa in una delle innumerevoli ordinanze per motivare l’introduzione del divieto di attività sportiva, consentita tuttavia dalla normativa nazionale, scrisse: “Studi scientifici dimostrano che chi fa attività sportiva si stanca e così s’indeboliscono le difese immunitarie e maggiori sono le possibilità se positivo di finire in ospedale”.

De Luca ha assoldato gli stessi super scienziati, con l’impegno a consigliargli misure più ridicole di quelle adottate da colui di cui vorrebbe prendere il posto a Palazzo d’Orleans?

E’ una gara a chi spara la cosa più illogica? 

E, infine, un’ultima domanda.

Il prefetto Maria Carmela Librizzi, rappresentante a Messina del Governo nazionale, lo stesso che adotta da mesi i Decreti legge e i Dpcm che De Luca viola un giorno si e l’altro pure senza che la stessa abbia nulla da dire, ha almeno convocato un tavolo tecnico, uno di quelli che inutilmente si svolgono ogni giorno nei suoi uffici, per farsi almeno rivelare il nome di questi insigni scienziati?

Al cospetto di quest’ultimi, la sensazione di vivere nella città della follia di un paese precipitato nel caos quantomeno si stempererebbe un pò.

 

“A Messina la scuola non s’ha da fare”: Cateno De Luca continua a negare il diritto all’istruzione e alla socialità dei più giovani alimentando la propaganda del terrore. Eppure, il Tar Calabria esclude la competenza dei sindaci. Ecco cosa ha stabilito

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Prima il sindaco Cateno De Luca: a ottobre, novembre e dicembre; poi, come regalo della Befana, ci ha pensato il Presidente della regione, Nello Musumeci, su richiesta del commissario dell’emergenza Covid, Maria Grazia Furnari. Infine, da oggi 18 gennaio e sino al 31, ancora di nuovo il primo cittadino.

A Messina, “la scuola non s’ha da fare”, di nessun ordine e grado.

Mentre in tutte le altre città d’Italia, i bambini della scuola dell’infanzia, delle elementari e della prima media frequentano regolarmente le scuole, anche se la loro regione è inserita in zona rossa, quella di massima allerta e di elevato rischio epidemiologico, nella città dello Stretto, invece, a partire dalla fine di ottobre, le porte delle istituzioni scolastiche sono state serrate e tali sono rimaste anche nei periodi in cui la Sicilia è stata classificata zona arancione.

Tutto merito del sindaco.

Per Cateno De Luca, i diritti costituzionali all’Istruzione, alla socialità e allo sviluppo armonioso dei più giovani, funzionali al principio di uguaglianza, contano zero. Praticamente dal marzo scorso a Messina i ragazzi messinesi hanno trascorso non più di una quindicina di giorni sui banchi della scuola.

Eppure, la legge di emergenza e tutto l’apparato normativo messo in piedi (sulla scorta di valutazione di scienziati ed esperti, nel contemperamento dei valori in gioco) per contenere la diffusione del coronavirus sono chiari.

La scuola, nel rispetto delle regole di sicurezza, anche nelle regioni in cui c’è il massimo grado di rischio sanitario (rosse) devono rimanere aperte: a meno che non si individuino (ci devono essere, non basta siano probabili) dei focolai specifici nelle scuole o nelle classi e non sia possibile contenere il contagio chiudendo le sole classi o gli istituti interessati.

Ma ciò che è vincolo di legge per gli ottomila sindaci di Italia, per Cateno De Luca è soltanto inchiostro sprecato che egli con le sue ordinanze, a suo piacimento, deroga  e cancella. Nessuno protesta se non quando vengono toccati interessi economici; il prefetto Maria Carmela Librizzi lascia correre. 

A novembre per giustificare la chiusura delle scuole ha strumentalizzato le carenze in capo all’Asp 5 di Messina nel tracciare i contagi in città, cosa questa che – come scrive l’Istituto superiore di Sanità – si è verificata in tutta Italia.

Nelle scuole messinesi poi, a dire del sindaco, il fatto che non si trovassero abbastanza positivi era ascrivibile sempre a inefficienze dell’azienda sanitaria. La prova infatti, sarebbe stata nel fatto che la polizia giudiziaria della polizia municipale ha scovato, non si è ben capito come, più positivi di quelli individuati tramite tampone dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp -proprio cosi ha scritto per motivare l’ordinanza “cancellascuole” – : dal 26 ottobre al 21 dicembre 130 positivi in tutte le scuole (tra decine di migliaia di persone, tra studenti docenti e operatori). Davvero un record allarmante.

Oggi, alla base della chiusura c’è il terrore che con l’aiuto dei giornalisti sparge da settimane strumentalizzando l’ aumento del numero delle morti di persone anziane e i numeri della positività al virus. Detto per inciso, si tratta di numeri tutt’altro che più alti – in percentuale – rispetto a quelle di altre città italiane e siciliane dove le scuole sono regolarmente aperte. Ma questo è diverso tema che merita altro spazio.

Nessun sindaco rispettoso delle istituzioni, infatti, si sogna di chiudere tutte le scuole nelle città d’ Italia che hanno dati di contagio e di mortalità molto più allarmanti di Messina, mentre peraltro il Governo con Decreto legge ha previsto la riapertura graduale delle scuole superiori, chiuse (solo quelle) qualunque sia il colore attribuito alle regioni.

Infatti, non si è sognato sinora di chiuderle il sindaco di Palermo (se non per un paio di giorni), né quello di Catania.

Nella vicina Calabria, qualche “sindachetto” in cerca di notorietà ha provato a negare il diritto all’istruzione, forse dopo aver assistito agli show di De Luca in televisione da Barbara D’Urso e nella speranza di essere invitato anch’egli.

Ma il Tribunale amministrativo regionale, presieduto da Giancarlo Pennetti, cui si sono rivolti un gruppo di genitori, ha spazzato via questi provvedimenti stabilendo che in materia di misure di contenimento del Covid e in specie di chiusura delle scuole il sindaco ha poteri di manovra limitatissimi.

Si trattava, nella specie, dell’ordinanza di chiusura delle scuole di Paola fondata sulle stesse argomentazioni con cui De Luca ha chiuso le scuole a Messina a novembre e lo fa oggi.

Ecco cosa ha spiegato con sentenza del 18 dicembre il Tar (n° 02077/2020 Reg.Provv.Coll; n°. 01346/2020 Reg. Ric.), vigente la stessa normativa di oggi:

“(….) Nel contesto dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale.

– In altre parole, il Sindaco non può sostituire il proprio apprezzamento, per quanto prudente e ponderato, alla valutazione epidemiologica e al bilanciamento degli interessi operato dall’Autorità governativa ed, eventualmente, dalle singole Regioni.

