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Inchiesta sull’appalto della Siracusa Gela, il consulente/mediatore Nicola Armonium collabora con gli inquirenti e torna libero. In 10 ore di interrogatorio puntella le accuse nei confronti dei coimputati di corruzione e chiama in causa altri personaggi di rilievo politico e istituzionale. Omissati i verbali

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L'ex vice presidente del Cas Nino Gazzara

L’ex vice presidente del Cas Nino Gazzara

Arrestato il 13 marzo del 2018 ha fatto una quindicina di giorni di carcere, poi 3 mesi di arresti domiciliari.

Alla vigilia dell’udienza preliminare ha deciso di vuotare il sacco: ha ammesso i fatti contestati, ha fatto nomi e cognomi, ha tirato in ballo personaggi di rilievo politico e istituzionale.

Nicola Armonium, il titolare di Pachira Srl, società usata – secondo la Procura di Messina – per pagare tangenti a Nino Gazzara, il vicepresidente del Cas, l’ente che aveva bandito la gara, in modo che si prodigasse per favorire il Raggruppamento imprenditoriale Condotte Acque Spa e Cosedil Spa aggiudicatario dell’appalto da 320 milioni di euro per la costruzione di un tratto della Siracusa Gela, è libero.

A disporre la revoca di qualsiasi misura cautelare il Giudice per le indagini preliminari Simona Finocchiaro.

Ma un peso determinante l’ha avuto il parere positivo della Procura guidata da Salvatore De Lucia, che sino a 3 mesi e mezzo fa si era detta contraria anche ai domiciliari in luogo del carcere, disposti comunque dal Tribunale della Libertà il 29 marzo del 2018.

“La condotta processuale di Armonium ha fatto cessare le esigenze cautelari”, ha motivato il gip Finocchiaro.

Di più, la Procura ha dato il consenso alla definizione della posizione processuale di Armonium attraverso il patteggiamento.

La “condotta processuale” positivamente valutata da pm e gip è condensata in due verbali di interrogatorio tenuti in data 2 luglio e 6 luglio del 2018.

Due interrogatori lunghi 10 ore, a cui ha partecipato anche l’aggiunto della Procura Rosa Raffa.

La corruzione

Armonium davanti ai magistrati ha raccontato come si sono svolti i fatti che la Procura ha declinato in termini di corruzione, puntellando l’impianto accusatorio nei confronti di coloro che sono coimputati: Nino Gazzara, colui che secondo l’accusa ha percepito una tangente sotto forma di consulenza legale a favore di Pachira; Stefano Polizzotto, il legale con un passato da capo di gabinetto del Governatore Rosario Crocetta destinatario anch’egli di somme di denaro da parte di Pachira; Duccio Astaldi e Antonio D’andrea, legali rappresentanti del Raggruppamento che si è aggiudicato l’appalto e con Armonium hanno sottoscritto un contratto di consulenza da quasi due milioni di euro.

Armonium è andato anche oltre: ha chiamato in causa personaggi sinora estranei alle indagini e ha aperto squarci di luce anche su altri appalti: è per questo che i verbali sono stati in larga parte omissati.

Gli abusi d’ufficio

Secondo l’impianto accusatorio sono due gli atti di favore che Gazzara, in cambio di una consulenza di 30 mila euro e dell’impegno a consulenze future, ha cercato di far conseguire al Raggruppamento di imprese vittorioso: uno effettivamente deliberato, l’altro no.

Innanzitutto, la stipula di un addendum al contratto di appalto, firmato dall’allora direttore generale Maurizio Trainiti, che ha consentito alla ditta di posticipare la consegna del tratto principale di autostrada di 6 mesi, rispetto alla data fissata nel bando di gara del 31 dicembre del 2015.

Trainiti insieme agli istigatori Gazzara, Astaldi, D’andrea e Polizzotto sono imputati di abuso d’ufficio.

