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“L’emergenza sanitaria può essere gestita senza sospendere le garanzie costituzionali. Le libertà limitabili solo con legge o con decreto legge e non da Dpcm e ordinanze locali”. Il presidente emerito della Corte costituzionale Gaetano Silvestri fa sentire la sua voce contro le derive autoritarie dello stato di eccezione e sollecita la centralità del Parlamento

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L’ex presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri

 

Le norme della Carta Costituzionale sono chiare: i diritti fondamentali e le libertà possono essere limitate soltanto con legge approvata dal Parlamento, organo di rappresentanza democratica, e solo nei casi e per motivi specificamente previsti.

Invece, in Italia dall’inizio dell’emergenza coronavirus il Parlamento (grazie anche alla complicità dei suoi membri che, terrorizzati dalla possibilità di essere contagiati, si sono “autoeliminati”), è stato di fatto esautorato: tutte le misure di contenimento della diffusione del virus (e di compressione delle libertà e dei diritti fondamentali)  sono state delegate ai Dpcm, Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ovvero a uno strumento monocratico che non è neppure tra le fonti del diritto ed è quindi sottratto alle forme di controllo per queste previste.

Con due decreti legge emanati dal Governo (il primo, n° 6 del 22 febbraio e l’altro, n° 19 del 25 marzo 2020) si sono indicate le misure che potevano essere adottate e poi si è rinviato al Dpcm il compito di farle divenire norme cogenti.

Il primo decreto legge neppure prevedeva che l’elenco delle misure fosse tassativamente determinato, anzi si dava carta bianca alle autorità di assumere anche provvedimenti diversi e più restrittivi.

Di più, si è consentito che questa grave compressione delle libertà fondamentali avvenisse ad opera di sindaci e di Presidenti delle regioni, che hanno (ab) usato dell’ordinanza contingibile e urgente.

Non si tratta di forzature di poco conto se si considera che le norme di contenimento del contagio da Covid-19″ abbiano intaccato valori e libertà quella personale (art. 13 Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), di riunione (art. 17 Cost.), di religione (art. 19 Cost.), di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), nonché sul diritto-dovere al lavoro (art. 4 Cost.) e sulla libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Il tutto è stato realizzato in nome (o con il pretesto) dello stato di eccezione (o dello stato di terrore), con l’avallo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il silenzio pressoché unanime di giuristi e uomini politici.

Gaetano Silvestri, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex rettore dell’ateneo di Messina, non ci sta e fa sentire la sua voce autorevole, ferma e preoccupata per le sorti dello stato liberal democratico.

L’intero contributo è in un articolo pubblicato sul sito dell’Unicost, una delle associazioni di magistrati, da cui ci si permette di estrapolare le parti salienti.

Il giurista, innanzitutto, contesta la teoria dello stato di eccezione che lascia mano libera ai governanti, a chi comanda: pericolosa perché apre la via all’instaurazione di un regime opposto a quello democratico:

“Sul piano del diritto costituzionale, un primo equivoco, di carattere generale, è prodotto dall’affermazione che una situazione di emergenza richieda la sospensione, ancorché temporanea, delle garanzie, personali e istituzionali, previste dalla Costituzione. Non si deve sospendere nulla. (…..) Per fronteggiare lo stato di necessità, sarebbe sufficiente applicare quanto è scritto nella Carta costituzionale, senza vagheggiare revisioni e tirare in ballo la sempre fascinosa teoria di Carl Schmitt sulla sovranità che spetta a chi comanda nello stato di eccezione”, scrive Silvestri.

Lo stato di eccezione preludio delle dittature

L’ex presidente della Corte costituzionale non nasconde la sua preoccupazione e avverte sui gravi rischi che corrono le libertà e i diritti di ciascun cittadino: “Lo stato di eccezione schmittiano – di questi tempi spesso evocato – presuppone invece uno spazio vuoto, deregolato e riempito dalla volontà del sovrano, inteso come potere pubblico liberato da ogni vincolo giuridico e capace di trasformare istantaneamente la propria forza in diritto. Tutto ciò non è ipotizzabile nell’Italia repubblicana e democratica, mentre sarebbe ben possibile sul piano dell’effettività storica se, anche sulla base di equivoci non chiariti, si accedesse all’idea di un salto extra-sistematico verso un ordinamento giuridico-costituzionale opposto a quello vigente e paradossalmente introdotto da quest’ultimo. Sembra che molti non si avvedano di evocare scenari di questo tipo. Peggio ancora nell’ipotesi che se ne avvedano!”.

La gestione dell’emergenza è stata infatti caratterizzata da “sfregi” autoritari alla Carta fondamentale, specie nella prima fase, cioè sino all’adozione del decreto legge del 25 marzo.

Quest’ultimo provvedimento pur avendo questa finalità non ha impedito ai presidenti delle regioni e ai sindaci di adottare provvedimenti che danno “luogo a normative anche fortemente differenziate non solo per obiettive necessità di adeguamento a situazioni locali, ma anche per pura polemica politica con il Governo nazionale o per smania individualistica di visibilità, in vista del possibile, successivo sfruttamento elettorale”, chiosa Silvestri, che giudica “tristi e squallide” queste manovre.