Innanzitutto perché, contrariamente opinando, la naturale pluralità di misure adottate dai sindaci minerebbe la risposta unitaria e organica a una crisi sanitaria di carattere planetaria; non a caso, proprio con riferimento all’emergenza sanitaria attualmente in atto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che “in presenza di emergenze di carattere nazionale (…), pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali” (Cons. Stato, Sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735).

Ma soprattutto perché, sul piano strettamente normativo, non sussistono quegli ambiti di “vuoto ordinamentale” nel contesto del quale è ammissibile l’esercizio di poteri contingibili e urgenti.

Invero, come è stato acutamente osservato dalla dottrina costituzionalistica, nell’odierno contesto emergenziale, una volta intervenuti i decreti governativi, non è preclusa l’adozione di ordinanze sindacali, ma il potere di ordinanza non può sovrapporsi ai campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati scoperti (ancorché con il limite del necessario rispetto del bilanciamento tra principi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale) e in presenza di specifiche esigenze locali.

– In sintesi, nel contesto dell’emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19, l’ordinanza contingibile e urgente è adottabile dal sindaco a fronte di situazioni proprie del territorio comunale, che, per la loro specificità o per la loro improvvisa manifestazione non sono state considerate in sede di adozione delle misure a carattere nazionale o regionale.

Va da sé che a monte dell’adozione di tale provvedimento extra ordinem vi deve essere un’istruttoria adeguata, basata su dati oggettivi e scientificamente attendibili, e una motivazione congrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580).

 – Ciò è ancor più vero con riferimento alle modalità di istruzione scolastica, laddove vi è a monte la decisione, contenuta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di continuare a consentire lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, anche nelle Regioni con il più alto rischio epidemiologico.

E laddove vi è una puntigliosa regolamentazione delle modalità di svolgimento delle lezioni, intesa a minimizzare il rischio di contagi.

In questa materia, dunque, i vari interessi coinvolti, quello alla salute, quello all’istruzione, quello allo svolgimento della personalità dei minori e degli adolescenti in un contesto di socialità, sono stati bilanciati e ricomposti a livello nazionale, peraltro con modalità tali da garantire una flessibile risposta ai diversi gradi di emergenza epidemiologica.

 – In proposto, il Tribunale deve ricordare che, se è innegabile che il diritto alla salute è al vertice dei diritti sociali, perché consente all’individuo di godere delle libertà e degli altri diritti che la Repubblica riconosce, nondimeno il diritto all’istruzione si colloca poco dietro.

Esso è il principale strumento con cui lo Stato provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, a rimuovere, specie nei territori più svantaggiati, gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Attraverso l’istruzione, inoltre, si hanno più ampie prospettive di accesso al lavoro su cui la Repubblica è fondata.

– Dunque, il bilanciamento tra i due diritti in un contesto di epidemia non può essere demandato all’intervento, per sua natura episodico e frammentario, dei Sindaci, i quali avranno potere di emettere ordinanza contingibile e urgente negli scarsi “spazi liberi” la sciati dalla regolamentazione nazionale e con i limiti già sottolienati.

– Peraltro, non si può omettere di ricordare che il principio di precauzione, cui pure questo Tribunale ha riconosciuto un rilievo primario (cfr. la già citata sentenza del maggio 2020, n. 841), non può essere invocato oltre ogni limite, ma secondo il principio di proporzionalità, come ricordato tanto dall’insegnamento, nelle materie di competenza dell’Unione europea, dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, Sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), tanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale  (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell’ambiente e della salute da un lato e della libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall’altro).

Dunque, la doverosa necessità di tutelare la salute non può risolversi in una tirrania di questo diritto rispetto alle altre libertà e agli altri diritti fondamentali, dovendosi ricordare che tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri (ancora Corte cost. n. 85 del 2013) (…..)”.

Epidemia Covid-19: Rischio elevato? In Sicilia è a convenienza. Il presidente della Regione Nello Musumeci protesta per la “zona arancione”, ma il 24 ottobre per legittimare un’ordinanza coprifuoco condivise un giudizio di pericolo “medio alto”, con metà dei ricoverati e dei positivi di oggi.

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Il presidente Nello Musumeci con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza

 

Da quando ha appurato che il Governo nazionale per contenere la nuova ondata di epidemia da Covid 19 aveva inserito la Sicilia in zona arancione, tra le regioni cioè “a rischio alto” e quindi soggetta dal 6 novembre a misure fortemente limitative delle libertà e al contempo dannose per il sistema produttivo, il presidente della regione Nello Musumeci è diventato furioso.

Da 48 ore riempie televisioni e giornali. Protesta indignato. E snocciola dati. Gli offre man forte il suo assessore alla Sanità, Ruggero Razza, da sempre a lui politicamente vicino.

Tuttavia, il bancario prestato (ormai da decenni) alla politica, mostra di avere poca memoria, presupposto fondamentale per tentare di essere coerente e credibile.

Dieci giorni fa, infatti, per legittimare un ordinanza che, dettando misure non previste a livello nazionale, azzerava il diritto all’istruzione e limitava la libertà personale (ma non incideva sulle attività economiche, non sul breve periodo almeno),  aveva condiviso e utilizzato – come si legge nello stesso provvedimento – la valutazione di rischio “medio alto”, affibbiata all’isola dai tecnici del ministero della Salute.

Ma allora il numero dei ricoverati cosiddetti Covid in Sicilia, regione i cui indicatori sanitari mostrano carenze organizzative e strutturali che la cura di Razza – ad occhio e croce – non ha minimamente attenuato, era pari a 648 e i positivi 7850.

Oggi i ricoverati sono il doppio e il doppio sono anche i positivi.

Domanda: se il 24 ottobre la classificazione di regione “a rischio medio alto” a Musumeci stava bene tanto da usarla come fondamenta per un’ordinanza, che prevedeva la chiusura delle scuole superiori e il divieto di uscire fuori di casa tra le 23 e le 5 del mattino, come può oggi, con i numeri raddoppiati, contestare la valutazione “di rischio elevato”?

Forse perché finché si chiudono le scuole e si limita la libertà non si perdono voti e consensi e quando si impediscono le attività economiche si?

Se bisogna terrorizzare la gente, il virus è letale, e se invece bisogna compiacerla cessa di esserlo?

In effetti, Musumeci, oltre a contestare in senso assoluto la valutazione di rischio alto, mette in comparazione i dati delle varie regioni per affermare che la situazione siciliana non è più grave di quella di altri territori italiani, invece lasciati in zona gialla, con minori limitazioni.

Della serie “perché noi si e altri no?” Come direbbe il bambino di scuola elementare bocciato: io sono scarso ma siccome gli altri sono scarsi come me o più di me, allora bisognava bocciare tutti o, in alternativa, promuovere me.

Facciamo pure finta che sia così: cioè la Campania o il Lazio dovevano andare in zona arancione.

E allora? Musumeci ragiona come se in questa vicenda fosse in gioco una semplice promozione alla classe successiva. O una sculacciata data a un figlio si e a un altro no, a parità di responsabilità nella marachella, da un padre non imparziale.