Secondo la procura questo patto era illegale. Per le difese era pienamente lecito e giustificato dal ritardo nell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Gazzara ancora sempre nell’ambito dell’accordo corruttivo si spese successivamente sul nuovo direttore generale, Salvatore Pirrone, per fare ottenere al raggruppamento un anticipazione del 5% del valore dell’appalto, ma l’anticipazione non fu mai data: Pirrone ritenne fosse vietata dalla legge.

La turbativa d’asta

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per turbativa d’asta anche dei componenti della sub commissione incaricata dalla commissione di gara nazionale di verificare se le migliorie al progetto definitivo proposto dal raggruppamento vincente non fosse in contrasto con la legge o con il disciplinare di gara e quindi la società risultata vittoriosa non andasse esclusa.

La sub commissione diede il via libera all’aggiudicazione. Secondo la procura così facendo ha turbato la gara, perché il raggruppamento vincente andava escluso.

Che la gara, però, non sia stata truccata, non nel modo ipotizzato dalla Procura, l’ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa (vedi ampio servizio sulla vicenda).

Imputati di turbativa d’asta sono Pietro Mandanici, Sebastiano Sudano, Antonino Recupero, Corrado Magro e Gaspare Sceusa.

L’eccesso di zelo innocuo

Quest’ultimo, capo dell’ufficio tecnico del Consorzio per le autostrade siciliane, è accusato anche di abuso d’ufficio per aver autorizzato il sub contratto di consulenza legale tra il raggruppamento vincente e la società Pachira Srl, nonostante questo tipo di contratti di sub appalto siano vietati.

In questo modo Sceusa – per la pubblica accusa – ha fatto conseguire un vantaggio indebito alla Pachira srl.

L’attività di indagine ha mostrato che questo contratto di consulenza non ha aggravato in alcun modo il costo dell’appalto per la pubblica amministrazione.

Anche se non vi fosse stata autorizzazione di Sceusa, nulla poteva impedire al raggruppamento vittorioso di procedere alla stipula dello stesso.

Sceusa nel corso di interrogatorio aveva spiegato che l’autorizzazione fu frutto di eccesso di zelo, in quanto non si trattava di un vero e proprio sub appalto: Pachira Srl cioè non andava a compiere opere o attività cui si era impegnato in sede di gara il Raggruppamento di imprese vittorioso, ma attività di tutt’altra natura.

Disposto lo stralcio della posizione di Armonium, tutti gli altri imputati si troveranno davanti al gip Eugenio Fiiorentino il prossimo 16 luglio.

Inchieste del Cas bis, per la Procura e il Gip Salvatore Mastroeni la gara d’appalto per la costruzione della Siracusa Gela era truccata, ma il Consiglio di Giustizia amministrativa un anno prima aveva detto il contrario. Il peso della testimonianza dell’ex capo del genio di Messina Civile Gaetano Sciacca, sconfessato dai giudici amministrativi

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Il gip Salvatore Mastroeni

Il gip Salvatore Mastroeni

L’impianto accusatorio dell’inchiesta condotta dalla Procura di Messina che il 14 marzo del 2018 è deflagrato con sei arresti eccellenti, si fonda su un dato sposato in toto dal Giudice per le indagini preliminari, Salvatore Mastroeni: la gara da 370 milioni di euro bandita nel 2013 dal Consorzio per le autostrade siciliane per la costruzione di un tratto di 20 km dell’autostrada Gela Siracusa è stata truccata a favore del Raggruppamento imprenditoriale Condotte Acque Spa e Cosedil Spa.

La prova?

Le dichiarazioni dell’ex Capo del Genio civile di Messina, Gaetano Sciacca.

Eppure, che le decisive valutazioni di Gaetano Sciacca non fossero giuridicamente corrette e che la gara non fosse truccata, non almeno secondo la modalità ritenuta dalla Procura, l’aveva stabilito in maniera chiara il Consiglio di giustizia amministrativa con una sentenza del 5 maggio del 2017, pubblicata 24 giorni dopo, il 29 maggio del 2017.

La pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa siciliana era arrivata due mesi prima che il procuratore aggiunto Vincenzo Barbaro, e i sostituti Rossana Casabona  e Alessia Giorgianni, il 6 luglio del 2017, chiedessero le misure cautelari per il funzionario Gaspare Sceusa, colui cioè che secondo l’accusa, quale presidente della sub commissione di gara incaricata di valutare un aspetto controverso del progetto esecutivo del gruppo risultato vincitore, aveva truccato la gara.

E sollecitassero analoghe misure cautelari per Nino Gazzara, vicepresidente del Cas; Nicola Armonium, titolare di una società di consulenza legale, Pachira Srl; per il i rappresentanti legali  del gruppo imprenditoriale Condotte Acque, Duccio Astaldi e Antonio D’andrea, per l’avvocato Stefano Polizzotto, accusati di essersi prodigati dopo l’aggiudicazione dell’appalto (insieme allo stesso Sceusa) per favorire l’impresa aggiudicataria nell’esecuzione dell’appalto, anche e soprattutto attraverso la corruzione dell’avvocato Gazzara avvenuta per il tramite di Armonium.

La sentenza del Cga era di nove mesi prima che il Gip Salvatore Mastroeni il 14 marzo del 2018 disponesse gli arresti domiciliari per Sceusa, Astaldi, D’andrea e Polizzotto e il carcere per Armonium e Gazzara, fidandosi ciecamente del materiale probatorio presentatogli dalla Procura.

Il giudice Mastroeni, in specie, per quanto riguarda il reato di alterazione del risultato della gara d’appalto che a Sceusa è costato la privazione della libertà, ha preso per oro colato quanto aveva detto Gaetano Sciacca.

La gara truccata secondo la Procura

Il gruppo Condotte Spa Cosedil Spa si era aggiudicata la gara presentando un progetto migliorativo rispetto a quello definitivo proposto dalla stazione appaltante e già approvato dal Genio civile di Ragusa.

Questo progetto migliorativo prevedeva che i conci dei viadotti “Salvia” e “Scardina” che attraversavano il tratto di autostrada oggetto di appalto fossero di dimensioni diverse da quelle contenute nel progetto definitivo: più grandi, e quindi in misura minore rispetto al progetto he costituiva termine di riferimento della gara.

La commissione ministeriale formata da tecnici nominati dal ministro alle Infrastrutture, dopo aver formulato la graduatoria finale che vedeva al primo posto il Raggruppamento Condotte acqua spa Cosedil spa, aveva chiesto alla sub commissione presieduta da Sceusa  proprio di verificare se questa miglioria non fosse in contrasto con la legge o con il disciplinare di gara e quindi la società risultata vittoriosa non andasse esclusa.

Più precisamente, i commissari nazionali chiedevano se in virtù proprio di queste modifiche non fosse necessaria la preventiva approvazione del progetto esecutivo proposto dall’impresa vincitrice da parte del Genio civile.

Dopo alcune sedute la sub commissione anche sulla base delle dichiarazioni rassicuranti dei legali dell’impresa aggiudicataria si pronuncia nel senso che non c’era bisogno di questa approvazione preventiva. Cosi si arriva all’aggiudicazione definitiva.

Gli inquirenti ipotizzano che questa decisione della sub commissione fosse illegale e di conseguenza la gara truccata. Iscrivono sul registro degli indagati oltre a Sceusa gli altri componenti la commissione.

Ma prove dell’illegalità non ne hanno. Non hanno intercettazioni, testimonianze. documenti che lo attestino. Nulla di nulla.

L’assist dell’ex Genio Gaetano Sciacca

E’ Gaetano Sciacca a fornire linfa alla tesi degli inquirenti.

