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Si candida a sindaco e da due mesi e mezzo non va a lavorare, ma il direttore generale dell’Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo” Angelo Aliquò fa finta di nulla nonostante la legge. Lo strano caso dello scienziato Dino Bramanti alla guida della coalizione di centro destra nel segno della legalità. Il precedente del doppio incarico… “coperto” dall’ateneo di Messina e arenato per 8 anni in Procura

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Il candidato a sindaco Dino Bramanti                                Il direttore generale dell’Irccs Angelo Aliquò



Non è ineleggibile, né incompatibile, non secondo le norme che regolano le elezioni e governano gli enti locali.

Tuttavia, Dino Bramanti quando ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Messina ha comunicato al direttore generale dell’Irccs Neurolesi “Bonino Pulejo”, architetto Angelo Aliquò, di autosospendersi a partire dal 27 marzo del 2018.

In pratica, di non andare a svolgere le funzioni di direttore scientifico dell’Istituto dei colli san Rizzo almeno sino alle elezioni del 10 e all’eventuale ballottaggio del 24 giugno, per un periodo dunque lungo tre mesi, in modo da potersi dedicare a tempo pieno, anima e corpo, alla campagna elettorale alla guida della coalizione di centrodestra.

Ora, se un qualunque manager di un’azienda privata facesse una comunicazione analoga a quella dell’aspirante primo cittadino, il datore di lavoro gli sospenderebbe la retribuzione e avvierebbe la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per grave inadempimento, salvo il caso in cui generosamente gli volesse mantenere il posto perché magari condivide e sostiene il percorso politico del suo dipendente.

Ma l’irrcs non è un’azienda privata.

Eravamo quattro amici al bar

L’Irccs è un ente pubblico abbondantemente finanziato con i soldi dei contribuenti siciliani: ogni anno nella casse della struttura (promossa dalla Fondazione Bonino Pulejo, a sua volta azionista della Gazzetta del Sud), che si dovrebbe occupare di pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite affluiscono 26 milioni di euro per 70 posti letto attivi.

E’ un ente pubblico il cui legale rappresentante, pubblico ufficiale, ha l’obbligo di fare gli interessi della pubblica amministrazione applicando le leggi dello Stato.

Invece, il commissario straordinario Angelo Aliquò non ha battuto ciglio, come se la decisione di Bramanti fosse esercizio di un diritto assoluto ed insindacabile o una questione da gestire tra vecchi amici o in famiglia.

Non esiste infatti nell’albo pretorio dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico una delibera che prenda atto della comunicazione del direttore scientifico: non si è riuscito neppure a sapere se esiste una nota formale o quest’ultima non sia una semplice comunicazione orale, di quelle che si fanno ai propri parenti per metterli a conoscenza di un viaggio vacanza in località esotica.

Né esiste una delibera con cui i vertici del Neurolesi assumono provvedimenti che vadano a incidere modificandolo sul rapporto che lega Bramanti all’Irccs, primo fra tutti sull’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Chi scrive, per scrupolo, ha mediante telefonate e mail (inviate per posta elettronica certificata) chiesto ripetutamente copia di questi provvedimenti e della nota di Bramanti al direttore generale ma si è  trovato di fronte un muro di gomma, segno tangibile dell’aria salubre di trasparenza che si respira sui colli san Rizzo.

Se questi provvedimenti non ci sono se ne deve desumere che tutto è rimasto immutato nei rapporti di dare e avere tra Irccs e Bramanti: rapporti disciplinati da un contratto di prestazione d’opera intellettuale, cui si applicano anche le norme del codice civile e, in specie, l’eccezione di inadempimento.

In base a questo contratto e alla legge da un lato “il direttore scientifico è obbligato a svolgere a tempo pieno ed esclusivo le funzioni di coordinamento e promozione dell’attività di ricerca, incarico incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa pubblica e privata e con qualsiasi professione”; dall’altro, l’Irccs è obbligato a corrispondergli 150 mila euro all’anno, piu o meno 13 mila euro al mese.

Nel momento in cui ha deciso di dedicarsi esclusivamente e a tempo pieno ad altra attività (la campagna elettorale) Bramanti non ha violato gravemente questo fondamentale obbligo contrattuale?

