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IL COMMENTO: Inchieste del Cas, il direttore generale Salvatore Pirrone e il funzionario Gaspare Sceusa rischiano di finire in carcere per tre reati inesistenti. Il tintinnio di manette e la frana…. della Procura, arginata solo in parte dal Gip Eugenio Fiorentino. Il ruolo del consulente tecnico e le 22 ipotesi di reato contestate

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Il direttore generale Salvatore Pirrone

Il direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone

 

Può un pubblico amministratore che ordina in via d’urgenza dei lavori per fermare una frana fonte di pericolo per le persone essere accusato del reato di Disastro ambientale punito con una pena da 5 a 15 anni e rischiare la misura cautelare del carcere perché i lavori non sono stati eseguiti adeguatamente dalla ditta incaricata e il pericolo della frana – secondo un consulente del pubblico ministero – permane?

A questa domanda un qualunque cittadino dotato di semplice buon senso e di elementare cultura giuridica risponderebbe con un no, accompagnato magari da un tono di indignazione, tanto la risposta è scontata.

Eppure, ciò che per un semplice cittadino sarebbe inimmaginabile, è realmente accaduto.

E’ accaduto al direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone e al direttore tecnico dello stesso ente pubblico che ha la gestione delle autostrade siciliane, Gaspare Sceusa.

Il sostituto procuratore della Repubblica Anna Maria Grazia Arena ipotizzando nei loro confronti il reato di Disastro ambientale aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Per un terzo funzionario del Cas Antonio Spitaleri, il pm aveva domandato il Divieto di dimora in provincia di Messina.

Il giudice per le indagini preliminari, Eugenio Fiorentino, non ha accordato le misure.

Ma non perché ha ritenuto non configurabile questo gravissimo reato (previsto dall’art. 452 quater del cod. pen.), ma perché ha considerato sufficiente a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato la misura della sospensione delle funzioni per 12 mesi.

Il peccato originale della frana

La frana è quella che il 5 ottobre del 2015 interessa l’autostrada Messina Catania, determinando nei pressi di Letojanni la chiusura dell’intero tratto di autostrada in direzione della città etnea. La Procura di Messina apre un’inchiesta.

Il Consorzio interviene il giorno stesso. Vengono affidati i lavori a una ditta di Letojanni, la Musumeci Spa, con procedura di somma urgenza e quindi affidamento diretto. Costo totale 500 mila euro. I lavori iniziano il 27ottobre 2015 e terminano il 26 gennaio del 2016.

Qualche giorno dopo viene aperta l’autostrada sia pure ad una corsia.

Il 26 novembre 2016, un anno dopo, in seguito ad abbondanti precipitazioni dei detriti cadono sull’autostrada: non fanno danni e la corsia viene chiusa solo per poche ore.

Pietro Concetto Costa, ingegnere di Catania, nominato consulente dal sostituto Anna Maria Grazia Arena titolare dell’inchiesta per accertare le cause della frana del 5 ottobre del 2015 e le eventuali responsabilità, ha analizzato pure i lavori che il Cas ha messo in cantiere in via d’urgenza a seguito della frana.

E ha concluso che l’opera realizzata in somma urgenza non è adeguata a proteggere la pubblica incolumità, in specie gli automobilisti.

In base a queste valutazioni e a quanto capitato un anno dopo con il crollo di detriti, il pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari hanno contestato ai funzionari che hanno avuto un ruolo nei lavori il reato di Disastro ambientale.

Se le accuse poggiano su un costone di sabbia

Si può mai sostenere che la costruzione di un’opera di contenimento fatta d’urgenza per evitare proprio il disastro ambientale e per proteggere la pubblica incolumità, sia pure fatta male, possa configurare in capo all’amministratore pubblico il reato che commette chi per esempio scarichi a mare migliaia di tonnellate di sostanze chimiche inquinanti o appunto determina il dissesto idrogeologico?

Certo che no.

Peraltro il consulente della Procura, il sostituto procuratore e il Gip,  a leggere l’ordinanza, valutano l’opera come se fosse l’opera definitiva per risolvere il problema.

E invece non è così.