Il 13 febbraio del 2016 infatti, al pubblico ministero che lo convoca in Procura, spiega con sicurezza: “Il progetto dell’offerta progettuale del raggruppamento Condotte Cosedil, avrebbe comportato la necessità di una nuova approvazione da parte del Genio civile, proprio perché era prevista una modifica dimensionale dei conci e una loro riduzione numerica”.

Sciacca va oltre: “Mi pare dubbio il comportamento della sub commissione che non si sia attivata per richiedere un parere al Genio civile sul progetto migliorativo”.

L’ex capo del Genio civile conclude, rincarando la dose: “Le modifiche tecniche contenute nell’offerta costituiscono una variazione tale da determinare non solo una nuova approvazione da parte del Genio civile ma una nuova approvazione in linea tecnica-amministrativa da parte dell’Anas”. Di più. Sciacca dichiara: “Il progetto andava approvato da un organo interno al Cas denominato Rina, e lo stesso Responsabile unico del procedimento avrebbe dovuto validare di nuovo il progetto”

Insomma, secondo Sciacca l’operato della sub commissione era stato completamente fuori legge.

Il giudice Mastroeni d’accordo con i i tre pubblici ministeri Barbaro, Casabona e Giogianni, sulla scorta di questa valutazione, conclude: “Vi è un’evidente turbativa della gara”.

Se Sciacca è smentito dal Cga e i giudici non se ne avvedono

La gara d’appalto arriva all’attenzione degli organi di giustizia amministrativa regionale cui si erano rivolti le società perdenti, immediatamente dopo l’aggiudicazione.

Secondo i ricorrenti la società aggiudicataria andava esclusa proprio perché il progetto migliorativo richiedeva nuova e  preventiva autorizzazione da parte del Genio civile.

E’ stato il Tar di Catania nel 2014 semplicemente in base a quanto sostenuto nel ricorso sul punto e senza alcun giudizio di merito a chiedere alla Procura di Messina di controllare l’andamento della gara.

In sede di merito, tuttavia sia il Tar che, in appello, il Cga danno ragione al Cas e al Raggruppamento vittorioso.

Sul dato su cui si incentra l’inchiesta penale, già il Consiglio di giustizia amministrativa si era pronunciato l’1 dicembre del 2014, un anno e mezzo prima che Sciacca venisse sentito dalla Procura.

I giudici d’appello avevano rigettato il ricorso sottolineando che “la sub commissione aveva approfondito la questione della necessità dell’approvazione preventiva del progetto del Genio civile e che comunque questa rientrava nella valutazione discrezionale della commissione, aggredibile solo se irragionevole: cosa che non ricorreva nel caso di specie”.

Una motivazione che ha permesso ai pm ministeri e al Gip di ritenere che questa decisione del Cga non ostasse sotto il profilo penale alla configurazione del reato di turbativa d’asta

Tuttavia, il Cga nel 2017 torna specificamente sulla questione nel giudizio revocatorio, rimedio straordinario (per fare un parallelismo una sorta di revisione di sentenza penale passata in giudicato), instaurato dalle società perdenti.

E vi torna non solo in punto di diritto giustificando tutto attraverso il ricorso alla categoria della discrezionalità amministrativa, ma avvalendosi della consulenza tecnica del capo del Genio civile di Ragusa, ovvero di colui che guida l’ufficio competente a esprimersi sul progetto dell’appalto.

Il giudizio tranciante del consulente del CGA

Sulla base di questa consulenza il Cga aveva concluso che “la relazione non lascia adito a dubbi sulla natura dell’intervento autorizzatorio del Genio civile e sul carattere non essenziale delle modifiche proposte dalla società aggiudicataria riguardo le dimensioni dei conci dell’impalcato dei viadotti Salvia e Scardino”.