Le legge e il contratto (che rispecchia tutto quanto prevede la normativa in materia), sottoscritto da Bramanti, prevedono che “in caso di grave inadempimento o per gravi motivi il legale rappresentante dell’Irccs, previa contestazione formale dell’addebito, deve proporre al ministero della Sanità, titolare del potere di nomina, la risoluzione del rapporto”.

Il manager Angelo Aliquò non gestendo un’azienda di proprietà di famiglia non ha l’obbligo giuridico, sanzionato a sua volta in caso di omissione, di applicare la norma contrattuale e la legge?

Se ne starebbe con le mani in mano, per esempio, il direttore generale del Policlinico a cui il direttore sanitario (legato all’azienda da un contratto analogo a quello di Bramanti) comunicasse che per tre mesi si assenterà dal lavoro avendo deciso di fare un viaggio per il mondo?

E Aliquò si girerebbe disinvoltamente dall’altra parte se Bramanti si fosse candidato con una formazione politica avversa a quella che è riconducibile al presidente della regione Nello Musumeci, da cui a breve dipenderà la sua riconferma a manager della sanità?

Tra l’altro, la condotta di Dino Bramanti chiama in causa in qualche modo anche l’ateneo di Messina: proprio perché l’incarico di direttore scientifico ha natura esclusiva, lo scienziato è in aspettativa dall’Università, amministrazione di cui è dipendente. Ma l’aspettativa gli è stata concessa (e gli poteva essere concessa solo per questo) per svolgere a tempo pieno le funzioni di direttore scientifico e non certo per fare una campagna elettorale lunga tre mesi.

 

 

L’allergia “esclusiva”… alla legge

Lo scienziato Dino Bramanti già in passato ha dato ampie prove dell’allergia alla natura esclusiva delle funzioni di direttore scientifico.

Nel 2006, quando fu nominato direttore scientifico dell’Irccs Neurolesi, Bramanti era infatti docente straordinario dell’ateneo di Messina, a cui era legato da un contratto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo: aveva appena vinto un concorso per ordinario di anatomia benché il campo di azione dell’Istituto dei colli San Rizzo fosse da sempre la neurologia.

Tuttavia, benché la legge sugli Irccs del 2003 stabilisse in maniera chiara e inequivocabile la natura esclusiva dell’incarico di direttore scientifico (e in questo senso nel 2004 si era pronunciato perentoriamente il Consiglio di stato e la legge finanziaria del 2007), Bramanti firmò il contratto con il legale rappresentante dell’Irccs Neurolesi Raffaele Tommasini, avvocato e docente universitario, impegnandosi a svolgere le incombenze di coordinatore della ricerca scientifica in cambio di 130 mila euro all’anno (l’indennità di allora).

Insomma, il candidato a sindaco del centro destra per due anni si impegnò contemporaneamente a tempo pieno e a regime esclusivo con Irccs e Università di Messina: la stessa situazione di illegalità in cui si trova un uomo che si sposa con due donne contemporaneamente, assumendo l’obbligo giuridico di fedeltà sia nei confronti dell’una che dell’altra.

Lo scienziato così cumulò per due anni, in palese violazione di legge, gli emolumenti di docente universitario, che gli venivano accreditati di mese in mese sul conto corrente, e quelli di direttore scientifico, che andava maturando come credito ma che prudentemente non si faceva liquidare.

Fu il settimanale Centonove in una serie di articoli firmati da Michele Schinella a denunciare (tra le altre cose) la violazione del divieto di cumulo da parte di Dino Bramanti.

A seguito degli articoli, l’Università all’epoca guidata dal rettore Franco Tomasello chiese un parere all’Avvocatura dello Stato che dopo quattro mesi, a maggio del 2008, si trovò d’accordo con la legge e con il settimanale, imponendo a Bramanti di mettersi in aspettativa dall’ateneo.

Negli stessi giorni della primavera del 2008 sui colli san Rizzo giunsero i Nas dei carabinieri che oltre a riscontrare una serie di carenze igieniche, strutturali e organizzative che facevano a pugni con l’etichetta di eccellenza strombazzata ad ogni pie sospinto da Bramanti e ripresa da addetti stampa che si spacciano per giornalisti, rilevò il doppio incarico e lo denunciò in informative di reato alla Procura della Repubblica di Messina, ipotizzando l’ abuso d’ufficio, il falso e la truffa.