Seppure la frana da allora non si è mossa più, il Cas ha nel frattempo elaborato un progetto definitivo che per risolvere definitivamente il problema prevede un costo di 12 milioni di euro.

Il diritto è buon senso

Ma non è solo il buon senso e la logica a sconfessare la tesi del sostituto Maria Grazia Arena e del Gip Fiorentino.

Basta leggere la norma del’articolo 452 quater del codice penale. Che hanno letto pure pubblico ministero e Gip, prendendone però – come si capisce scorrendo l’ordinanza di misure cautelari – solo un pezzetto.

La norma stabilisce che è disastro ambientale:  l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; oppure  (seconda ipotesi), l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure, terzo caso, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto e l’estensione compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.

Il sostituto Arena e il Gip Fiorentino convergono sul terzo caso e in sintesi dicono: siccome le opere non sono state fatte bene e siccome c’è ancora il pericolo per le persone allora i due funzionari hanno commesso il reato di disastro ambientale.

Entrambi i magistrati però si concentrano sull’offesa alla pubblica incolumità, e dimenticano che la norma (il terzo caso) impone che la condotta tacciabile di Disastro ambientale abbia comunque determinato una compromissione o un fatto di alterazione della natura o dell’ecosistema e solo in conseguenza di ciò ci sia un’esposizione a pericolo per le persone.

I lavori di contenimento della frana hanno arrecato una grave compromissione o alterazione dell’ecosistema?

La risposta è elementare.

Senza contare che manca in ogni caso completamente nella condotta il dolo, necessario per contestare questo reato.

Il paradosso del tintinnio di manette

Il consulente della Procura nella sua perizia ha evidenziato che la frana del 5 ottobre 2015 è frutto di una serie di condotte illegittime tenute dai proprietari di alcuni villaggi turistici e di civili abitazioni ubicate a monte della frana e di alcune condotte omissive di taluni funzionari che non si erano attivati per prevenire le frana pur avendone l’obbligo.

In dieci sono stati iscritti sul registro degli indagati per Disastro ambientale, ma per nessuno di loro è stata assunto alcuna misura cautelare, richiesta e disposta per coloro (i tre funzionari del Cas sospesi dal Gip Fiorentino, appunto) che invece hanno cercato di bloccare gli effetti del fenomeno franoso.

Il peculato…. per aver pagato quanto dovuto

 

Per la verità, Pirrone, Sceusa e Spitaleri sono accusati pure di peculato e anche per questo reato il pm aveva chiesto la misura cautelare del carcere.

Ma anche questa imputazione, condivisa dal Gip Fiorentino, avrà di che far divertire gli avvocati e il Tribunale del Riesame, un po meno gli indagati.

La colpa dei tre è di aver liquidato di fatto 40 mila euro ai due progettisti dell’opera utilizzando una sorta di “copertura”.

Nella ricostruzione del sostituto Arena, i due progettisti (un ingegnere e un geologo) li nomina la ditta, che si era impegnata a effettuare solo i lavori, ma doveva nominarli la stazione appaltante Cas.

Poi però li paga il Cas attraverso lo “schermo”  di una perizia di variante in corso d’opera approvata dai vertici del Cas che porta l’importo dei lavori dai 400 mila euro inizialmente previsti a 500 mila.

Ai due professionisti vanno in tutto 40 mila euro.

Ora, il peculato è il reato del pubblico ufficiale che si appropria di un bene o di denaro della pubblica amministrazione di cui ha il possesso e può comportare una pena sino a 10 anni e 6 mesi.

Pur volendo ritenere verosimile la dietrologica ricostruzione del sostituto Arena sulla perizia di variante usata da “copertura”, ricostruzione fondata solo su deduzioni e nessun elemento di prova,  viene subito da porsi una domanda: Pirrone, Sceusa e Spitaleri si appropriano dei 40 mila euro?

Certo che no.

Forse pagano chi non ne ha diritto, al solo scopo, in ipotesi, di appropriarsi poi della somma in virtù di un accordo illecito a monte con gli stessi percettori, di una parte del denaro?

No.

E’ lo stesso Gip Fiorentino ad affermare che “i due professionisti hanno svolto effettivamente il lavoro e hanno diritto ad essere pagati”.