Il Capo del Genio civile di Ragusa, smentendo Gaetano Sciacca, nella sua relazione aveva spiegato: “Le società concorrenti erano libere di presentare progetti migliorativi. L’ unica condizione è che prima della realizzazione delle opere (e non prima dell’aggiudicazione e della presentazione dell’offerta da parte delle ditte concorrenti, ndr) vengano depositati gli esecutivi e le verifiche delle opere provvisionali per la preventiva autorizzazione del Genio civile”.

Ciò che ha sempre ritenuto la sub commissione presieduta da Sceusa e ciò che è stato fatto dopo l’aggiudicazione e prima dell’inizio dei lavori.

In altre parole, secondo il Cga, la sub commissione presieduta da Sceusa ha operato correttamente secondo quelle che sono le regole tecniche in materia giuridico ingegneristica.

Esattamente il contrario dell’idea che si è fatta la Procura.

Di questa sentenza del 2017 nella richiesta di misure cautelari e nell’ordinanza firmata da Mastroeni non c’è traccia

Che “c’azzecca” l’ex capo del Genio civile…

Le prove regina che la gara fosse truccata è la testimonianza di Gaetano Sciacca.

Questi è stato sentito a sommarie informazioni testimoniali, benché in realtà gli inquirenti gli abbiano chiesto una valutazione tecnica, da veri e propri esperti: ciò che per legge si fa attraverso la nomina di un consulente. E solo questa d’altronde gli potevano chiedere.

Sciacca non solo non è testimone: non si è mai occupato del progetto dell’autostrada che rientrava nella competenza del Genio civile di Ragusa, quindi nulla sa dell’opera.

Ma quando viene sentito non è più da due anni ormai (dal 14 settembre del 2014) a capo del Genio civile di Messina: è infatti a capo di ufficio con tutt’altre competenze, l’Ispettorato del Lavoro.

Non solo. Tra il 2011 e il 2012, per oltre un anno, Gaetano Sciacca, per volere dell’allora Governatore Raffaele Lombardo, ha rivestito, contemporaneamente alle funzioni di capo del Genio civile, anche quelle di vertice del Consorzio per le autostrade siciliane: dei cui funzionari anni dopo ha bocciato l’operato.

Il perché un procuratore della Repubblica senta la necessità di convocare Sciacca, che nella vicenda non ha avuto alcun ruolo, è un mistero che la lettura degli atti non permette di disvelare.

Gravi indizi…. di equivoci

Che la gara d’appalto non si possa dire truccata non significa che le altre ipotesi di reato contestate dalla Procura e accolte dal Gip (che ha disposto una serie di arresti), relativamente al periodo successivo all’aggiudicazione poggino di conseguenza solo per questo sulla sabbia.

Tuttavia, la lettura delle carte consente di dire che una serie di fatti per come sono stati ricostruiti dalla Procura non hanno pieno riscontro nella realtà o sono smentiti.

Di certo c’è che Nino Gazzara, ex onorevole della repubblica italiana, ha ottenuto il 20 gennaio del 2015 un contratto di consulenza legale per attività professionale di avvocato della durata di un anno dalla società Pachira di Nicola Armonium, a sua volta legata da contratto con il gruppo imprenditoriale che si era aggiudicato l’appalto. E che ha incassato 31 mila euro.

 

IL COMMENTO: Inchieste del Cas, il direttore generale Salvatore Pirrone e il funzionario Gaspare Sceusa rischiano di finire in carcere per tre reati inesistenti. Il tintinnio di manette e la frana…. della Procura, arginata solo in parte dal Gip Eugenio Fiorentino. Il ruolo del consulente tecnico e le 22 ipotesi di reato contestate

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Il direttore generale Salvatore Pirrone

Il direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone

 

Può un pubblico amministratore che ordina in via d’urgenza dei lavori per fermare una frana fonte di pericolo per le persone essere accusato del reato di Disastro ambientale punito con una pena da 5 a 15 anni e rischiare la misura cautelare del carcere perché i lavori non sono stati eseguiti adeguatamente dalla ditta incaricata e il pericolo della frana – secondo un consulente del pubblico ministero – permane?