A quel punto Bramanti, finito nella morsa di un’inchiesta penale insidiosa, rinunciò attraverso apposite dichiarazione all’Ufficio provinciale del Lavoro, ai 260 mila euro di credito che vantava nei confronti del Neurolesi.

Il risultato fu degno di una delle migliori opere di Pirandello: Bramanti fu pagato per due anni dall’Università per la quale non aveva lavorato, né poteva farlo visto che svolgeva l’incarico di direttore scientifico sui colli san Rizzo; e invece non fu materialmente pagato dall’irccs, ente per cui aveva realmente lavorato.

L’università… spettatrice collusa

L’università degli studi di Messina (all’epoca rettore era Franco Tomasello e il direttore amministrativo era Pino Cardile) che aveva pagato per due anni un docente che non aveva svolto attività di professore universitario fece orecchie da mercante, non assumendo alcun provvedimento: né di richiesta della restituzione di quanto corrisposto (qualcosa come 100 mila euro); né l’attivazione di procedimenti disciplinari che in altri atenei per casi simili (basta guardare nella giurisprudenza dei giudici amministrativi) avevano portato alla decadenza dal ruolo di docente.

L’inchiesta penale arenata e le perle di diritto

L’inchiesta penale sul doppio incarico fu affidata al sostituto procuratore del Tribunale di Messina Anna Maria Grazia Arena.

Il fascicolo, aperto a giugno del 2008 a seguito dell’informativa dei Nas dei carabinieri, aveva come indagati  Dino Bramanti e Raffaele Tommasini solo per il reato di abuso di ufficio, il meno grave di quelli rilevati dai carabinieri.

Per 7 anni il fascicolo rimase fermo, riposto in un angolo degli uffici della Procura.

Non fu fatta alcuna attività di indagine: né ce n’era bisogno, visto che tutto era stato documentalmente accertato dai carabinieri.

Duemila e 500 giorni dopo, il 24 aprile del 2015, con il reato di abuso d’ufficio ampiamente prescritto, il pubblico ministero chiese l’archiviazione.

Le due pagine di motivazioni sono davvero interessanti: “Non può configurarsi il reato perché manca il danno patrimoniale (elemento costitutivo della fattispecie di reato, ndr) all’Irccs, visto che Bramanti ha rinunciato agli emolumenti”, ha scritto il pm Arena, che non è stata minimamente sfiorata  dal dubbio che il reato potesse essere configurato nella forma tentata.

E il danno patrimoniale nei confronti dell’Università?

Il pubblico ministero Arena nel rispondere a questa domanda ha prodotto un’argomentazione che poco si concilia con il buon senso, giusto per non scomodare il diritto: “L’Università non ha mai inteso recuperare gli stipendi, quindi non può assumere la veste di persona danneggiata avendo dato causa con il suo comportamento alla realizzazione del danno. Pertanto non si ravvisano elementi di reato”.

Quindi – a seguire il raffinato ragionamento giuridico del magistrato della Repubblica italiana – poiché il rettore e il direttore amministrativo dell’ateneo (e non certo l’Istituzione  l’Università) non hanno fatto il loro dovere a livello amministrativo e anzi con il loro comportamento hanno facilitato il danno all’Istituzione Università, invece di ritenere gli stessi concorrenti nel reato se non addirittura autori di altro reato in forma omissiva come vorrebbero la logica e i principi di diritto, va concluso che il reato contestato a Bramanti e Tommasini non sussista.

In conclusione, per il pm Arena un’illegalità ha annullato un’illegalità precedente.

Il Giudice per le indagini preliminari Salvatore Mastroeni, ex marito della pm Arena, tre mesi dopo ha accordato l’archiviazione: in 5 righe scritte a penna ha dichiarato “di condividere il ragionamento del sostituto della Procura”.