Ma le misure restrittive – nella logica di chi le dispone e della maggioranza dei cittadini che le accettano – non sono tese a tutelare i cittadini dal terribile virus, impedendone la diffusione?

E quindi, se così è, e se  come dice il presidente ci sono regioni i cui cittadini rischiano di più dei siciliani, non dovrebbero i presidenti di quelle regioni protestare, implorando la zona arancione o rossa?

O il terrore è bello solo quando fa audience e determina emergenze in cui la classe politica sguazza?

Coronavirus e propaganda, Cateno De Luca contro Nello Musumeci: quando il bue dice cornuto all’asino. Il sindaco di Messina e il presidente delle Regione emanano provvedimenti egualmente invalidi. E c’è chi perde tempo a stabilire quali vincolano i cittadini

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Cateno De Luca e Nello Musumeci

 

Vale la mia. No, la mia è più bella ed efficace e la tua non vale nulla. Tu fai confusione. No, il contrario: sei tu che hai iniziato a non fare capire nulla alla gente.

Il sindaco di Messina Cateno De Luca contro il Presidente della Regione Nello Musumeci.

I fans dell’uno contro la brigata di razza dell’altro.

Oggetto di questa contesa con i tratti del romanzo kafkiano sono le ordinanze che i due “signori” adottano da oltre un mese e mezzo: spesso sono atti in contrasto tra di loro e/o con la normativa nazionale dettata (sulla scorta di due Decreti legge) con i Decreti del presidente del Consiglio dei ministri per contenere la diffusione del coronavirus.

In mezzo i cittadini messinesi e i siciliani.

Terrorizzati dal coronavirus, non solo da due mesi si sono visti come tutti gli italiani limitata drasticamente la libertà personale, valore fondamentale tutelato dalla Costituzione Repubblicana, ma non sanno neppure quali siano le norme a cui debbano attenersi.

Sono vittime due volte: del Covid 19 e delle iniziative propagandistiche e elettoralistiche dei due esponenti politici.

I due fanno la corsa a sfornare ordinanze contingibili e urgenti, a chi è più prolifico: ordinanze liberticide, ma anche illegali.

De Luca ha adottato l’ultima proprio ieri 21 aprile del 2020, l’ennesima: reca il numero 123; Musumeci dopo una specifica per Pasqua ne ha emanata un’altra con la pretesa di efficacia sino al 3 maggio a far data dal 19 aprile.

Giuridicamente si tratta di carta straccia.

Qualunque sanzione fosse basata su questi provvedimenti sarebbe oggetto di annullamento successivo da parte dei giudici ordinari.

Atti amministrativi di nessun valore ed efficacia giuridica, possibile fonte in astratto del reato di abuso d’ufficio, anche per i pubblici ufficiali che ne sanzionano le violazioni a responsabilità. I cittadini potrebbero fare a meno pure di leggerle.

Eppure, grazie alla complicità di giornali e al silenzio della quasi totalità di giuristi e politicanti nostrali, sono osservate (anche nelle parti irrazionali e inutili in contrasto con la normativa nazionale), per comprensibile ignoranza giuridica o anche solo per evitare grattacapi, in altre parole sanzioni amministrative: invalide certo, ma sempre da impugnare sostenendo le relative legali spese.

Le ordinanze del sindaco di Messina non hanno mai avuto alcuna reale efficacia: un paio sono state formalmente annullate.

Quelle di Musumeci sono prive di ogni valore dal 5 aprile scorso.

Da quel giorno l’unica normativa che vale, che impegna i cittadini, è quella nazionale: quella dei Dpcm, l’ultimo dei quali è stato adottato il 10 aprile scorso. E’ l’unica vincolante, almeno sino a quando non interverrà la Corte costituzionale (ma questo è tema che qui non rileva).

Qualunque sia la natura delle misure in esso contenute, più restrittive, com’era sino all’altro ieri, o meno restrittive: da qualche giorno alcuni sindaci e i presidenti delle regioni fanno a gara ad ampliare alcune libertà, dopo averle per 45 giorni illegalmente compresse.

Le ordinanze confermative della normativa nazionale sono utili solo all’affermazione dell’ego del politicante di turno.

E non perché lo dice (presuntuosamente) chi scrive, o lo dice pubblicamente la giurista Vitalba Azzollini e solo privatamente (alcuni per mero opportunismo professionale) tutti i giuristi con un minimo di onestà intellettuale.

Lo dice la legge, precisamente il Decreto legge n° 19 del 25 marzo.

Salvo che qualche scienziato del “rovescio” non voglia sostenere che in tempo di coronavirus la legge non valga nulla e vale la legge dello sceriffo di turno, il che non stupirebbe visto lo scempio che si è fatto dello Stato di diritto.

Basta leggere il decreto legge (si trova facilmente in rete), tenendo presente quella che è la ratio: ovvero porre uno stop alla macchina continua di ordinanze da parte di sindaci e di presidenti delle regioni, con il conseguente attentato alla certezza del diritto.

Con questo provvedimento che ha la forza di una legge ordinaria (la sola con cui secondo la Costituzione repubblicana si può limitare, e solo in casi specifici, la libertà personale), all’articolo 2 si è stabilito:

1) che da quel momento per contenere la diffusione del virus potessero essere adottate una serie di misure elencate tassativamente all’art 1 dello stesso decreto legge e solo con Decreto del presidente del Consiglio, il famoso Dpcm;

2) che dal 5 aprile cessava ogni potere di emanare ordinanze da parte dei Presidenti delle Regioni e si ribadiva che i sindaci non potessero adottarle;

3) che i Dpcm potessero essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate nel caso si trattasse di fare fronte a necessità di carattere regionale.

Punto. Semplice: ai presidenti delle regioni (e ai sindaci) è tolta ogni competenza.

C’è chi per sostenere la validità delle ordinanze del Presidente Musumeci fa notare che all’articolo 3 il Decreto legge prevede che: “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i presidenti delle regioni in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2 (…) “.

L’operatività di questa norma si basa su due presupposti: innanzitutto, specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario; in secondo luogo, su ciò che il presidente proponga le misure al Governo e in attesa che quest’ultimo decida, essendovi l’urgenza, adotti le misure più restrittive con efficacia sino all’emanazione del relativo Dpcm.

Risulta a qualcuno che Musumeci abbia avanzato simili proposte di misure specifiche  al Governo?

E soprattutto: è a conoscenza qualcuno che in Sicilia ci siano state ad aprile “situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario”?

O non è vero – stando ai dati che diffonde lo stesso Musumeci – il contrario?

Risulta ciò ad almeno uno dei silenti 40 deputati regionali?

Giusto per fare un esempio virtuoso, ne ha contezza il deputato di opposizione Claudio Fava, censore attento dei fenomeni di illegalità? O, forse, si occupa solo di illegalità mafiosa…. passata?