A questa domanda un qualunque cittadino dotato di semplice buon senso e di elementare cultura giuridica risponderebbe con un no, accompagnato magari da un tono di indignazione, tanto la risposta è scontata.

Eppure, ciò che per un semplice cittadino sarebbe inimmaginabile, è realmente accaduto.

E’ accaduto al direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone e al direttore tecnico dello stesso ente pubblico che ha la gestione delle autostrade siciliane, Gaspare Sceusa.

Il sostituto procuratore della Repubblica Anna Maria Grazia Arena ipotizzando nei loro confronti il reato di Disastro ambientale aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Per un terzo funzionario del Cas Antonio Spitaleri, il pm aveva domandato il Divieto di dimora in provincia di Messina.

Il giudice per le indagini preliminari, Eugenio Fiorentino, non ha accordato le misure.

Ma non perché ha ritenuto non configurabile questo gravissimo reato (previsto dall’art. 452 quater del cod. pen.), ma perché ha considerato sufficiente a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato la misura della sospensione delle funzioni per 12 mesi.

Il peccato originale della frana

La frana è quella che il 5 ottobre del 2015 interessa l’autostrada Messina Catania, determinando nei pressi di Letojanni la chiusura dell’intero tratto di autostrada in direzione della città etnea. La Procura di Messina apre un’inchiesta.

Il Consorzio interviene il giorno stesso. Vengono affidati i lavori a una ditta di Letojanni, la Musumeci Spa, con procedura di somma urgenza e quindi affidamento diretto. Costo totale 500 mila euro. I lavori iniziano il 27ottobre 2015 e terminano il 26 gennaio del 2016.

Qualche giorno dopo viene aperta l’autostrada sia pure ad una corsia.

Il 26 novembre 2016, un anno dopo, in seguito ad abbondanti precipitazioni dei detriti cadono sull’autostrada: non fanno danni e la corsia viene chiusa solo per poche ore.

Pietro Concetto Costa, ingegnere di Catania, nominato consulente dal sostituto Anna Maria Grazia Arena titolare dell’inchiesta per accertare le cause della frana del 5 ottobre del 2015 e le eventuali responsabilità, ha analizzato pure i lavori che il Cas ha messo in cantiere in via d’urgenza a seguito della frana.

E ha concluso che l’opera realizzata in somma urgenza non è adeguata a proteggere la pubblica incolumità, in specie gli automobilisti.

In base a queste valutazioni e a quanto capitato un anno dopo con il crollo di detriti, il pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari hanno contestato ai funzionari che hanno avuto un ruolo nei lavori il reato di Disastro ambientale.

Se le accuse poggiano su un costone di sabbia

Si può mai sostenere che la costruzione di un’opera di contenimento fatta d’urgenza per evitare proprio il disastro ambientale e per proteggere la pubblica incolumità, sia pure fatta male, possa configurare in capo all’amministratore pubblico il reato che commette chi per esempio scarichi a mare migliaia di tonnellate di sostanze chimiche inquinanti o appunto determina il dissesto idrogeologico?

Certo che no.

Peraltro il consulente della Procura, il sostituto procuratore e il Gip,  a leggere l’ordinanza, valutano l’opera come se fosse l’opera definitiva per risolvere il problema.

E invece non è così.

Seppure la frana da allora non si è mossa più, il Cas ha nel frattempo elaborato un progetto definitivo che per risolvere definitivamente il problema prevede un costo di 12 milioni di euro.

Il diritto è buon senso

Ma non è solo il buon senso e la logica a sconfessare la tesi del sostituto Maria Grazia Arena e del Gip Fiorentino.

Basta leggere la norma del’articolo 452 quater del codice penale. Che hanno letto pure pubblico ministero e Gip, prendendone però – come si capisce scorrendo l’ordinanza di misure cautelari – solo un pezzetto.

