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Donatella Sindoni non è più consigliere comunale, al suo posto subentra Giuseppe Siracusano. Anche per la Corte d’appello non era eleggibile. La sentenza è immediatamente esecutiva. Naufragano le tesi del legale Antonio Catalioto. Il caso sollevato da un servizio giornalistico.

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Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Donatella Sindoni non era eleggibile ed è sostituita da Giuseppe Siracusano.

La corte d’appello di Messina si trova d’accordo con il Tribunale e decreta la decadenza dal Consiglio comunale della biologa prestata alla politica.

Nel contempo, dispone che il suo posto venga ricoperto dal primo dei non eletti della lista cui apparteneva alle elezioni amministrative del 2013.

Non potendo essere Giovanni Cocivera, che nel frattempo è finito prima agli arresti e poi sotto processo per gravi reati connessi alla sua professione di ginecologo, i giudici hanno decretato che temporaneamente il nuovo consigliere comunale sia Giuseppe Siracusano, di professione avvocato.

Dura lex… sed lex

Il provvedimento della Corte d’appello, pubblicato qualche minuto fa, per la legge è immediatamente esecutivo e dunque la Sindoni non è più da considerasi appartenente al civico consesso.

Donatella Sindoni al momento in cui è stata eletta nel giugno del 2013 era ineleggibile, benché avesse dichiarato di non avere alcuna causa di ineleggibilità all’atto della presentazione delle candidature.

Era, infatti, titolare di un laboratorio di analisi convenzionato con l’Asp 5 di Messina: ciò che la legge regionale e nazionale vietavano e vietano.

La stessa consigliera, peraltro, aveva occupato lo scranno di consigliere comunale tra il 2005 e il 2006 pur essendo allo stesso modo ineleggibile.

La Corte d’appello si è trovata d’accordo con il Tribunale, che aveva sancito la ineleggibilità della Sindoni già il 2 febbraio del 2016.

Ancora prima, il 30 giugno del 2016, l’Ufficio legale e legislativo della Regione, massimo organo di consulenza giuridica degli enti locali siciliani, aveva dichiarato la consigliera ineleggibile.

L’ineleggibilità era stata sollevata, un anno prima, il 22 giugno del 2015,  da un servizio giornalistico a firma di Michele Schinella pubblicato sul blog www.micheleschinella.it dal titolo “Occupa lo scranno di consigliere comunale ma era ineleggibile. Lo strano caso di Donatella Sindoni”.

Tuttavia, nonostante fosse chiaro e palese che la Sindoni non si potesse candidare alle elezioni del 2013, è rimasta in carica sino a pochi mesi dalla scadenza del mandato  grazie ai ritardi e alle indecisioni del segretario generale del Comune Antonino Le Donne e al comportamento di gran parte dei consiglieri comunali, che all’atto di votare la decadenza non si sono presentati al voto come è accaduto da ultimo hanno ritirato la firma sulla proposta di delibera della decadenza (vedi servizio).

Una difesa…eccezionale

Assistita dal suo legale Antonio Catalioto, le cui tesi sono state spazzate via da due organi giurisdizionali della repubblica italiana e prima ancora dal massimo organo di consulenza giuridica della regione, la consigliera le ha provate tutte (conferenze stampa comprese)  pur di rimanere incollata allo scranno che per legge non poteva occupare, riuscendo a guadagnare mesi e mesi di carica e di gettoni di presenza.

La consigliera infatti pur di impedire al Consiglio comunale di votare sulla sua ineleggibilità a poche ore dal voto denunciò in Procura il segretario generale Le Donne e minacciò di denunciare i colleghi consiglieri.

Tutta la vicenda, dipanatosi per due anni e mezzo, è illustrata nel servizio, sempre a firma di Michele Schinella, dal titolo “Caso Sindoni: “Il segretario generale Le Donne sotto accusa e denunciato in Procura. L’avvocato Scurria ispira il vicesegretario del Comune Interdonato. Ma le tesi del legale non stanno in piedi. Come quelle del collega Catalioto”

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMENTO: Caso Sindoni, il segretario generale Le Donne sotto accusa e denunciato in Procura. L’avvocato Scurria ispira il vice presidente del Consiglio Interdonato. Ma le tesi del legale non stanno in piedi. Come quelle del collega Catalioto. Il caso Buzzanca lo dimostra

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Il segretario generale Antonio Le Donne

Il segretario generale Antonio Le Donne

 

Mancanza di imparzialità e predisposizione di un atto illegittimo per fare fuori un consigliere comunale a cui nel frattempo si è abusivamente impedito di esercitare le sue funzioni.

Per un Segretario generale, custode della legalità nell’ambito dell’amministrazione locale, le accuse che gli ha rivolto pubblicamente Nino Interdonato, il vicepresidente del Consiglio comunale, sono le più gravi e indigeste si possano ricevere. Anche perchè dallo stesso consigliere rimesse alla valutazione della Procura.

Sono indigeste ancor di più se arrivano a qualche ora da quelle della stessa natura che gli ha mosso la consigliera Donatella Sindoni in un esposto in Procura, letto su input del suo legale Antonio Catalioto a pochi minuti del voto fissato sulla delibera che avrebbe sancito la fine della sua lunga avventura da ineleggibile a palazzo Zanca.

L’Ufficio Legale e legislativo della Regione e di recente, a distanza di 8 mesi, una pronuncia del Tribunale di Messina, infatti, hanno stabilito che la biologa prestata alla politica non poteva partecipare alle elezioni di maggio del 2013.

Il consigliere Nino Interdonato con il deputato regionale Beppe Picciolo

Il consigliere Nino Interdonato (a destra) con il deputato regionale Beppe Picciolo

Il giovane politico, pupillo del deputato regionale Beppe Picciolo, avendo firmato la proposta di delibera predisposta dalla Segreteria generale e messa all’ordine del giorno di mercoledì 8 febbraio si è preoccupato e non poco alla lettura dell’esposto che denunciava abusi: “Segretario, mi conferma che la delibera è legittima?”, ha chiesto un paio di volte, prima di tranquillizzarsi e votare: invano, perché non si è raggiunto il numero legale.