Il sindaco podestà fatto martire nella stagione dell’emergenza coronavirus: se uno Stato incoerente perde ogni credibilità e fa il gioco del ribaldo di turno. Il Governo si mobilita contro l’ordinanza palesemente illegittima di Cateno De Luca, ma lascia correre sulle ordinanze di Nello Musumeci e degli altri presidenti di Regione. E così gli oppositori del primo cittadino

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Violazione della stessa legge. Identica lesione delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione.

Per sanare il vulnus determinato dall’ordinanza del sindaco di Messina Cateno De Luca che chiudeva lo stretto di Messina il Governo nazionale ha seguito la strada dell’annullamento straordinario.

Invece, si è comportato come Ponzio Pilato, girandosi dall’altra parte, rispetto ad analoghe ordinanze inutilmente liberticide assunte da vari presidenti delle regioni, primo fra tutti da quello della Regione Sicilia, Nello Musumeci (ma anche della Lombardia), in epoca successiva al 5 aprile 2020, termine ultimo di efficacia di qualsiasi provvedimento locale in materia di contenimento della diffusione del coronavirus.

Allo stesso modo, facendo finta di nulla, si sono atteggiati i giuristi, i sindacalisti, i (pochi) giornali, la Rete dei 34, che si erano battuti contro l’ennesima prevaricazione del sindaco di Messina.

I principi costituzionali non valgono sempre chiunque li infranga?

O forse, parafrasando George Orwell la legge se non la rispetta Tizio vale tantissimo e se non la osserva Caio fa niente, non vale nulla?

Come si può essere credibili se si applicano due pesi e due misure?

Il governo italiano con la sua incoerente condotta ha offerto al sindaco di Messina uno straordinario assist: da abile manipolatore qual è, sfruttando da par suo la psicosi collettiva che alimenta ogni giorno, ha avuto gioco facile in assenza di contraddittorio nello spiegare che lui è vittima di una persecuzione perché difende i cittadini messinesi da un governo imbelle, se non addirittura razzista.

Insomma, un martire: già preso di mira per il suo attivismo dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, che lo ha denunciato per vilipendio delle istituzioni (come se insultare le persone fosse un modo concreto per risolvere i problemi), irrorando così di olio lubrificante i meccanismi sempre ben curati del suo gioco vittimistico.

De Luca, non va dimenticato, da ultimo ha aumentato il suo consenso proprio grazie agli “spregiudicati” arresti di cui è stato vittima qualche mese prima delle elezioni amministrative del 2018: misura cautelare fatta a fettine dal Tribunale del Riesame. Ciò che gli ha consentito di ergersi a martire della giustizia che non funziona: emblema in cui si sono immedesimati tutti coloro che con il (dis) servizio giustizia hanno avuto a che fare.

In quest’ultima occasione, il sindaco – per usare una metafora – ha recitato ottimamente la parte del ladro che per dimostrare di essere innocente non ha argomentato sulla liceità della sua condotta, ma ha con passione sostenuto non andasse punito perché i suoi complici erano stati graziati. 

I fans ci sono cascati. E questo non meraviglia.

Meraviglia che persone che fanno politica da anni possano pensare di fare un’opposizione credibile e costruttiva alle prevaricazioni di un maestro di propaganda come De Luca senza essere coerenti; senza onestà intellettuale. Senza battersi per la difesa dei valori su cui si fonda la comunità, chiunque vi attenti, anche il proprio amico o ex compagno di classe: liberi dalla logica della tribù. 

Antonio Saitta, persona di sicura e ampia cultura giuridica e candidato a sindaco (perdente) alle ultime elezioni amministrative, ha esultato alla notizia che il Consiglio di Stato avesse dato il via libera alla bocciatura dell’ordinanza liberticida del 5 aprile del 2020, una delle tante sfornate da De Luca e usate unicamente per aumentare il consenso.

E si è avventurato in una chiosa accusatoria ad ampio raggio a chi sostiene acriticamente il sindaco, pure condivisibile per gran parte.

Ma non ha speso pubblicamente una parola sulle ordinanze del presidente Musumeci oltremodo irrazionalmente limitative della libertà personale, benché anche queste si applichino nella città di Messina: giusto per smontare l’argomentazione secondo cui ci può opporre concretamente solo a ciò che ha effetti sulla propria sfera giuridica.

Non una parola l’hanno spesa i nostrali e fieri contestatori di De Luca, che proprio per la pervicacia con cui il sindaco vìola le regole ne hanno chiesto al Governo la rimozione.

Al contrario, per esempio, della giurista Vitalba Azzollini che dalle pagine di www.meridionews.it ha criticato aspramente sia l’ordinanza di De Luca e sia quelle di Musumeci.

E allora non c’è da stupirsi se a chiunque venga il sospetto che il problema non sia difendere i principi e i valori, ma fare politica, campagna elettorale, attaccare l’avversario. Esattamente quello che fa De Luca, incurante degli effetti negativi che il clima di tensione crea ai cittadini che ama: li ama e li terrorizza, per poi proteggerli. E se è così, l’opposizione in quanto egualmente fanatica è anche sterile e improduttiva: perdente, perché non incide sul vuoto di cultura in cui sguazza De Luca.

Perché pensa di batterlo giocando sul terreno su cui il sindaco/podestà è maestro, imbattibile: quello dell’arena virtuale di face book e delle manipolazioni dialettiche.

L’ordinanza del sindaco era palesemente illegittima, come quelle precedenti. E come lo sono però a partire dal 5 aprile anche quelle di Musumeci.

Il Consiglio di Stato per dimostrarlo si è dilungato in una dotta e arzigogolata disquisizione.

Il costituzionalista Antonio Ruggeri è sceso in campo ospitato dalla Gazzetta del sud, da mesi “amichevolmente” al fianco della propaganda del terrore “deluchiana”, per bacchettare il suo allievo Antonio Saitta e i giudici del massimo organo della giurisdizione amministrativa: altra dotta disquisizione, così lunga da necessitare la divisione in due parti, su principi, valori, ecc.

Ma per chi non è così dotto, basta leggere il decreto legge del 25 marzo del 2020 e tenere a mente il principio costituzionale fondamentale secondo cui la libertà può essere limitata solo con legge emanata dal Parlamento (cui non senza forzature si ammette sia equiparabile il Decreto legge).

Con il Decreto legge del 25 marzo si è autorizzato il Governo tramite Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) ad adottare le misure limitative della libertà ritenute necessarie per contenere la diffusione del virus tra quelle tassativamente definite e si è stabilito che dal 5 aprile non ci sarebbe stato spazio alcuno per ordinanze di sindaci e Presidenti delle Regioni: quest’ultimi, se avessero avuto delle esigenze particolari e locali meritevoli di tutela avrebbero dovuto rappresentarle al Governo che, eventualmente, le avrebbe potute far divenire norme cogenti sempre e solo con Dpcm.