La centralità del Parlamento

Per Silvestri quindi si impone il rispetto della Costituzione all’interno della quale ci sono gli strumenti e le procedure per affrontare l’emergenza senza travalicare la cornice disegnata dai costituenti:

“Si potrebbe dire che, nel momento attuale, di fronte alla necessità di salvare la salute e la vita stessa delle persone, l’osservanza delle regole istituzionali slitta in secondo piano. Sarebbe asserzione ineccepibile, se non fosse possibile ottenere gli stessi risultati senza “sospensioni”, in tutto o in parte, della Costituzione” osserva Silvestri.

Che indica anche la via dell’unico strumento che può e deve essere usato: il decreto legge e, quindi, il pieno coinvolgimento del Parlamento, chiamato a convertire il decreto stesso e a controllare la necessità, l’adeguatezza e la proporzionalità delle misure decise dal Governo:

“Oggi più che mai è necessario riaffermare, senza tentennamenti – scrive Gaetano Silvestri – che qualunque limitazione di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione o disciplina restrittiva della generale libertà dei comportamenti – anche sotto forma di istituzione o ampliamento di doveri – deve trovare il suo presupposto in una statuizione di rango legislativo – legge formale o atto con forza di legge – perché, in un modo o nell’altro, la limitazione stessa possa essere assoggettata al vaglio del Parlamento. (…). Ne deriva che, nelle ipotesi di emergenza, lo strumento, non surrogabile, da utilizzare per interventi immediati, è il decreto legge (art. 77: «In casi straordinari di necessità e urgenza…»)”, afferma il giurista.

Il pretesto della lentezza

L’ex rettore dell’ateneo di Messina replica preventivamente alle possibili obiezioni circa la lentezza dei lavori e delle decisioni della principale istituzione democratica e le difficoltà di riunione dei parlamentari:

“Sarebbe aberrante che l’unico rimedio fosse l’irrigidimento autoritario dello Stato. Il pericolo tuttavia esiste, giacché – è inutile negarlo – è rimasta in vita in una parte della popolazione la cultura politica che accompagnò la nascita e l’affermazione del fascismo: disprezzo per il Parlamento ed i suoi “riti”, culto del capo. A poco varrebbe obiettare che spesso queste tendenze si manifestano in forme farsesche e quindi non temibili. Al contrario, l’incapacità di percepire il proprio stesso ridicolo è stata una componente dell’appoggio di massa alle dittature moderne.

Osservando quanto si è verificato nella prima fase della crisi da covid-19 sottolinea Silvestri – si ha la conferma dell’assoluta necessità che la democrazia sia saldamente presidiata da organi di garanzia, quali il Presidente della Repubblica (così come è configurato dalla Costituzione italiana) e la Corte costituzionale. Non sorprende che la venatura autoritaria della cultura politica italiana favorisca continui attacchi contro di essi”.

Se Silvestri boccia il collega Ruggeri e il sindaco De Luca

Il presidente emerito della Consulta non si esime, sia pure con garbo e stile, a esprimere la sua opinione su uno dei casi più clamorosi di violazione della Costituzione ad opera di un sindaco: la chiusura dello Stretto di Messina da parte di Cateno De Luca, oggetto di duro intervento di annullamento da parte del Governo e di feroci polemiche.

A sostegno della bontà giuridica e compatibilità costituzionale della decisione del sindaco De Luca era sceso in campo il costituzionalista Antonio Ruggeri, ordinario di diritto Costituzionale nell’ateneo di Messina, con una lunga disquisizione ospitata dall’unico quotidiano cartaceo di Messina.

Silvestri la pensa in maniera opposta al collega Ruggeri e spiega il perché in poche righe:

“In ogni caso, nessuna legge autorizzativa potrà mai consentire ad una Regione (a fortiori ad un ente locale) di emanare norme che impediscano o ostacolino la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, in palese dispregio del primo comma del citato art. 120 della Costituzione, come purtroppo in qualche caso si sta verificando. Un blocco di transito da una Regione ad un’altra ha una rilevanza nazionale per diretto dettato costituzionale. Sempre e comunque è necessario un provvedimento statale. La Repubblica «una e indivisibile» (art. 5 Cost.) non può tollerare che parti del territorio e della popolazione nazionali si pongano in contrapposizione tra loro. Vi osta, oltre che il principio di unità nazionale, anche il principio di solidarietà (art. 2 Cost.), inconciliabile con qualunque chiusura egoistica o particolaristica. Chiudere si può e si deve, se la situazione concreta lo impone, ma solo se si valuta l’impatto nazionale di provvedimenti così incisivi su princìpi supremi (unità e solidarietà), dai quali dipende l’esistenza stessa della Repubblica democratica”.

 

L’intero contributo è rinvenibile al seguente link: https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/