Tuttavia, è bastato che qualche ora dopo un avvocato gli fornisse un parere legale perché  lo spavento di Interdonato diventasse terrore: l’esponente di Sicilia Futura non solo ha preso le distanze dalla delibera di decadenza (con il ritiro della firma), ma è arrivato ad accusare il segretario Le Donne di assenza di imparzialità e disonestà, investendo anche lui del caso la Procura.

 Abusi in decadenza

Secondo l’avvocato/consulente di Interdonato, la proposta di delibera è frutto di abusi. Interdonato ha supinamente sposato la tesi del legale.

L’uscita pubblica di Interdonato, unito all’esposto letto in aula  e alla minacce di denunce per chi avesse votato la delibera mosse ai colleghi dalla stessa Sindoni (vedi articolo), ha paralizzato la decisione del Consiglio comunale sul punto.

 

Corsi e ricorsi storici

A fornire il parere a Nino Interdonato è stato Marcello Scurria, l’avvocato che con i suoi consigli giuridici permise tra ricorsi, controricorsi ed eccezioni all’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca di mantenere per due anni la carica di sindaco di Messina e consigliere regionale, nonostante la Corte costituzionale (il 23 aprile del 2010) avesse stabilito che non potessero essere cumulati.

Naturalmente, tutto questo fu possibile grazie alla complicità dell’Ars, che pendente il ricorso non ne volle sapere di votare in sede di verifica dei poteri sull’incompatibilità del collega. Fu il Tribunale amministrativo regionale a ordinargli di discutere e deliberare la decadenza di Buzzanca: esattamente il 26 giugno del 2012, due anni e 3 mesi dopo dalla sentenza della Consulta.

A battersi per l’incompatibilità di Buzzanca fu proprio Antonio Catalioto, che assisteva il primo dei non eletti, Antonio D’aquino: il legale si mostrò più volte indignato per la resistenza del sindaco a tenersi entrambe le poltrone.

 

Le tappe della vicenda Sindoni

Il 22 giugno del 2015 nel servizio giornalistico “Occupa lo scranno di consigliere comunale ma era ineleggibile. Lo strano caso di Donatella Sindoni”, viene sollevato il caso dell’ineleggibilità.

L’1 dicembre 2015 il Segretario generale Antonio Le Donne chiede un parere legale al Dipartimento enti locali della Regione Sicilia.

Il 30 giugno del 2016 l’Ufficio legale e legislativo della Regione, massimo organo di consulenza giuridica degli enti locali siciliani, dichiara Donatella Sindoni ineleggibile.

Il 4 agosto 2016 il Consiglio comunale discute e si pronucia sulla delibera di decadenza. 11 assenti, 8 favorevoli, 1 contrario, 20 astenuti. Le proposta non viene approvata.

Il 2 febbraio del 2017 il Tribunale di Messina si pronuncia sull’ineleggibilità. E dispone: “Il Tribunale dichiara Donatella Sindoli ineleggibile. Sostituisce la stessa con il primo dei non eletti”. Ordinanza Tribunale Messina Sindoni

Il 3 febbraio 2017 la Sindoni si presenta a palazzo Zanca e partecipa comunque ai lavori.

Il 6 febbraio 2017 la Sindoni torna a Palazzo Zanca ma su disposizione del Segretario generale le viene impedito di partecipare ai lavori

Il 6 febbraio 2017 alle ore 17 e 55 il legale della Sindoni, Antonio Catalioto, comunica al Segretario generale che è stato proposto appello.

Il 6 febbraio 2017 la Segreteria generale predispone una nuova delibera di decadenza, fondata sempre sul parere dell’Ufficio legale della Regione ora però corroborato dalla pronuncia dei giudici. La proposta di delibera, per conto dell’Ufficio di Presidenza è firmata dal vicepresidente Nino Interdonato.

L’8 febbraio 2017 la delibera approda in aula: il legale della Sindoni a pochi minuti dal voto annuncia che è stata presentato esposto in Procura Esposto procura Sindoni, per denunciare gli abusi del Segretario generale e della Presidenza del Consiglio. Scoppia la bagarre, non si raggiunge il numero legale di 16 per poter votare. Solo 15 i presenti, tutti favorevoli. 25 gli assenti su 40 consiglieri.

Il 9 febbraio 2017 il vicepresidente del Consiglio Nino Interdonato ritira la firma sulla proposta di delibera, si dimette, e attacca il segretario generale accusandolo di mancanza di imparzialità e di illegalità. Trasmette la nota alla Procura della Repubblica, cui chiede di verificarne la condotta.Nota di Interdonato

 

Antonio Catalioto

Antonio Catalioto

 

La confusione di Catalioto

Antonio Catalioto, subito dopo la pubblicazione dell’ordinanza del Tribunale, aveva sostenuto in dichiarazioni al giornale on line Tempostretto che l’ordinanza non fosse immediatamente esecutiva citando la norma del codice di procedura civile che disciplina gli effetti in caso di mancato appello, ovvero il divenire della stessa cosa giudicata: “L’art.702 quater dispone che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art.702 ter produce gli effetti esecutivi dell’articolo 2909 codice civile se non è appellata entro i 30 giorni dalla sua comunicazione”, ha detto Catalioto al giornalista.

Invece, la norma che disciplina l’efficacia dell’ordinanza è il comma 8 dell’articolo 22 della Dlgs 150/2011 che stabilisce. “L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal Tribunale è sospesa in pendenza di appello”articolo 22 dlgs 150-2011.