Punto. Tutto il resto sono masturbazioni accademiche.

A partire dal 5 aprile tutto quello che ha fatto De Luca e ancora di più Musumeci e gli altri Presidenti delle Regioni è illegittimo, anticostituzionale: carta straccia.

Andare a guardare al merito delle varie ordinanze è cosa ancora più ridicola, perché sarebbe come dire che siccome un cancelliere del Tribunale ha fatto una sentenza migliore e più giusta di quella che avrebbe fatto un giudice allora la si ritiene efficace e valida.

Violazione della Costituzione con il pretesto del terrore (ingiustificato) per il virus, il Consiglio di Stato boccia l’ ordinanza “blinda Sicilia” del sindaco/podestà Cateno De Luca. La necessità di opporsi alle prevaricazioni per difendere la libertà e la democrazia

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“Bocciato”, per l’ennesima volta.

Urla, sbraita, attacca le Istituzioni, incita alla caccia all’untore, solletica i delatori, terrorizza i cittadini per poi rassicurarli. E sforna ordinanze contingibili e urgenti: tutte nulle, invalide. Da non applicare. Carta straccia. 

Ma questa volta Cateno De Luca l’aveva fatta proprio grossa.

Voleva chiudere lo Stretto di Messina: ovvero la porta di ingresso in una delle regioni più grandi d’Italia.

Il sindaco di una città di 230 mila abitanti intendeva subordinare la libertà d’ingresso nel territorio in cui vivono cinque milioni di persone – la libertà di circolazione, una delle più importanti tra quelle garantite dalla Costituzione e da tutte le convenzioni internazionali – al nulla osta, udite udite, della polizia municipale, ovvero di persone a suo completo servizio che salvo delle eccezioni non conoscono neppure una delle norme, quelle valide si intende, dettate per contenere la diffusione del Covid 19, non parliamo poi della Carta costituzionale: chiunque lo può verificare. 

Neppure un Governo di pusillanimi come quello attualmente in carica poteva  fare finta nulla.

Ecco allora che il ministro degli Interni Luciana Lamorgese ha avanzato proposta di annullamento straordinario chiedendo al Consiglio di Stato il relativo parere.

Il massimo organo della giurisdizione amministrativa ci ha messo poco a rilevare ciò che era evidente a chi aveva cognizioni giuridiche elementari. “Il provvedimento è adottato in carenza assoluta di potere e viola la Costituzione”, ha sancito in sintesi il Consiglio di Stato, dando il via libera all’invalidazione dell’ordinanza entrata in vigore proprio questa mattina.

Dopo l’ordinanza “coprifuoco”, bocciata timidamente dal Prefetto Maria Carmela Librizzi,  De Luca – una laurea proprio in legge – deve incassare una nuova sonora stroncatura: ce ne sarebbe a sufficienza, sotto il profilo giuridico, per promuovere la sua rimozione vista la pervicacia con cui viola le leggi e la Costituzione.

Ma si sa i populisti, specie in epoca del terrore (ingiustificato) le bocciature le trasformano presto in attacco alle Istituzioni: il sindaco di Messina in propaganda e demagogia è maestro.

C’è da aspettarsi che nelle prossime ore, De Luca anche con le sue quotidiane dirette face book, spieghi in maniera accorata, da vero attore calato nella parte, che lui vuole proteggere solo i messinesi, anzi tutti i siciliani; che le istituzioni centrali sono corrotte e non capiscono nulla. E che presto saremo invasi dal terribile virus.

E c’è da prevedere che avrà largo spazio sui media: “Babbara D’Usso” è già in fibrillazione.

D’altro canto ogni volta che annuncia di violare la Costituzione e la legge, ottiene ospitalità di giornali nazionali e reti televisive, anche quelle del servizio pubblico, pagato dai cittadini italiani e non solo dai suoi rumorosi fans.

Sbaglia chi ritiene che De Luca benché si muova sempre sopra e oltre la legge e l’etica della convivenza civile, abbia solo il consenso di fans rumorosi e fanatici che face book ha fatto diventare esperti di diritto, di medicina, di cinema e di storia ecc.

Può infatti godere del consenso di una buona fetta della borghesia messinese: non solo di coloro che sono terrorizzati e si sentono protetti da chi li spaventa.

Ha la complicità silenziosa dei vari politicanti e portaborse della città che da oltre un mese sono chiusi in casa, in quarantena: alcuni solo per ignavia o mancanza di coraggio; altri già perché in affari da tempo con il sindaco: dove sono finiti i deputati e i senatori messinesi che hanno votato la fiducia al Governo Conte che De Luca dileggia un giorno si e l’altro pure?

Fruisce del sostegno dell’unico quotidiano cartaceo della città, la Gazzetta del sud, impegnata a pieno regime (come tutta la stampa d’altronde) a spargere terrore, a moltiplicare i morti,i contagiati, i pericoli e rischi.

L’editorialista di punta, Lucio D’amico, colui che durante la campagna elettorale del 2018 incitava lo sfidante candidato alla carica di sindaco Dino Bramanti (l’uomo del Centro Neurolesi, gioiello della Fondazione Bonino Pulejo, editrice della stessa Gazzetta del sud), a brandire l’arma (squallida) dei guai giudiziari di De Luca, tanto che quest’ultimo lo ribattezzò “Nemico”, dopo che De Luca è divenuto sindaco è stato folgorato sulla via di Damasco.

“Maglie strettissime nello stretto. E’ importante chiudere lo Stretto”, ha plaudito (solo per citare uno degli interventi a sostegno dell’operato illegale del sindaco) D’amico, dimentico che in Italia sino a quando dalla follia collettiva non si passerà anche formalmente a un regime dittatoriale, De Luca e D’amico (prima Nemico) sono soggetti alla legge. Non vuota forma ma strumento con cui vengono bilanciati i vari interessi e valori in gioco ogni volta che bisogna affrontare un problema.

Cateno De luca a Messina è considerato fonte del diritto, anzi la fonte primaria, sopra la legge, oltre la legge.  

Un novello podestà, di fascista memoria, al quale i cittadini si rivolgono quotidianamente per denunciare il vicino che esce per passeggiare sotto casa o va a correre, tutte attività lecite anche ai tempi della follia collettiva, ma che il sindaco recalcitrante al diritto ha fatto diventare illegali: esattamente ciò che accadeva negli anni precedenti alla definitiva presa del potere del fascismo.

De Luca copre un vuoto politico enorme, un enorme stagno di melma, così ampio che ci sguazza dentro. Non sarà certo l’opposizione in poltrona davanti al pc e via facebook a riempirlo. 

Il terribile virus, dipinto come tale per ragioni politiche ed economiche, ma che terribile non è, un merito ce l’ha: ha reso ancora più evidente, se ve ne fosse stato bisogno, di quali virtuosismi propagandistici sia capace il primo cittadino e di come sia necessario opporsi alle sue prevaricazioni per difendere la libertà e la democrazia.