 

 

 

 

 

 

IL COMMENTO: Inchieste del Cas, il direttore generale Salvatore Pirrone e il funzionario Gaspare Sceusa rischiano di finire in carcere per tre reati inesistenti. Il tintinnio di manette e la frana…. della Procura, arginata solo in parte dal Gip Eugenio Fiorentino. Il ruolo del consulente tecnico e le 22 ipotesi di reato contestate

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Il direttore generale Salvatore Pirrone

Il direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone

 

Può un pubblico amministratore che ordina in via d’urgenza dei lavori per fermare una frana fonte di pericolo per le persone essere accusato del reato di Disastro ambientale punito con una pena da 5 a 15 anni e rischiare la misura cautelare del carcere perché i lavori non sono stati eseguiti adeguatamente dalla ditta incaricata e il pericolo della frana – secondo un consulente del pubblico ministero – permane?

A questa domanda un qualunque cittadino dotato di semplice buon senso e di elementare cultura giuridica risponderebbe con un no, accompagnato magari da un tono di indignazione, tanto la risposta è scontata.

Eppure, ciò che per un semplice cittadino sarebbe inimmaginabile, è realmente accaduto.

E’ accaduto al direttore generale del Consorzio autostrade siciliane Salvatore Pirrone e al direttore tecnico dello stesso ente pubblico che ha la gestione delle autostrade siciliane, Gaspare Sceusa.

Il sostituto procuratore della Repubblica Anna Maria Grazia Arena ipotizzando nei loro confronti il reato di Disastro ambientale aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Per un terzo funzionario del Cas Antonio Spitaleri, il pm aveva domandato il Divieto di dimora in provincia di Messina.

Il giudice per le indagini preliminari, Eugenio Fiorentino, non ha accordato le misure.

Ma non perché ha ritenuto non configurabile questo gravissimo reato (previsto dall’art. 452 quater del cod. pen.), ma perché ha considerato sufficiente a neutralizzare il pericolo di reiterazione del reato la misura della sospensione delle funzioni per 12 mesi.

Il peccato originale della frana

La frana è quella che il 5 ottobre del 2015 interessa l’autostrada Messina Catania, determinando nei pressi di Letojanni la chiusura dell’intero tratto di autostrada in direzione della città etnea. La Procura di Messina apre un’inchiesta.

Il Consorzio interviene il giorno stesso. Vengono affidati i lavori a una ditta di Letojanni, la Musumeci Spa, con procedura di somma urgenza e quindi affidamento diretto. Costo totale 500 mila euro. I lavori iniziano il 27ottobre 2015 e terminano il 26 gennaio del 2016.

Qualche giorno dopo viene aperta l’autostrada sia pure ad una corsia.

Il 26 novembre 2016, un anno dopo, in seguito ad abbondanti precipitazioni dei detriti cadono sull’autostrada: non fanno danni e la corsia viene chiusa solo per poche ore.

Pietro Concetto Costa, ingegnere di Catania, nominato consulente dal sostituto Anna Maria Grazia Arena titolare dell’inchiesta per accertare le cause della frana del 5 ottobre del 2015 e le eventuali responsabilità, ha analizzato pure i lavori che il Cas ha messo in cantiere in via d’urgenza a seguito della frana.

E ha concluso che l’opera realizzata in somma urgenza non è adeguata a proteggere la pubblica incolumità, in specie gli automobilisti.

In base a queste valutazioni e a quanto capitato un anno dopo con il crollo di detriti, il pubblico ministero e Giudice per le indagini preliminari hanno contestato ai funzionari che hanno avuto un ruolo nei lavori il reato di Disastro ambientale.

Se le accuse poggiano su un costone di sabbia

Si può mai sostenere che la costruzione di un’opera di contenimento fatta d’urgenza per evitare proprio il disastro ambientale e per proteggere la pubblica incolumità, sia pure fatta male, possa configurare in capo all’amministratore pubblico il reato che commette chi per esempio scarichi a mare migliaia di tonnellate di sostanze chimiche inquinanti o appunto determina il dissesto idrogeologico?

Certo che no.

Peraltro il consulente della Procura, il sostituto procuratore e il Gip,  a leggere l’ordinanza, valutano l’opera come se fosse l’opera definitiva per risolvere il problema.

E invece non è così.