La lettera della norma è chiara. L’ordinanza è esecutiva; nel momento in cui viene incardinato l’appello (che quindi da quel momento pende) l’efficacia è sospesa.  

L’avvocato Catalioto, così, dopo aver letto la norma giusta e dopo averla interpretata, ha cambiato rotta, e per sostenere che Le Donne ha commesso un abuso nell’impedire a Donatella Sindoni di partecipare ai lavori prima della proposizione dell’appello si è inventato un’altra teoria.

Nella nota di diffida inviata al Segretario generale (Diffida di Catalioto a Le Donne)  poi ripresa nell’esposto inviato in Procura, ha sostenuto che l’ordinanza del Tribunale non potesse impedire alla Sindoni di svolgere sino al momento della proposizione dell’appello la sua attività di consigliere “perché sancisce l’ineleggibilità e non dichiara la decadenza che spetta al Consiglio comunale”.

Ripasso di diritto amministrativo

Tuttavia, le argomentazione del legale si scontrano con un principio elementare per gli studenti di giurisprudenza che hanno sostenuto l’esame di diritto amministrativo. In presenza di un’ordinanza che dichiara l’ineleggibilità (e porta alla nullità con effetto retroattivo dell’elezione come se mai ci fosse stata) non impugnata in appello (appello nel caso di specie che appunto non c’è sino alla sera del 6 febbraio) al Consiglio comunale spetta la sola mera presa atto dell’ineleggibilità dichiarata dai giudici e la sostituzione con il primo dei non eletti. Null’altro. La decadenza non c’entra nulla.

Marcello Scurria su questa conclusione  è concorde.

L'avvocato Marcello Scurria

L’avvocato Marcello Scurria

L’interpretazione Scurresca nostalgica del passato

Ma per il legale/consulente di Interdonato il segretario generale ha commesso comunque un abuso a impedire alla Sindoni di partecipare ai lavori perché l’ordinanza non era immediatamente esecutiva.

“E’ vero la lettera della norma sembra dire che l’efficacia è esecutiva”, dice Scurria. “Ma la norma va interpretata. In passato era principio pacifico che la pronuncia non avesse efficacia immediata”.

La norma infatti (abrogata nel 2011) stabiliva: “L’ esecuzione delle sentenze emesse dal tribunale civile resta sospesa in pendenza di ricorso alla corte d’appello”.

“Il legislatore del 2011 non ha saputo copiare”, conclude Scurria.

Marcello Scurria è molto affezionato al passato e allergico alle innovazioni legislative.

Dimentica, infatti, che il Dlgs 150 è stato fatto per unificare i vari procedimenti civili speciali, ben 33 per la precisione, che pullulavano nell’ordinamento creando lungaggini e difficoltà interpretative, e ricondundurli ai tre principali: quello ordinario di cognizione, quello del lavoro e quello sommario di cognizione (cui viene ricondotto quello elettorale).

Basta leggere la relazione illustrativa della legge delega (sfociata poi nel dlgs del 2011) e i lavori della dottrina sul punto.

Principio comune da decenni dei tre riti è che tutte le pronunce di primo grado sono immediatamente esecutive: la parte soccombente può però a certe condizioni fare istanza di sospensione della provvisoria esecutività.

La dottrina così è unanime, partendo dalla lettera della norma e dalla ratio del legislatore, nel dire che la nuova formulazione è da intendere nel senso che l’ordinanza ha efficacia esecutiva immediata come tutte gli altri (vedi, ad esempio, lavoro sul punto di Luca Andreassi)

L’eccezione sancita dall’articolo 22, comma 8,  rispetto alla regola generale sta ne fatto che l’appello sospende automaticamente l’efficacia esecutiva della pronuncia senza che sia necessario apposita istanza di sospensione ai giudici, come prevede la regola generale.

Il primo abuso di Le Donne non c’è

Dunque anche la tesi di Scurria sull’efficacia dell’ordinanza presa per oro colato da Interdonato, è una mera opinione di Scurria, smentita dall’interpretazione unanime della dottrina. Così come quella di Catalioto.

Le Donne dunque ha fatto bene a impedire alla Sindoni di prendere parte ai lavori del 6 febbraio.

La Sindoni, dal canto suo, abusivamente ha partecipato ai lavori del 3 febbraio e illegalmente voleva partecipare a quelli del 6 febbraio.

 

La consigliera torna in carica: il secondo abuso di Le Donne secondo i due legali

A partire dalla serata del 6 febbraio la Sindoni è tornata nella pienezza delle sue funzioni.

Per i due legali il Consiglio comunale non poteva pronunciarsi sulla delibera di decadenza della Sindoni preparata dalla segreteria generale, votando favorevolmente o in senso contrario. Dunque, Le Donne ha fatto un altro abuso.

Il motivo?

Scurria (nella nota di Interdonato)  e Catalioto (nella diffida e nell’esposto) sostengno, senza citare né norma giuridica né precedente, né dottrina, che siccome c’è una causa pendente davanti ai giudici al Consiglio è precluso pronunciarsi contemporanemante sulla stessa vicenda finchè pende il giudizio.

Smentiti dalla Corte costituzionale

Questa tesi non solo non è fondata su nessuna norma giuridica né precedente né lavoro dottrinale. Ma è stata smentita più volte dalla Corte costituzionale (vedi, ad esempio, sentenza 357 del 1996), a sua volta più volte richiamata dai giudici amministrativi e dalla Cassazione, che ha stabilito esattamente il contrario.

E cioè che i due porocedimenti scorrono su binari diversi e che l’uno è autonomo rispetto all’altro.

Ha infatti stabilito la Corte Costituzionale: “La procedura di verifica dei poteri davanti al Consiglio e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda”.

La Consulta ha ancora precisato: “Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte”.