Così come a quelle di altri politicanti di lungo corso che sfruttando lo stato di terrore in cui è precipitata l’Italia e per coprire la loro inefficienza e le loro responsabilità di anni di malgoverno, emanano provvedimenti liberticidi e illegali, criminalizzando i cittadini che hanno una sola e grave colpa: quella di essersi affidati a loro.

L’ordinanza del presidente Nello Musumeci del primo aprile del 2020 è palesemente illegittima, come quella di De Luca ora annullata, e tuttavia la gente è indotta a osservarla ritenendola valida, o solo per evitare grattacapi. Nessun esponente politico lo denuncia.

I giornali neppure se ne occupano: d’altro canto la Regione Sicilia per contenere la diffusione del virus non ha distribuito pubblicità a pioggia (e già questo fa ridere lo stesso invisibile virus) a tutte le testate? E gli editori non hanno bussato alle porte di Musumeci per ottenere finanziamenti e uscire da una crisi che dura da un decennio e nulla ha a che fare con il coronavirus?

 

 

Stato del terrore e libertà ai tempi del coronavirus, il presidente della Regione Nello Musumeci in competizione con il sindaco Cateno de Luca: chi dei due è più “sciarriato” con il diritto? L’ultima perla di saggezza scientifica del Governatore in un’ordinanza liberticida e illegale: “Runners se correte vi indebolite e vi ammalate: restate chiusi in casa”

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Nello Musumeci e Cateno De Luca

Se corri ti stanchi e così s’indeboliscono le difese immunitarie e se sei positivo ma asintomatico rischi di finire in ospedale. Non hai scelta: resta a casa, barricati dentro!

Ancora peggio se scendi a fare una passeggiata sotto casa con i tuoi figli, reclusi da un mese tra le quattro mura domestiche: “Non l’hai capito che devi rimanere a casa!”. L’ordine è sempre lo stesso.

Tuttavia non ti spazientire, se vuoi, in alternativa, vai a comprare le sigarette. Quelle no, non fanno male, producono benessere. Non sono forse la prima causa di tumore ai polmoni, proprio ciò che colpisce il virus Covid 19? Assolutamente no: rafforzano l’organismo che così sarà pronto a difendersi meglio.

A leggere l’ultima ordinanza “contingibile e urgente” datata 1 aprile del 2020 e adottata dal presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, per contenere la diffusione dei contagi da coronavirus in Sicilia, viene subito da sospettare di essere davanti al pesce d’aprile.

Invece no, è tutto vero.

Il soggetto attuatore del Commissario delegato per l’emergenza coronavirus in Sicilia, oltre a nominare l’ennesimo super consulente, in due mesi non è stato capace di garantire la fornitura agli ospedali di mascherine, né di adottare misure idonee a proteggere adeguatamente le uniche categorie di soggetti che avevano qualcosa da temere dal coronavirus: gli anziani e i malati ricoverati in strutture sanitarie, dove si registrano infatti gli unici focolai di infezione.

Ma ha compreso che non si poteva continuare a sostenere che chi corre e cammina da solo nei pressi della propria abitazione contagi qualcuno: ciò che non è stato sostenuto in nessuna parte d’Italia.

No, il navigato esponente politico, responsabile politico della sanità regionale a capo della quale per meriti indiscutibili ha messo il fior fiore della competenza, grazie all’ausilio di qualcuno degli scienziati che lo coadiuvano, ha superato l’immaginabile.

E’ riuscito a sostenere che praticare sport fa male.

Tanta è stata l’ansia di comunicare ai cittadini siciliani cotanta scoperta che ha distillato questa perla di scienza infusa in un’ordinanza contingibile e urgenze con efficacia sino al 14 aprile prossimo.

Ma si tratta di un’ordinanza illegittima e nulla. Come quelle di analogo tenore che il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha adottato nelle settimane passate.

Un provvedimento con cui si propone(va) di (continuare) a eliminare in Sicilia i pochi spazi di libertà compatibili con il contenimento della diffusione del virus e lasciati a tutti i cittadini italiani, anche a quelli delle regioni dove, al contrario della Sicilia, ci sono decine di migliaia di contagiati.

“Continuare”, perché Musumeci aveva già emanato un’ordinanza il 19 marzo scorso dello stesso tenore di quella del primo aprile, che però sarebbe scaduta il 4 aprile.

Ecco perché non vale giuridicamente nulla

Ordinanze urgenti del “sindachino” del paesino calabro. Ordinanze coprifuoco con tanto di show del “sindachetto” della cittadina sicula. Ordinanza dura e pura del presidente della Regione meridionale. Ordinanza intelligente del presidente della Regione settentrionale. Ordinanze di qua,  ordinanze di là.

Mai si era vista in italia una produzione così feconda di ordinanze in contrasto tra di loro e con la normativa nazionale.

Mai come in questo periodo di emergenza coronavirus si era ingenerata nei cittadini una tale confusione giuridica: si applica questa norma, o forse vale quest’altra? Vale quella del presidente del consiglio o del mio sindaco?

I cittadini non solo sono stati privati dalla libertà, ma non hanno neppure capito cosa legittimamente potessero o non potessero fare.

Il Governo il 25 marzo 2020 ha così deciso di porre freno alla macchina continua di ordinanze, divenuto strumento di propaganda da parte di vari politicanti di cui può fregiarsi il paese.

Con il Decreto legge n° del 25 marzo del 2020, provvedimento che ha la forza di una legge ordinaria (la sola con cui secondo la Costituzione repubblicana si può limitare, e solo in casi specifici, la libertà personale), ha, infatti, stabilito che:

1) per contenere la diffusione del virus possono essere adottate una serie di misure elencate tassativamente nello stesso decreto legge e solo con Decreto del presidente del Consiglio, il famoso Dpcm: nel frattempo è stata prorogata l’efficacia dei Dpcm adottati in precedenza;

2) che dal momento in cui fosse stato adottato il Dpcm attuativo i Presidenti delle regioni avrebbero perso ogni potere di adottare loro ordinanze in materia: se fossero insorte esigenze particolari di tipo regionale avrebbero potuto soltanto rappresentarle al Governo che se le avesse ritenute meritevoli di tutela avrebbe adottato il relativo Dpcm;

3) che comunque fossero prorogate di 10 giorni e quindi sino al 4 aprile tutte le ordinanze vigenti al 26 marzo, giorno di entrata in vigore del Decreto legge: tra questa l’ordinanza di Musumeci del 19 marzo 2020;

3) che i sindaci non possono più adottare ordinanze contingibili e urgenti su materia disciplinata dai Dpcm;

Ebbene, il primo aprile il presidente del Consiglio dei ministri ha adottato il primo Dpcm attuativo del Decreto legge del 25 marzo, con efficacia a partire dal  4 aprile 2020.