La norma stabilisce che è disastro ambientale:  l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; oppure  (seconda ipotesi), l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure, terzo caso, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto e l’estensione compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.

Il sostituto Arena e il Gip Fiorentino convergono sul terzo caso e in sintesi dicono: siccome le opere non sono state fatte bene e siccome c’è ancora il pericolo per le persone allora i due funzionari hanno commesso il reato di disastro ambientale.

Entrambi i magistrati però si concentrano sull’offesa alla pubblica incolumità, e dimenticano che la norma (il terzo caso) impone che la condotta tacciabile di Disastro ambientale abbia comunque determinato una compromissione o un fatto di alterazione della natura o dell’ecosistema e solo in conseguenza di ciò ci sia un’esposizione a pericolo per le persone.

I lavori di contenimento della frana hanno arrecato una grave compromissione o alterazione dell’ecosistema?

La risposta è elementare.

Senza contare che manca in ogni caso completamente nella condotta il dolo, necessario per contestare questo reato.

Il paradosso del tintinnio di manette

Il consulente della Procura nella sua perizia ha evidenziato che la frana del 5 ottobre 2015 è frutto di una serie di condotte illegittime tenute dai proprietari di alcuni villaggi turistici e di civili abitazioni ubicate a monte della frana e di alcune condotte omissive di taluni funzionari che non si erano attivati per prevenire le frana pur avendone l’obbligo.

In dieci sono stati iscritti sul registro degli indagati per Disastro ambientale, ma per nessuno di loro è stata assunto alcuna misura cautelare, richiesta e disposta per coloro (i tre funzionari del Cas sospesi dal Gip Fiorentino, appunto) che invece hanno cercato di bloccare gli effetti del fenomeno franoso.

Il peculato…. per aver pagato quanto dovuto

 

Per la verità, Pirrone, Sceusa e Spitaleri sono accusati pure di peculato e anche per questo reato il pm aveva chiesto la misura cautelare del carcere.

Ma anche questa imputazione, condivisa dal Gip Fiorentino, avrà di che far divertire gli avvocati e il Tribunale del Riesame, un po meno gli indagati.

La colpa dei tre è di aver liquidato di fatto 40 mila euro ai due progettisti dell’opera utilizzando una sorta di “copertura”.

Nella ricostruzione del sostituto Arena, i due progettisti (un ingegnere e un geologo) li nomina la ditta, che si era impegnata a effettuare solo i lavori, ma doveva nominarli la stazione appaltante Cas.

Poi però li paga il Cas attraverso lo “schermo”  di una perizia di variante in corso d’opera approvata dai vertici del Cas che porta l’importo dei lavori dai 400 mila euro inizialmente previsti a 500 mila.

Ai due professionisti vanno in tutto 40 mila euro.

Ora, il peculato è il reato del pubblico ufficiale che si appropria di un bene o di denaro della pubblica amministrazione di cui ha il possesso e può comportare una pena sino a 10 anni e 6 mesi.

Pur volendo ritenere verosimile la dietrologica ricostruzione del sostituto Arena sulla perizia di variante usata da “copertura”, ricostruzione fondata solo su deduzioni e nessun elemento di prova,  viene subito da porsi una domanda: Pirrone, Sceusa e Spitaleri si appropriano dei 40 mila euro?

Certo che no.

Forse pagano chi non ne ha diritto, al solo scopo, in ipotesi, di appropriarsi poi della somma in virtù di un accordo illecito a monte con gli stessi percettori, di una parte del denaro?

No.

E’ lo stesso Gip Fiorentino ad affermare che “i due professionisti hanno svolto effettivamente il lavoro e hanno diritto ad essere pagati”.

E allora come è possibile che due magistrati abbiano ritenuto che i tre abbiano commesso questo reato?

La risposta è impietosa: la lettura parziale e dunque errata già sotto il profilo della ratio della norma, di una massima di una sentenza del 2017 della Corte di cassazione.