Giuseppe Buzzanca e Marcello Scurria

Giuseppe Buzzanca e Marcello Scurria

A proposito di …. memoria coerenza e imparzialità

Marcello Scurria, il principio della concorrenza e autonomia del procedimento amministrativo di verifica dei poteri dal giudizio davanti al Tribunale lo conosce molto bene.

Come lo conosce molto bene l’avvocato Antonio Catalioto.

Lo conoscono bene entrambi perché lo hanno sperimentato nella vicenda che ha portato alla decadenza del sindaco Buzzanca. Ma forse se ne sono dimenticati,

Scurria tentò di usare l’argomentazione dell’efficacia preclusiva del giudizio pendente davanti al Tribunale per evitare che l’Assemblea regionale siciliana, cui si era rivolto Antonio Catalioto (che allora sosteneva il contrario e adesso ha cambiato opinione), si pronunciasse sulla decadenza di Buzzanca.

Il Tar di Palermo, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, fu netto ad ordinare all’Ars di pronunciarsi riaffermando il principio che la circostanza che ci fosse un giudizio ordinario pendente non avesse rilevanza (vedi sentenza Tar di Palermo)

 

Se Scurria supera Catalioto

L’avvocato Marcello Scurria va oltre le argomentazioni di Catalioto. Sostiene infatti, sempre per fondare l’accusa di abuso a Le Donee, che nel caso di specie il Consiglio comunale si è già pronunciato sulla sua ineleggibilità e, dunque, secondo il legale una volta che ha già votato ha consumato il potere di farlo, ovvero di pronunciarsi nuovamente.:

Questa conclusione dell’avvocato Marcello Scurria non è sostenuta da nessuna norma giuridica, da nessun precedente giurisprudenziale, da nessuna opionine della dottrina.

E’ semplicemente una tesi (rispettabilissima) dell’avvocato Scurria che, a precisa e ripetuta domanda, infatti, non sa indicare né un precedente, né una norma né tantomeno un lavoro della dottrina.

Scurria si rifiugia “nei principi”. Ma quali sono questi principi?, chiede il giornalista all’avvocato Scurria. Nessuna risposta.

In realtà, basterebbe questo per giungere a conclusioni opposte a quelle che Scurria ha suggerito a Interdonato.

Ma c’è di più. In realtà, i principi che informano la Costituzione liberal democratica italiana sono di segno contrario e portano a conseguenze opposte a quelle che vorrebbe Scurria.

 

Il secondo abuso di Le Donne non c’è

Basterebbe allora osservare che secondo un principio generalissimo dell’ordinamento giuridico tutto ciò che non è vietato è permesso.

L’attività amministrativa, poi, in generale è fondata sul principio che l’amministrazione possa sempre rivalutare gli atti compiuti.

C’è una norma dello stesso Regolamento del Consiglio comunale di Messina, l’articolo 32, che infatti prevede il potere del Consiglio di modificare, revocare, integrare e sostituire le proprie deliberazioni (vedi regolamento).

In questo caso, tra l’altro, non si tratta neppure di sostituire una delibera precedente.

La delibera neppure c’è.

Il Consiglio non ha votato contro l’ineleggibilità e quindi per l’eleggibilità della Sindoni: il 4 agosto 2016, infatti, 11 consiglieri erano assenti e 20 si sono astenuti. Otto dei 9 consiglieri superstiti hanno votato per la decadenza.

Come ha precisato la Corte costituzionale in più occasioni la verifica dei poteri è attività amministrativa “volta alla verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione”.

Ora se c’è il sospetto, in questo caso è fondato persino su una decisione dei giudici, che un l’organo non è regolarmente costituito è mai sostenibile che l’organo rimanga irregolarmente costituito per anni (perché nessuno si rivolge ai giudici) in presenza di un’evidente causa di ineleggibilità e solo perchè il Consiglio si è pronunciato?

E’ mai sostenibile che il consigliere ineleggibile determini per anni con il proprio voto l’approvazione di atti solo perchè il Consiglio non ha deliberato la sua decadenza perché il giorno fissato per il voto magari la maggior parte dei consiglieri colpita, ad esempio, da un’influenza virale o bloccata nel traffico nato da un ‘incidente, era assente? Oppure perchè si era astenuta non avendo avuto il tempo di esaminare bene la questione?

E’ ovvio che queste conclusioni sono assurde e in contrasto con i principi costituzionali, i quali impongono che un organo che rappresenta i cittadini deve essere formato da chi poteva partecipare alle elezioni.

Il Consiglio incontra solo un limite nel potere di potersi pronunciare sulla decadenza di un consigliere: un provvedimento passato in giudicato della magistratura.

Il consigliere dichiarato decaduto dai colleghi ha sempre uno strumento di tutela: rivolgersi ai giudici impugnando la delibera di decadenza.

 

IL CORSIVO: Decadenza della Sindoni, il Tribunale offre al Segretario generale Antonio Le Donne e al Consiglio comunale la possibilità di uscire dall’ambiguità lunga due anni. La consigliera decaduta, assistita dal legale Catalioto, partecipa ancora ai lavori

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Antonio Le Donne

Antonio Le Donne

Non c’era bisogno della pronuncia del Tribunale di Messina. Ma ora c’è pure quella. Eppure, Donatella Sindoni, consigliata dal suo legale Antonio Catalioto, non si rassegna e va allo sbaraglio.

Venerdì scorso la consigliera decaduta ha regolarmente partecipato ai lavori della Commissione Patrimonio, presieduta da Daniele Zuccarello, come se nulla fosse. E nessuno dei suoi colleghi ha avuto nulla da ridire, men che mai il segretario di commissione o lo stesso presidente. Eppure, la sentenza emessa il giorno prima – per disposizione di legge – è immediatamente esecutiva: un secondo dopo che è stata pubblicata la Sindoni è diventata una privata cittadina (il comma 8 dell’articolo 22 della legge 150 del 2011 stabilisce che “L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale e’ sospesa in pendenza di appello”).