Ma Nello Musumeci e i suoi consiglieri giuridici (pagati da tutti i contribuenti siciliani) non se ne sono curati.

Lo stesso giorno il presidente ha invece proceduto a emanare una nuova ordinanza, la numero 13, avente efficacia sino al 15 aprile.

In sintesi, per citare solo i divieti che non esistono a livello nazionale, Musumeci avrebbe voluto continuare a limitare le uscite solo per gli acquisti essenziali a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare; a vietare la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale (tranne che per le persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali); a imporre l’obbligo (sanzionato penalmente) di uscire solo per motivi di lavoro, di salute o estrema urgenza.

L’ordinanza è chiaramente invalida. Non obbliga giuridicamente nessuno. Né chi la dovrebbe osservare, né chi la dovrebbe fare eseguire. Ma c’è da scommettere che tutti la osserveranno, a scanso di grattacapi. Ulteriore effetto dello Stato di Terrore che è diventata la Repubblica liberal democratica Italiana ai tempi del coronavirus.

Cosa si può (per il momento) fare

Fermo restando il divieto assoluto di assembramento – l’unico che se si vuole rimanere sul piano della razionalità può diffondere il virus – dal 5 aprile in Sicilia sarà possibile (è un diritto) come nel resto di italia fare jogging o attività motoria, quest’ultima solo in prossimità della propria abitazione: uscire sotto casa con il proprio figlio per sgranchirsi le gambe e a prendere una boccata d’aria, o con l’animale d’affezione.  Sarà anche possibile uscire più volte al giorno “evitando” (non è un divieto con sanzione) di farlo per ragioni diverse dal lavoro, estrema urgenza o motivi di salute.

Si candida a sindaco e da due mesi e mezzo non va a lavorare, ma il direttore generale dell’Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo” Angelo Aliquò fa finta di nulla nonostante la legge. Lo strano caso dello scienziato Dino Bramanti alla guida della coalizione di centro destra nel segno della legalità. Il precedente del doppio incarico… “coperto” dall’ateneo di Messina e arenato per 8 anni in Procura

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Il candidato a sindaco Dino Bramanti                                Il direttore generale dell’Irccs Angelo Aliquò



Non è ineleggibile, né incompatibile, non secondo le norme che regolano le elezioni e governano gli enti locali.

Tuttavia, Dino Bramanti quando ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Messina ha comunicato al direttore generale dell’Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo”, architetto Angelo Aliquò, di autosospendersi a partire dal 27 marzo del 2018.

In pratica, di non andare a svolgere le funzioni di direttore scientifico dell’Istituto dei colli san Rizzo almeno sino alle elezioni del 10 e all’eventuale ballottaggio del 24 giugno, per un periodo dunque lungo tre mesi, in modo da potersi dedicare a tempo pieno, anima e corpo, alla campagna elettorale alla guida della coalizione di centrodestra.

Ora, se un qualunque manager di un’azienda privata facesse una comunicazione analoga a quella dell’aspirante primo cittadino, il datore di lavoro gli sospenderebbe la retribuzione e avvierebbe la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per grave inadempimento, salvo il caso in cui generosamente gli volesse mantenere il posto perché magari condivide e sostiene il percorso politico del suo dipendente.

Ma l’irrcs non è un’azienda privata.

Eravamo quattro amici al bar

L’Irccs è un ente pubblico abbondantemente finanziato con i soldi dei contribuenti siciliani: ogni anno nella casse della struttura (promossa dalla Fondazione Bonino Pulejo, a sua volta azionista della Gazzetta del Sud), che si dovrebbe occupare di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite affluiscono 26 milioni di euro per 70 posti letto attivi.

E’ un ente pubblico il cui legale rappresentante, pubblico ufficiale, ha l’obbligo di fare gli interessi della pubblica amministrazione applicando le leggi dello Stato.

Invece, il commissario straordinario Angelo Aliquò non ha battuto ciglio, come se la decisione di Bramanti fosse esercizio di un diritto assoluto ed insindacabile o una questione da gestire tra vecchi amici o in famiglia.

Non esiste infatti nell’albo pretorio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico una delibera che prenda atto della comunicazione del direttore scientifico: non si è riuscito neppure a sapere se esiste una nota formale o quest’ultima non sia una semplice comunicazione orale, di quelle che si fanno ai propri parenti per metterli a conoscenza di un viaggio vacanza in località esotica.

Né esiste una delibera con cui i vertici del Neurolesi assumono provvedimenti che vadano a incidere modificandolo sul rapporto che lega Bramanti all’Irccs, primo fra tutti sull’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Chi scrive, per scrupolo, ha mediante telefonate e mail (inviate per posta elettronica certificata) chiesto ripetutamente copia di questi provvedimenti e della nota di Bramanti al direttore generale ma si è  trovato di fronte un muro di gomma, segno tangibile dell’aria salubre di trasparenza che si respira sui colli san Rizzo.

Se questi provvedimenti non ci sono se ne deve desumere che tutto è rimasto immutato nei rapporti di dare e avere tra Irccs e Bramanti: rapporti disciplinati da un contratto di prestazione d’opera intellettuale, cui si applicano anche le norme del codice civile e, in specie, l’eccezione di inadempimento.

In base a questo contratto e alla legge da un lato “il direttore scientifico è obbligato a svolgere a tempo pieno ed esclusivo le funzioni di coordinamento e promozione dell’attività di ricerca, incarico incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa pubblica e privata e con qualsiasi professione”; dall’altro, l’Irccs è obbligato a corrispondergli 150 mila euro all’anno, piu o meno 13 mila euro al mese.

Nel momento in cui ha deciso di dedicarsi esclusivamente e a tempo pieno ad altra attività (la campagna elettorale) Bramanti non ha violato gravemente questo fondamentale obbligo contrattuale?

Le legge e il contratto (che rispecchia tutto quanto prevede la normativa in materia), sottoscritto da Bramanti, prevedono che “in caso di grave inadempimento o per gravi motivi il legale rappresentante dell’Irccs, previa contestazione formale dell’addebito, deve proporre al ministero della Sanità, titolare del potere di nomina, la risoluzione del rapporto”.

Il manager Angelo Aliquò non gestendo un’azienda di proprietà di famiglia non ha l’obbligo giuridico, sanzionato a sua volta in caso di omissione, di applicare la norma contrattuale e la legge?

Se ne starebbe con le mani in mano, per esempio, il direttore generale del Policlinico a cui il direttore sanitario (legato all’azienda da un contratto analogo a quello di Bramanti) comunicasse che per tre mesi si assenterà dal lavoro avendo deciso di fare un viaggio per il mondo?

E Aliquò si girerebbe disinvoltamente dall’altra parte se Bramanti si fosse candidato con una formazione politica avversa a quella che è riconducibile al presidente della regione Nello Musumeci, da cui a breve dipenderà la sua riconferma a manager della sanità?