Basta leggere l’ordinanza di misure cautelari firmata da Fiorentino per comprenderlo.

Il sostituto e il Gip per sostenere che la condotta dei tre pubblici funzionari sia peculato e non abuso d”ufficio (reato meno grave, che non consente gli arresti) citano i giudici con l’ermellino: “L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici“, scrive la Corte di Cassazione: ciò che potrebbe calzare a pennello alla condotta cosi come ricostruita dalla Procura che si fonda sul fatto che la perizia di variante di 100 mila euro sia stata fatta con lo scopo di far pagare al Cas chi doveva pagare invece la ditta.

La Cassazione continua: “mentre integra il più grave reato di peculato l’atto di disposizione compiuto in difetto di qualsiasi motivazione o documentazione ovvero in presenza di una motivazione di copertura formale per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle della pubblica amministrazione“, affermano ancora i magistrati del massimo organo della giurisdizione.

“L’esistenza della “copertura formale” data dalla perizia di variante”, chiosa il Gip Fiorentino in accordo con il sostituto Arena, “propende per la contestazione del reato di peculato”.

Anche in questo caso i due magistrati si concentrano sulla “copertura”, che è una modalità dell’azione, e si coprono gli occhi sulla finalità della condotta richiesta dalla Cassazione perché possa essere contestato il peculato: le finalità esclusivamente private.

Hanno i tre funzionari del Cas un interesse esclusivamente privato nel far pagare i due professionisti (che, si ripete, ne avevano il diritto) attraverso la “copertura” della perizia di variante?

La risposta anche in questo caso è elementare.

E’ lo stesso sostituto procuratore a sostenere che i due professionisti andassero nominati e pagati dal Cas.

Se almeno una volta il Gip boccia il pm

Il sostituto procuratore Anna Maria Grazia Arena nelle sue richieste si era spinta anche oltre.

Aveva infatti chiesto la custodia in carcere per Pirrone e Sceusa e il divieto di dimora per Spitaleri anche per un altro reato: la frode in pubbliche forniture, punito con la reclusione sino a 5 anni.

Secondo la ricostruzione del magistrato, che ha pedissequamente fatto sue le conclusioni cui è giunto il consulente Certo, nel computare il costo dell’opera i pubblici funzionari avevano applicato solo in parte il prezziario dell’ Anas in modo da far lievitare i costi a vantaggio della ditta..

Il Gip Fiorentino su questo punto l’ha bocciata.

Ci ha messo poco il giovane giudice a ravvisare che il sostituto non aveva letto e applicato  correttamente la norma del codice penale. Ha, infatti, evidenziato che la frode nelle pubbliche forniture è reato che si realizza quando la ditta non si attiene nell’esecuzione dei lavori a quanto si è impegnata nel contratto: mentre in questo caso, si verte chiaramente in ipotesi completamente diversa.

 

Un alluvione di… reati

Il lavoro certosino del consulente della Procura ha portato il sostituto procuratore Arena a contestare oltre ai tre gravi reati per cui aveva chiesto la misura cautelare in carcere anche 19 ipotesi dei reato di abuso d’ufficio e falso ideologico: una ipotesi per ogni irregolarità riscontrata nella procedura amministrativa da chi è esperto di ingegneria e non certo di diritto amministrativo.

In media, secondo il pm, questo lavoro svolto con procedura di somma urgenza in 3 mesi e costato 500 mila euro sarebbe stato contrassegnato da un reato ogni 3 giorni.

Un consulente molto certosino

L’ingegnere Certo fu uno dei consulenti incaricati dalla Procura di fare luce sulle cause dell’alluvione di Giampilieri e Scaletta che il 2 ottobre del 2009 determinò la morte di 39 persone.

Sulla scorta della perizia, la Procura incriminò tecnici e ingegneri autori di opere risalenti a decenni prima. Ma il Tribunale, già in primo grado, li ha assolti tutti.