Dunque, i lavori della commissione sono stati viziati (a pena di nullità) dalla presenza abusiva (e a rischio rilevanza penale) di un ex consigliere.

Stamattina la scena si è ripetuta ma questa volta i colleghi consiglieri, forti di una nota che nel frattempo il segretario generale Antonio Le Donne aveva inviato al presidente del Consiglio comunale, hanno “coraggiosamente” ma non troppo abbandonato la colpevole complicità che da un due anni mantengono sulla vicenda. 

La Sindoni così è stata costretta a tornarsene a casa. Ma prima la presidente della Commissione Viabilità, Simona Contestabile, le ha dato comunque la parola e il tempo di affermare che è una “perseguitata politica”.

Se a palazzo Zanca si rispettano così le decisioni dei giudici e le norme di legge, da domani, qualsiasi cittadino è autorizzato a partecipare ai lavori del Consiglio e a votare.

Ad ogni modo, il legale Catalioto, che in questa vicenda ha dato il meglio della sua sapienza giuridica, nella tarda mattinata ha presentato appello, per cui da domani la Sindoni potrà tornare regolarmente in carica e starvi finché l’appello non verrà deciso.

Tuttavia, ora il segretario generale Antonio Le Donne ha la possibilità di rimediare alle sue condotte omissive che hanno permesso quella che è una grave violazione della democrazia.

Prima, infatti, dopo la pubblicazione del servizio giornalistico del maggio del 2015 che sollevava il caso, il custode della legalità a palazzo Zanca a fronte di una situazione di solare ineleggibilità in capo alla proprietaria dell’omonimo laboratorio di analisi, non si è assunto le sue responsabilità e ha atteso per un anno un parere dell’Ufficio legale della Regione Sicilia dalle conclusioni inequivocabili.

Successivamente, dopo che il Consiglio comunale si è astenuto sulla decadenza, ai primi di agosto 2016 ha mandato una nota ai consiglieri per dire loro che a fronte del parere “non avevano margini per non votare la decadenza”, dimenticandosi tuttavia nei giorni a seguire di avanzare e far mettere all’ordine del giorno una nuova proposta di decadenza per come gli imponeva la legge.

La stessa possibilità di rispettare la legge e la democrazia ce l’ha pure Consiglio comunale, che nella sua quasi totalità dei suoi componenti ha dribblato il parere dato dal massimo organo giuridico consultivo dell’ente locale.

In Consiglio comunale siede dal 2013 e rappresenta i cittadini di Messina chi non lo può fare: non perché abbia chissà quali colpe ma perché secondo la legge al momento dell’elezione aveva un ruolo che la avvantaggiava nella competizione elettorale.

Per la legittimazione dell’organo rappresentativo Consiglio comunale non si tratta di cosa di poco conto.

La verifica dei poteri, che per legge può essere fatto in ogni tempo in cui emergono fatti rilevanti e non solo al momento della proclamazione degli eletti, infatti, non è come pensa qualche sprovveduto consigliere comunale un giochetto di natura politica fondato sulla simpatia per questo o quel consigliere, ma un atto giuridico amministrativo che legittima l’operato dell’organo nella sua interezza e si basa sulla valutazione giuridica di presupposti di fatto.

Il voto della Sindoni, solo per fare l’esempio più clamoroso, nei prossimi giorni potrà essere decisivo per consegnare la città a un commissario nominato dalla Regione. E nei mesi scorsi è stato decisiva per far approvare o non approvare provvedimenti che riguardano il bene della città.

Bastano queste elementari osservazioni, al di là del giudizio negativo o positivo sull’operato di Renato Accorinti, sempre più vittima del suo narcisismo autoreferenziale, per comprendere come la questione dell’ineleggibilità di Donatella Sindoni merita di essere affrontata in maniera radicale, come andava affrontata sin dall’inizio, evitando il balletto dell’efficacia sospensiva dell’appello, che fa tornare in carica la Sindoni, che poi tra sei mesi finirà molto probabilmente per decadere di nuovo.

Al Segretario generale basta predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale una nuova proposta di delibera che sancisca la decadenza di Donatella Sindoni sic et simpliciter, ma non perché c’è stata  una pronuncia del Tribunale: se fosse fondata solo su questo, se anche fosse approvata dal Consiglio, un minuto dopo la delibera di decadenza non avrebbe più valore.

La pronuncia del Tribunale è il sigillo finale a dati chiari e lampanti che imponevano già da due anni di dichiarare Donatella Sindoni decaduta: la norma regionale, la norma nazionale nell’identica formulazione, il precedente della Corte di Cassazione che ha deciso un caso identico a quello della Sindoni. E poi il parere firmato dall’avvocato generale dell’Ufficio legale della Presidenza della regione Sicilia, Romeo Palma. Quello che secondo il segretario generale non consentiva valutazioni discrezionali ai consiglieri, che pi. Non le consentiva allora, figurarsi oggi che c’è pure una pronuncia dei giudici.

Ma ai consiglieri comunali di Messina se manca la capacità di fare proposte per risolvere i problemi della gente non difetta certo la fantasia, specie quella giuridica, già mostrata nella seduta in cui fu già votata la decadenza della Sindoni, dai consiglieri giuristi Pippo Trischitta e Carmelo Santalco: se nell’occasione pensarono di poter sfuggire al parere della Regione senza assumersi responsabilità astenendosi con motivazioni ridicole, ora potrebbero decidere di disertare l’aula, dando ulteriore prova di quanto hanno a cuore il bene comune. In questo caso, almeno i contribuenti risparmierebbero gettoni di presenza e oneri riflessi .