Tra l’altro, la condotta di Dino Bramanti chiama in causa in qualche modo anche l’ateneo di Messina: proprio perché l’incarico di direttore scientifico ha natura esclusiva, lo scienziato è in aspettativa dall’Università, amministrazione di cui è dipendente. Ma l’aspettativa gli è stata concessa (e gli poteva essere concessa solo per questo) per svolgere a tempo pieno le funzioni di direttore scientifico e non certo per fare una campagna elettorale lunga tre mesi.

 

 

L’allergia “esclusiva”… alla legge

Lo scienziato Dino Bramanti già in passato ha dato ampie prove dell’allergia alla natura esclusiva delle funzioni di direttore scientifico.

Nel 2006, quando fu nominato direttore scientifico dell’Irccs Neurolesi, Bramanti era infatti docente straordinario dell’ateneo di Messina, a cui era legato da un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo: aveva appena vinto un concorso per ordinario di anatomia benché il campo di azione dell’Istituto dei colli San Rizzo fosse da sempre la neurologia.

Tuttavia, benché la legge sugli Irccs del 2003 stabilisse in maniera chiara e inequivocabile la natura esclusiva dell’incarico di direttore scientifico (e in questo senso nel 2004 si era pronunciato perentoriamente il Consiglio di stato e la legge finanziaria del 2007), Bramanti firmò il contratto con il legale rappresentante dell’Irccs Neurolesi Raffaele Tommasini, avvocato e docente universitario, impegnandosi a svolgere le incombenze di coordinatore della ricerca scientifica in cambio di 130 mila euro all’anno (l’indennità di allora).

Insomma, il candidato a sindaco del centro destra per due anni si impegnò contemporaneamente a tempo pieno e a regime esclusivo con Irccs e Università di Messina: la stessa situazione di illegalità in cui si trova un uomo che si sposa con due donne contemporaneamente, assumendo l’obbligo giuridico di fedeltà sia nei confronti dell’una che dell’altra.

Lo scienziato così cumulò per due anni, in palese violazione di legge, gli emolumenti di docente universitario, che gli venivano accreditati di mese in mese sul conto corrente, e quelli di direttore scientifico, che andava maturando come credito ma che prudentemente non si faceva liquidare.

Fu il settimanale Centonove in una serie di articoli firmati da Michele Schinella a denunciare (tra le altre cose) la violazione del divieto di cumulo da parte di Dino Bramanti.

A seguito degli articoli, l’Università all’epoca guidata dal rettore Franco Tomasello chiese un parere all’Avvocatura dello Stato che dopo quattro mesi, a maggio del 2008, si trovò d’accordo con la legge e con il settimanale, imponendo a Bramanti di mettersi in aspettativa dall’ateneo.

Negli stessi giorni della primavera del 2008 sui colli san Rizzo giunsero i Nas dei carabinieri che oltre a riscontrare una serie di carenze igieniche, strutturali e organizzative che facevano a pugni con l’etichetta di eccellenza strombazzata ad ogni pie sospinto da Bramanti e ripresa da addetti stampa che si spacciano per giornalisti, rilevò il doppio incarico e lo denunciò in informative di reato alla Procura della Repubblica di Messina, ipotizzando l’ abuso d’ufficio, il falso e la truffa.

A quel punto Bramanti, finito nella morsa di un’inchiesta penale insidiosa, rinunciò attraverso apposite dichiarazione all’Ufficio provinciale del Lavoro, ai 260 mila euro di credito che vantava nei confronti del Neurolesi.

Il risultato fu degno di una delle migliori opere di Pirandello: Bramanti fu pagato per due anni dall’Università per la quale non aveva lavorato, né poteva farlo visto che svolgeva l’incarico di direttore scientifico sui colli san Rizzo; e invece non fu materialmente pagato dall’irccs, ente per cui aveva realmente lavorato.

L’università… spettatrice collusa

L’università degli studi di Messina (all’epoca rettore era Franco Tomasello e il direttore amministrativo era Pino Cardile) che aveva pagato per due anni un docente che non aveva svolto attività di professore universitario fece orecchie da mercante, non assumendo alcun provvedimento: né di richiesta della restituzione di quanto corrisposto (qualcosa come 100 mila euro); né l’attivazione di procedimenti disciplinari che in altri atenei per casi simili (basta guardare nella giurisprudenza dei giudici amministrativi) avevano portato alla decadenza dal ruolo di docente.

L’inchiesta penale arenata e le perle di diritto

L’inchiesta penale sul doppio incarico fu affidata al sostituto procuratore del Tribunale di Messina Anna Maria Grazia Arena.

Il fascicolo, aperto a giugno del 2008 a seguito dell’informativa dei Nas dei carabinieri, aveva come indagati  Dino Bramanti e Raffaele Tommasini solo per il reato di abuso di ufficio, il meno grave di quelli rilevati dai carabinieri.

Per 7 anni il fascicolo rimase fermo, riposto in un angolo degli uffici della Procura.

Non fu fatta alcuna attività di indagine: né ce n’era bisogno, visto che tutto era stato documentalmente accertato dai carabinieri.

Duemila e 500 giorni dopo, il 24 aprile del 2015, con il reato di abuso d’ufficio ampiamente prescritto, il pubblico ministero chiese l’archiviazione.

Le due pagine di motivazioni sono davvero interessanti: “Non può configurarsi il reato perché manca il danno patrimoniale (elemento costitutivo della fattispecie di reato, ndr) all’Irccs, visto che Bramanti ha rinunciato agli emolumenti”, ha scritto il pm Arena, che non è stata minimamente sfiorata  dal dubbio che il reato potesse essere configurato nella forma tentata.

E il danno patrimoniale nei confronti dell’Università?

Il pubblico ministero Arena nel rispondere a questa domanda ha prodotto un’argomentazione che poco si concilia con il buon senso, giusto per non scomodare il diritto: “L’Università non ha mai inteso recuperare gli stipendi, quindi non può assumere la veste di persona danneggiata avendo dato causa con il suo comportamento alla realizzazione del danno. Pertanto non si ravvisano elementi di reato”.

Quindi – a seguire il raffinato ragionamento giuridico del magistrato della Repubblica italiana – poiché il rettore e il direttore amministrativo dell’ateneo (e non certo l’Istituzione  l’Università) non hanno fatto il loro dovere a livello amministrativo e anzi con il loro comportamento hanno facilitato il danno all’Istituzione Università, invece di ritenere gli stessi concorrenti nel reato se non addirittura autori di altro reato in forma omissiva come vorrebbero la logica e i principi di diritto, va concluso che il reato contestato a Bramanti e Tommasini non sussista.

In conclusione, per il pm Arena un’illegalità ha annullato un’illegalità precedente.

Il Giudice per le indagini preliminari Salvatore Mastroeni, ex marito della pm Arena, tre mesi dopo ha accordato l’archiviazione: in 5 righe scritte a penna ha dichiarato “di condividere il ragionamento del sostituto della Procura”.