Seppure la frana da allora non si è mossa più, il Cas ha nel frattempo elaborato un progetto definitivo che per risolvere definitivamente il problema prevede un costo di 12 milioni di euro.

Il diritto è buon senso

Ma non è solo il buon senso e la logica a sconfessare la tesi del sostituto Maria Grazia Arena e del Gip Fiorentino.

Basta leggere la norma del’articolo 452 quater del codice penale. Che hanno letto pure pubblico ministero e Gip, prendendone però – come si capisce scorrendo l’ordinanza di misure cautelari – solo un pezzetto.

La norma stabilisce che è disastro ambientale:  l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; oppure  (seconda ipotesi), l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; oppure, terzo caso, l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto e l’estensione compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo.

Il sostituto Arena e il Gip Fiorentino convergono sul terzo caso e in sintesi dicono: siccome le opere non sono state fatte bene e siccome c’è ancora il pericolo per le persone allora i due funzionari hanno commesso il reato di disastro ambientale.

Entrambi i magistrati però si concentrano sull’offesa alla pubblica incolumità, e dimenticano che la norma (il terzo caso) impone che la condotta tacciabile di Disastro ambientale abbia comunque determinato una compromissione o un fatto di alterazione della natura o dell’ecosistema e solo in conseguenza di ciò ci sia un’esposizione a pericolo per le persone.

I lavori di contenimento della frana hanno arrecato una grave compromissione o alterazione dell’ecosistema?

La risposta è elementare.

Senza contare che manca in ogni caso completamente nella condotta il dolo, necessario per contestare questo reato.

Il paradosso del tintinnio di manette

Il consulente della Procura nella sua perizia ha evidenziato che la frana del 5 ottobre 2015 è frutto di una serie di condotte illegittime tenute dai proprietari di alcuni villaggi turistici e di civili abitazioni ubicate a monte della frana e di alcune condotte omissive di taluni funzionari che non si erano attivati per prevenire le frana pur avendone l’obbligo.

In dieci sono stati iscritti sul registro degli indagati per Disastro ambientale, ma per nessuno di loro è stata assunto alcuna misura cautelare, richiesta e disposta per coloro (i tre funzionari del Cas sospesi dal Gip Fiorentino, appunto) che invece hanno cercato di bloccare gli effetti del fenomeno franoso.

Il peculato…. per aver pagato quanto dovuto

 

Per la verità, Pirrone, Sceusa e Spitaleri sono accusati pure di peculato e anche per questo reato il pm aveva chiesto la misura cautelare del carcere.

Ma anche questa imputazione, condivisa dal Gip Fiorentino, avrà di che far divertire gli avvocati e il Tribunale del Riesame, un po meno gli indagati.

La colpa dei tre è di aver liquidato di fatto 40 mila euro ai due progettisti dell’opera utilizzando una sorta di “copertura”.

Nella ricostruzione del sostituto Arena, i due progettisti (un ingegnere e un geologo) li nomina la ditta, che si era impegnata a effettuare solo i lavori, ma doveva nominarli la stazione appaltante Cas.

Poi però li paga il Cas attraverso lo “schermo”  di una perizia di variante in corso d’opera approvata dai vertici del Cas che porta l’importo dei lavori dai 400 mila euro inizialmente previsti a 500 mila.

Ai due professionisti vanno in tutto 40 mila euro.

Ora, il peculato è il reato del pubblico ufficiale che si appropria di un bene o di denaro della pubblica amministrazione di cui ha il possesso e può comportare una pena sino a 10 anni e 6 mesi.

Pur volendo ritenere verosimile la dietrologica ricostruzione del sostituto Arena sulla perizia di variante usata da “copertura”, ricostruzione fondata solo su deduzioni e nessun elemento di prova,  viene subito da porsi una domanda: Pirrone, Sceusa e Spitaleri si appropriano dei 40 mila euro?

Certo che no.

Forse pagano chi non ne ha diritto, al solo scopo, in ipotesi, di appropriarsi poi della somma in virtù di un accordo illecito a monte con gli stessi percettori, di una parte del denaro?

No.

E’ lo stesso Gip Fiorentino ad affermare che “i due professionisti hanno svolto effettivamente il lavoro e hanno diritto ad essere pagati”.