 

 

 

 

 

Decadenza di Donatella Sindoni: anche i giudici si trovano d’accordo con la Legge. La figuraccia del Consiglio comunale “astenuto” e dei consiglieri “giuristi” Trischitta e Santalco. Il Tribunale di Messina spazza via le tesi ballerine del legale Antonio Catalioto

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Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

 

“Donatella Sindoni era ineleggibile e deve decadere da cosnigliere comunale”. E’ questo il responso del Tribunale di Messina. Il responso era tanto atteso quanto scontato.

Ad uscire con le ossa rotte da Palazzo Piacentini prima ancora che la biologa prestata alla politica e il suo avvocato Antonio Catalioto, è stato il Consiglio comunale che da due anni sulla vicenda si comporta come Ponzio Pilato, benchè la legge gli imponesse di pronunciarsi in punto di diritto e non di politica.

C’era una norma regionale che ne sanciva l’ineleggibilità. C’era, vigente, la norma nazionale nell’identica formulazione. C’era una sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato legittima la decadenza di un consigliere comunale del Comune di Guidonia Montecelio che si era trovato nella stessa identica situazione.

Il tutto era stato prima raccontato prima in un servizio giornalistico pubblicato il 22 giugno del 2015: “Occupa lo scranno di consigliere comunale ma era ineleggibile. Lo strano caso di Donatella Sindoni”, che indusse il primo dei non eletti a rivolgersi al Segretario generale del Comune.

Successivamente in un secondo servizio del 2 luglio del 2015: “La consigliera Sindoni grida al complotto e si vanta di scoprire e denunciare il malaffare. Ma sulla sua ineleggibilità scmabia lucciole per lanterne. E il suo legale Catalioto le dà una mano” , erano stati precisati tutti i termini tecnico giuridici della questione.

Era pure arrivato un anno dopo, a giugno del 2016, un parere netto e chiaro dell’Ufficio legale e legislativo della regione Sicilia.

 

Ponzio pilato a palazzo Zanca

Eppure, chiamati a decidere sulla decadenza di Donatella Sindoni la stragrande maggioranza dei consiglieri comunali di Messina (con l’eccezione di otto) accodandosi alle argomentazioni giuridiche dei loro colleghi Pippo Trischitta e Carmelo Santalco, avvocati di professione, si erano astenuti.

Il 4 agosto del 2016 hanno scelto nella sostanza in violazione della legge e della democrazia di mantenere in sella un loro collega, consentendole così di rappresentare cittadini che non poteva rappresentare e di incassare gettoni di presenza che non le sarebbero dovute toccare.

Lo hanno fatto senza assumersi la responsabilità di un voto contrario alla decadenza. In 11 non si sono neppure presentati in aula (solo due giustificati).

A votare per la decadenza erano stati, Cecilia Caccamo, Claudio Cardile, Fabrizio Sottile, Ivana Risitano, Gaetano Gennaro, Lucy Fenech, Antonella Russo, Maurizio Rella.

 

I giudici decidono al posto dei sedicenti politici

Ci hanno pensato così, 6 mesi dopo, il 2 febbraio del 2016, i giudici del Tribunale di Messina a decidere ciò che per chi ha un minimo di dimestichezza con il diritto era scontato.

Donatella Sindoni al momento in cui è stata eletta nel giugno del 2013 era ineleggibile, benché avesse dichiarato di non avere alcuna causa di ineleggibilità all’atto della presentazione delle candidature.

Era, infatti, titolare di un laboratorio di analisi convenzionato con l’asp 5 di Messina: ciò che la legge regionale e nazionale vietano.

La stessa consigliera, peraltro, aveva occupato lo scranno di consigliere comunale tra il 2005 e il 2006 pur essendo allo stesso modo ineleggibile.

 

Le argomentazioni dei giudici

Il Tribunale presieduto da Giuseppe Minutoli non ha avuto nessun dubbio: “La legge regionale che sancisce l’ineleggibilità della Sindoni è pienamente vigente, così come quella nazionale”, hanno scritto in sintesi i giudici citando la sentenza della Cassazione del 2001 che aveva  ritenuto legittima la decadenza del primo degli eletti al Consiglio del comune di Guidonia Montecelio perché legale rappresentante di 4 laboratori di analisi convenzionati con la locale Asp.

Nell’occasione la Cassazione aveva stabilito che la ratio della norma è “la captatio voti da parte del titolare di strutture sanitarie private (che trattano un bene delicato come la salute e incassano soldi pubblici, ndr), che la condizione di ineleggibilità in esame tende ad evitare”. Ratio che i giudici messinesi hanno fatto propria.

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Trischitta e Santalco: la coppia delle meraviglie e l’obbrobrio giuridico

I giudici hanno ridicolizzato le argomentazioni giuridiche di Pippo Trischitta, consigliere comunale di lungo corso e avvocato di professione: “La norma che sancisce l’inelegibilità della Sindoni esiste solo in Sicilia. E’ mai possibile che esiste in Sicilia una norma che non esiste nel resto d’Italia?”, disse l’avvocato, ignaro evidentemente dell’articolo 30 del Testo unico degli enti locali, quello che si applica in tutto il territorio nazionale, nel corso del consiglio comunale in cui si doveva votare la decadenza della Sindoni.

Nell’occasione Trischitta aveva definito la proposta di delibera di decadenza della Sindoni “un obbrobbrio giuridico”. Tanto che dopo aver annunciato l’astensione, ha votato contro la decadenza stessa.

Dello stesso tenore erano state le dichiarazioni del collega Carmelo Santalco.

 

Catalioto, un avvocato (mai domo) in cerca di autore…

I giudici hanno spazzato via le argomentazioni del legale della Sindoni, Antonio Catalioto, che in tutta la vicenda ha dato il meglio della sua sapienza giuridica, come è stato illustrato nel seguente servizio pubblicato il 20 luglio del 2016: “Ineleggibilità della Consigliera Sindoni: le acrobazie pseudo giuridiche del legale Catalioto nel circo politico mediatico messinese sguarnito di specchi. I ritardi annosi del segretario Le Donne”.