E allora come è possibile che due magistrati abbiano ritenuto che i tre abbiano commesso questo reato?

La risposta è impietosa: la lettura parziale e dunque errata già sotto il profilo della ratio della norma, di una massima di una sentenza del 2017 della Corte di cassazione.

Basta leggere l’ordinanza di misure cautelari firmata da Fiorentino per comprenderlo.

Il sostituto e il Gip per sostenere che la condotta dei tre pubblici funzionari sia peculato e non abuso d”ufficio (reato meno grave, che non consente gli arresti) citano i giudici con l’ermellino: “L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici“, scrive la Corte di Cassazione: ciò che potrebbe calzare a pennello alla condotta cosi come ricostruita dalla Procura che si fonda sul fatto che la perizia di variante di 100 mila euro sia stata fatta con lo scopo di far pagare al Cas chi doveva pagare invece la ditta.

La Cassazione continua: “mentre integra il più grave reato di peculato l’atto di disposizione compiuto in difetto di qualsiasi motivazione o documentazione ovvero in presenza di una motivazione di copertura formale per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle della pubblica amministrazione“, affermano ancora i magistrati del massimo organo della giurisdizione.

“L’esistenza della “copertura formale” data dalla perizia di variante”, chiosa il Gip Fiorentino in accordo con il sostituto Arena, “propende per la contestazione del reato di peculato”.

Anche in questo caso i due magistrati si concentrano sulla “copertura”, che è una modalità dell’azione, e si coprono gli occhi sulla finalità della condotta richiesta dalla Cassazione perché possa essere contestato il peculato: le finalità esclusivamente private.

Hanno i tre funzionari del Cas un interesse esclusivamente privato nel far pagare i due professionisti (che, si ripete, ne avevano il diritto) attraverso la “copertura” della perizia di variante?

La risposta anche in questo caso è elementare.

E’ lo stesso sostituto procuratore a sostenere che i due professionisti andassero nominati e pagati dal Cas.

Se almeno una volta il Gip boccia il pm

Il sostituto procuratore Anna Maria Grazia Arena nelle sue richieste si era spinta anche oltre.

Aveva infatti chiesto la custodia in carcere per Pirrone e Sceusa e il divieto di dimora per Spitaleri anche per un altro reato: la frode in pubbliche forniture, punito con la reclusione sino a 5 anni.

Secondo la ricostruzione del magistrato, che ha pedissequamente fatto sue le conclusioni cui è giunto il consulente Certo, nel computare il costo dell’opera i pubblici funzionari avevano applicato solo in parte il prezziario dell’ Anas in modo da far lievitare i costi a vantaggio della ditta..

Il Gip Fiorentino su questo punto l’ha bocciata.

Ci ha messo poco il giovane giudice a ravvisare che il sostituto non aveva letto e applicato  correttamente la norma del codice penale. Ha, infatti, evidenziato che la frode nelle pubbliche forniture è reato che si realizza quando la ditta non si attiene nell’esecuzione dei lavori a quanto si è impegnata nel contratto: mentre in questo caso, si verte chiaramente in ipotesi completamente diversa.

 

Un alluvione di… reati

Il lavoro certosino del consulente della Procura ha portato il sostituto procuratore Arena a contestare oltre ai tre gravi reati per cui aveva chiesto la misura cautelare in carcere anche 19 ipotesi dei reato di abuso d’ufficio e falso ideologico: una ipotesi per ogni irregolarità riscontrata nella procedura amministrativa da chi è esperto di ingegneria e non certo di diritto amministrativo.

In media, secondo il pm, questo lavoro svolto con procedura di somma urgenza in 3 mesi e costato 500 mila euro sarebbe stato contrassegnato da un reato ogni 3 giorni.

Un consulente molto certosino

L’ingegnere Certo fu uno dei consulenti incaricati dalla Procura di fare luce sulle cause dell’alluvione di Giampilieri e Scaletta che il 2 ottobre del 2009 determinò la morte di 39 persone.

Sulla scorta della perizia, la Procura incriminò tecnici e ingegneri autori di opere risalenti a decenni prima. Ma il Tribunale, già in primo grado, li ha assolti tutti.