E allora come è possibile che due magistrati abbiano ritenuto che i tre abbiano commesso questo reato?

La risposta è impietosa: la lettura parziale e dunque errata già sotto il profilo della ratio della norma, di una massima di una sentenza del 2017 della Corte di cassazione.

Basta leggere l’ordinanza di misure cautelari firmata da Fiorentino per comprenderlo.

Il sostituto e il Gip per sostenere che la condotta dei tre pubblici funzionari sia peculato e non abuso d”ufficio (reato meno grave, che non consente gli arresti) citano i giudici con l’ermellino: “L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d’ufficio qualora l’atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici“, scrive la Corte di Cassazione: ciò che potrebbe calzare a pennello alla condotta cosi come ricostruita dalla Procura che si fonda sul fatto che la perizia di variante di 100 mila euro sia stata fatta con lo scopo di far pagare al Cas chi doveva pagare invece la ditta.

La Cassazione continua: “mentre integra il più grave reato di peculato l’atto di disposizione compiuto in difetto di qualsiasi motivazione o documentazione ovvero in presenza di una motivazione di copertura formale per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle della pubblica amministrazione“, affermano ancora i magistrati del massimo organo della giurisdizione.

“L’esistenza della “copertura formale” data dalla perizia di variante”, chiosa il Gip Fiorentino in accordo con il sostituto Arena, “propende per la contestazione del reato di peculato”.

Anche in questo caso i due magistrati si concentrano sulla “copertura”, che è una modalità dell’azione, e si coprono gli occhi sulla finalità della condotta richiesta dalla Cassazione perché possa essere contestato il peculato: le finalità esclusivamente private.

Hanno i tre funzionari del Cas un interesse esclusivamente privato nel far pagare i due professionisti (che, si ripete, ne avevano il diritto) attraverso la “copertura” della perizia di variante?

La risposta anche in questo caso è elementare.

E’ lo stesso sostituto procuratore a sostenere che i due professionisti andassero nominati e pagati dal Cas.

Se almeno una volta il Gip boccia il pm

Il sostituto procuratore Anna Maria Grazia Arena nelle sue richieste si era spinta anche oltre.

Aveva infatti chiesto la custodia in carcere per Pirrone e Sceusa e il divieto di dimora per Spitaleri anche per un altro reato: la frode in pubbliche forniture, punito con la reclusione sino a 5 anni.

Secondo la ricostruzione del magistrato, che ha pedissequamente fatto sue le conclusioni cui è giunto il consulente Certo, nel computare il costo dell’opera i pubblici funzionari avevano applicato solo in parte il prezziario dell’ Anas in modo da far lievitare i costi a vantaggio della ditta..

Il Gip Fiorentino su questo punto l’ha bocciata.

Ci ha messo poco il giovane giudice a ravvisare che il sostituto non aveva letto e applicato  correttamente la norma del codice penale. Ha, infatti, evidenziato che la frode nelle pubbliche forniture è reato che si realizza quando la ditta non si attiene nell’esecuzione dei lavori a quanto si è impegnata nel contratto: mentre in questo caso, si verte chiaramente in ipotesi completamente diversa.

 

Un alluvione di… reati

Il lavoro certosino del consulente della Procura ha portato il sostituto procuratore Arena a contestare oltre ai tre gravi reati per cui aveva chiesto la misura cautelare in carcere anche 19 ipotesi dei reato di abuso d’ufficio e falso ideologico: una ipotesi per ogni irregolarità riscontrata nella procedura amministrativa da chi è esperto di ingegneria e non certo di diritto amministrativo.

In media, secondo il pm, questo lavoro svolto con procedura di somma urgenza in 3 mesi e costato 500 mila euro sarebbe stato contrassegnato da un reato ogni 3 giorni.

Un consulente molto certosino

L’ingegnere Certo fu uno dei consulenti incaricati dalla Procura di fare luce sulle cause dell’alluvione di Giampilieri e Scaletta che il 2 ottobre del 2009 determinò la morte di 39 persone.

Sulla scorta della perizia, la Procura incriminò tecnici e ingegneri autori di opere risalenti a decenni prima. Ma il Tribunale, già in primo grado, li ha assolti tutti.