Quest’ultimo, infatti, all’indomani della pubblicazione dell’articolo che sollevava la questione dell’ineleggibilità aveva definito lo stesso “una bufala”. Poi aveva sostenuto che la legge non era vigente. Successivamente, convocando apposita conferenza stampa, ha sostenuto che c’erano delle circolari che dicevano che la legge non fosse applicabile, come se le circolari potessero mettere nel nulla una legge. Poi ancora  nel corso del giudizio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, ammettendo così che la norma c’era ed era vigente.

Arrivata la decisione di decadenza, Catalioto ha continuato sulla scia della raffinatezza giuridica già sciorinata attraverso il suo ufficio stampa preferito: “La decadenza opera dopo 30 giorni della pronuncia e solo se la consigliera decaduta nel frattempo non  fa appello”, ha sotenuto citando una norma del codice di procedura civile.

Tuttavia, la norma (generale) non si applica al caso di specie, come gli ha dovuto spiegare Antonio Saitta, il legale di chi ha proposto l’azione popolare sfociata nella pronuncia di decadenza. “La decadenza opera subito. Lo dice la norma (speciale) sui procedimenti elettorali. L’appello sospende l’efficacia della decadenza nel momento in cui verrà proposta”.

Ineleggibilità della consigliera Sindoni: le acrobazie pseudo giuridiche del legale Catalioto nel circo politico mediatico messinese, sguarnito di specchi. I ritardi annosi del segretario generale Le Donne

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Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Antonio Catalioto e Donatella Sindoni

Le circolari di un assessore possono abrogare, derogare o mettere nel nulla una legge emanata dal Parlamento o dall’Assemblea regionale siciliana?

La domanda, tanto è semplice la risposta, non viene posta neppure agli studenti degli istituti tecnici che si vuole aiutare a raggiungere una sufficienza striminzita in diritto.

Eppure, l’avvocato Antonio Catalioto, ex assessore tra il 2005 e il 2007 della Giunta del sindaco Francantonio Genovese, ha convocato una conferenza stampa per sostenere che la consigliera del comune di Messina Donatella Sindoni, da lui patrocinata, era perfettamente eleggibile.

Il motivo? “Ci sono due circolari assessoriali che dicono che la legge che stabilisce l’ineleggibilità della Sindoni non si applica”, ha detto il legale con il pallino per la politica davanti a una decina di giornalisti che prendevano appunti come gli alunni di scuola elementare davanti al maestro che racconta che “il ciuccio vola”.

L’avvocato, alla presenza di un nutrito gruppo di colleghi della Sindoni, appositamente convocati, se l’è presa così con il segretario generale del Comune di Messina.

Antonio Le Donne – secondo Catalioto – è   colpevole di non aver subito detto che c’erano queste circolari e di non avere così stoppato sul nascere il lungo procedimento, nato dal un servizio giornalistico a firma di Michele Schinella  (vedi servizio del 22 giugno del 2015), sfociato nel parere dell’Ufficio legale della Regione, che un anno dopo si è trovato d’accordo con le argomentazioni giuridiche persino dell’ultimo dei giornalisti, dichiarando l’ineleggibilità della Sindoni.

GLI SCIVOLONI DI CATALIOTO

“Le Donne guadagna 200mila euro all’anno e anche per il ruolo che riveste non poteva non sapere che c’erano le circolari”, accusa Catalioto raggiunto telefonicamente.

Il legale, però, vacilla non appena il giornalista, non presente alla conferenza stampa, gli pone due domande.

La prima: “Ma le circolari – secondo lei – derogano o possono dichiarare inapplicabile la legge?” “No, assolutamente no”, precisa Catalioto.

La seconda domanda, conseguente: “Il segretario generale – domanda ancora il solito giornalista – è obbligato ad applicare la legge oppure le circolari assessorali”.

A questa domanda, il legale si attorciglia: “La legge”. Poi, però, nel tentativo di risolvere le contraddizioni rispetto a quanto detto in conferenza stampa, aggiunge: “Il segretario generale se ne deve fregare delle circolari, ma se ne deve fregare sempre”, conclude mostrando la fragilità delle sue argomentazioni.

Come dire, siccome Le Donne di solito applica le circolari, in questo caso doveva farlo egualmente senza porsi neppure il problema che le circolari, come spesso capita, possano essere illegittime.

LE ELUCUBRAZIONI ANTIGIURICHE DELL’AVVOCATO

Non che ci fosse la necessità di porgli due domande per capire quanto le (mutevoli, peraltro) tesi del legale, destinatario di una serie di incarichi da parte di enti pubblici e di esponenti politici in materia elettorale, siano fondate su un vacuo arzigogolare antigiuridico finalizzato, al massimo, a un po’ di pubblicità gratuita.

Infatti, le circolari – come sanno tutti e come la Corte di Cassazione ha sempre precisato – non hanno alcuna efficacia normativa. Non possono innovare l’ordinamento giuridico. Non possono stabilire se una norma vigente dell’ordinamento non si applichi.

I pubblici funzionari come i giudici sono tenuti ad applicare la Legge.

Ebbene, la Legge che stabilisce che Donatella Sindoni non poteva essere eletta è vigente, tanto nell’ordinamento nazionale quanto in quello regionale, nell’identica formulazione: “Non è eleggibile il legale rappresentante delle strutture convenzionate per il Consiglio del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con quello dell’ Azienda sanitaria provinciale con cui sono convenzionate”, stabiliscono l’articolo 9 della legge regionale 31 del 1986 e l’articolo 30 del Testo unico Enti locali.

La norma parla di “legale rappresentante”, non di direttore sanitario o direttore generale, come sostiene, o per ignoranza o in mala fede, tertium non datur, la consigliera gridando alla persecuzione, quasi fosse Berlusconi.

Donatella Sindoni era azionista di maggioranza (95% delle quote), legale rappresentante e direttore del laboratorio di analisi “Studio diagnostico Sindoni di Donatella Sindoni Snc” accreditato e convenzionato con l’Asp 5. E non solo nel 2013, al momento dell’ultima tornata elettorale, ma anche tra il 2005 e il 2008, quando occupò la poltrona a palazzo Zanca benché fosse egualmente ineleggibile.

Il legislatore e la Corte costituzionale sono più volte intervenute negli ultimi anni sulla materia e mai hanno modificato o abrogato l’indigesta norma che la sapienza giuridica di Catalioto vorrebbe inapplicabile, come avrebbero fatto se l’avessero ritenuta incostituzionale o priva di ragion d’essere.

Dunque, la presenza formale di questa norma nell’ordinamento giuridico ne impone l’applicazione, come il legale sa bene.

Questo dato da solo sarebbe stato sufficiente a non perdere altro tempo con una vicenda divenuta penosa.

Tuttavia, Catalioto si è superato arrampicandosi sugli specchi. A ben pensarci, la presenza di qualche specchio nella sala della conferenza stampa forse avrebbe consentito alla consigliera e al suo avvocato di tenere a freno la lingua e a non avventurarsi in argomentazioni e dietrologie false quanto ridicole.

Se Catalioto lo scorso anno è arrivato a sostenere che “la norma nazionale era stata abrogata dalla Corte costituzionale (circostanza falsa) e quindi a cascata anche la norma regionale che l’aveva recepita doveva ritenersi abrogata (non si è mai capito in base a quale principio giuridico), durante la conferenza stampa ha (ri) spiegato alla platea perché la norma non si applica, spiegando non senza enfasi la ratio che l’aveva ispirata.

Dice, in sintesi, Catalioto: “La norma fu dettata nel 1986 quando le ausl erano dirette da un comitato di gestione i cui componenti erano in parte nominati dal Consiglio comunale e aveva come ratio evitare i conflitti di interesse in capo ai consiglieri/titolari di strutture sanitarie convenzionati con le stesse aziende sanitarie. Duqnue, non ha più ragione d’essere da quando le Asp hanno cambiato forma giuridica e nulla hanno a che fare con i Comuni, ma sono emanazione delle Regioni”.

Ora, il venir meno della ratio originaria di una norma non può essere mai motivo per stabilire che una norma non si applichi, perché se così fosse si dovrebbe sostenere che migliaia di norme dettate decenni fa non siano applicabili, perché all’avvocato di turno magari non piacciono.

Ma c’è di più. Sulla ratio della norma, che – è bene ribadire – il legislatore e la Corte costituzionale non hanno mai toccato, si è pronunciata la Corte di Cassazione nel 2001, in un caso identico a quello che riguarda Donatella Sindoni.

La Corte di cassazione con sentenza 13878 del 2001 (sentenza ineleggibilità) ha ritenuto legittima la decadenza del primo degli eletti al Consiglio del comune di Guidonia Montecelio perché legale rappresentante di 4 laboratori di analisi convenzionati con la locale Asp.

Nell’occasione la Cassazione ha stabilito che la ratio della norma è “la captatio voti da parte del titolare di strutture sanitarie private (che trattano un bene delicato come la salute e incassano soldi pubblici, ndr), che la condizione di ineleggibilità in esame tende ad evitare”.

Donatella Sindoni e il suo legale Antonio Catalioto, hanno sicuramente letto la sentenza che è stata loro segnalata (vedi corsivo del 2 luglio 2015) e fanno finta di non sapere.

Tuttavia, hanno ragione.

LE COLPE DI LE DONNE.

Il segretario generale è colpevole. Colpevole di aver perso tempo chiedendo pareri a destra e manca e di non aver messo rapidamente all’ordine del giorno del Consiglio comunale la decadenza della consigliera. Indugia ancora adesso che ha dal primo luglio 2016 sul tavolo il parere richiesto il primo dicembre del 2015, a sei mesi dalla pubblicazione dell’articolo che sollevava il caso.

La questione da un punto di vista giuridico è di una semplicità solare.

Da un punto di vista del rispetto della democrazia e della legge anche penale, si va facendo sempre più grave.

Sugli scranni del Consiglio comunale siede un consigliere ineleggibile che da tre anni percepisce indennità di funzioni e rappresenta i cittadini pur non avendone titolo.

La stessa consigliera sugli stessi scranni c’è stata seduta pure in passato, tra il 2005 e il 2008, pur egualmente ineleggibile.

LE DICHIARAZIONI FALSE

Donatella Sindoni al momento delle elezioni ha dichiarato, come tutti i candidati, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità: dichiarazione che se è falsa potrebbe integrare gli estremi del reato di falso ideologico in atti pubblici e truffa.

Eppure, intervistata nell’ambito del servizio che sollevava il caso, ha dichiarato di essere a conoscenza della norma sull’ineleggibilità ma di non essere stata sfiorata dal dubbio, salvo poi un attimo dopo chiedere al giornalista se “a sto punto arrivati” si dovesse dimettere (vedi video/intervista).

 

Calunnia, il deputato regionale Beppe Picciolo condannato a 2 anni e 6 mesi. I retroscena dell’inchiesta sul corvo che spaccò l’Udeur

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Il deputato regionale e leader dei DR, Beppe Picciolo, è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per calunnia nei confronti dell’avvocato Antonio Catalioto, ex assessore all’Urbanistica e di Nino Dalmazio, avvocato ex presidente di Messinambiente. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Messina nella tarda mattinata di oggi e chiude, almeno in primo grado, una vicenda che ha avvelenato a colpi di lettere diffamatorie anonime il gruppo politico dell’Udeur e la vita politica messinese tra il 2006 e il 2008. Read more